IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Viste le convenzioni del 1 settembre e 23  dicembre  2010,  tra  il
Ministero della  salute  e  l'Universita'  degli  studi  di  Milano -
MURCOR, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari  corredati
di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 9 maggio 2011 con  la  quale  e'
stata  richiesta  documentazione   e   dati   tecnico -   scientifici
aggiuntivi   indicati   dall'Istituto   valutatore   sopracitato   da
presentarsi entro 24 mesi dalla data della suddetta nota; 
  Visto il decreto del 5 ottobre 2011, modificato successivamente con
decreto del 23 luglio 2013, con  il  quale  e'  stato  registrato  il
prodotto fitosanitario denominato ANTRACOL 70 WG,  reg  n.  14488,  a
base della  sostanza  attiva  propineb,  a  nome  dell'impresa  Bayer
Cropscience Srl con sede legale in Milano, viale Certosa 130; 
  Vista la nota con la quale l'impresa ha presentato, entro i termini
di tempo previsti dalla suddetta nota dell'Ufficio, la documentazione
ed i dati tecnico -  scientifici  aggiuntivi  ed  ha  contestualmente
chiesto di poter  estendere  la  produzione  presso  lo  stabilimento
dell'Impresa Sti  Solfotecnica  Italiana  SpA,  con  sede  legale  in
Ravenna, via Matteotti, 16; 
  Vista la valutazione dell'Istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione  presentata  dall'impresa  in  indirizzo  a   sostegno
dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 19 febbraio 2014 con la quale e'
stata  richiesta  la  documentazione  per  l'adeguamento  alle  nuove
condizioni di autorizzazione; 
  Vista la nota pervenuta in data 6 marzo 2014 da cui risulta che  la
suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
 
                              Decreta: 
 
  E' autorizzata la modifica del testo dell'etichetta,  relativamente
alle colture, del prodotto fitosanitario denominato  ANTRACOL  70  WG
registrato al n. 14488 in data 5 ottobre 2011,  a  nome  dell'Impresa
Bayer Cropscience Srl con sede legale in Milano, Viale  Certosa  130,
preparato negli stabilimenti e nelle taglie gia' autorizzate. 
  L'Impresa e' altresi' autorizzata ad estendere la produzione presso
lo stabilimento dell'impresa Sti Solfotecnica Italiana SpA, con  sede
legale in Ravenna, via Matteotti, 16. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Entro 30 giorni dalla notifica del presente  decreto,  il  titolare
dell'autorizzazione   e'   tenuto   a   rietichettare   il   prodotto
fitosanitario  non  ancora  immesso  in  commercio  e  a  fornire  ai
rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le  confezioni  di
prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al  fine  della  sua
consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E'  altresi'  tenuto  ad
adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad
assicurare  un  corretto  impiego  del  prodotto   fitosanitario   in
conformita' alle nuove disposizioni. 
  Il presente decreto sara'  pubblicato  sul  portale  del  Ministero
della  Salute  www.salute.gov.it,  e   sara'   notificato,   in   via
amministrativa, all'Impresa interessata. 
    Roma, 10 aprile 2014 
 
                                      Il direttore generale: Borrello