IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«Misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  di
adeguamento al progresso tecnico  e  scientifico  n.  790/2009  della
Commissione  del  10  agosto  2009,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Visto  il  decreto  n.  11243,  del  15  marzo   2002,   modificato
successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 27  giugno  2013,
con il quale e' stato registrato il prodotto fitosanitario denominato
Leopard 5 EC, a base della sostanza attiva quizalofop-p-etile, a nome
dell'impresa,  Agan  Chemical  Manufacturers  Ltd,  rappresentata  in
Italia dall'impresa  Makhteshim  Agan  Italia,  con  sede  legale  in
Grassobbio (Bergamo), via Zanica 19; 
  Vista  la   richiesta   presentata   dall'impresa   Agan   Chemical
Manufacturers Ltd, rappresentata in  Italia  dall'impresa  Makhteshim
Agan Italia, con sede legale in Grassobbio (Bergamo), via Zanica  19,
diretta ad  ottenere  una  nuova  autorizzazione  per  situazioni  di
emergenza fitosanitaria, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo  1  del
Reg.    1107/2009,    per    l'impiego    della    sostanza    attiva
quizalofop-p-etile    sulla    coltura    del     cardo     destinato
all'alimentazione zootecnica, in post-emergenza; 
  Tenuto conto dell'orientamento espresso  dallo  Steering  Committee
interzonale che ha deciso che le procedure  che  non  richiedono  una
valutazione del  rischio  o  dell'efficacia,  perche'  ricomprese  in
valutazioni gia' effettuate possono essere considerate nazionali; 
  Visto il parere espresso a seguito delle riunioni interministeriali
del 27 febbraio 2014 e 7 marzo 2014, e confermato  dalla  sopracitata
Commissione  consultiva,  sentita  tramite  consultazione   per   via
telematica,  con  il  quale  si  e'   ritenuto   di   non   concedere
l'autorizzazione ai sensi del sopra citato art.53 del Reg. 1107/2009,
ma  di  estendere,  in  via  definitiva  con   procedura   nazionale,
l'utilizzo del prodotto fitosanitario Leopard 5  EC,  reg  n.  11243,
all'impiego sulla coltura del  cardo  per  la  produzione  di  farine
destinate all'alimentazione zootecnica, in fase di post-emergenza; 
  Visto il pagamento della tariffa a  norma  del  D.M.  28  settembre
2012, in vigore alla data di presentazione della domanda; 
 
                              Decreta: 
 
  E' autorizzata l'estensione d'impiego  relativamente  alla  coltura
del cardo destinato alla produzione  di  farine  per  l'alimentazione
zootecnica, in fase di  post-emergenza,  del  prodotto  fitosanitario
denominato  LEOPARD  5  EC,  registrato  al  numero  11243,  a   nome
dell'impresa Agan Chemical Manufacturers Ltd, rappresentata in Italia
dall'impresa Makhteshim Agan Italia, con sede  legale  in  Grassobbio
(Bergamo), via Zanica 19, preparato negli stabilimenti e nelle taglie
gia' autorizzati. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Entro 30 giorni dalla notifica del presente  decreto,  il  titolare
dell'autorizzazione   e'   tenuto   a   rietichettare   il   prodotto
fitosanitario  non  ancora  immesso  in  commercio  e  a  fornire  ai
rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le  confezioni  di
prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al  fine  della  sua
consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E'  altresi'  tenuto  ad
adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad
assicurare  un  corretto  impiego  del  prodotto   fitosanitario   in
conformita' alle nuove disposizioni. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata. 
    Roma, 25 marzo 2014 
 
                                      Il direttore generale: Borrello