IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 28 maggio 1936, n. 1003, recante norme per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori ed in particolare l'articolo 5, ultimo comma, che dispone che "Le spese per la sessione d'esame a norma della presente legge sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 75, da corrispondere al momento della presentazione della domanda"; Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358, recante modifica delle norme concernenti la documentazione delle domande di ammissione ai concorsi per esame per la nomina a notaio ed in particolare l'articolo 1, ultimo comma, che dispone che "Le spese per il concorso sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda"; Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 recante nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati e in particolare l'articolo 3, comma 4-bis, che dispone che "Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda"; Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense ed in particolare l'articolo 46, comma 13-bis, che dispone che "Le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50 da corrispondere al momento della presentazione della domanda"; Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilita' 2014) ed in particolare l'articolo 1, commi 600, 601, 602 e 603, che, integrando le disposizioni di cui ai visti che precedono, dispone che le modalita' di versamento del contributo sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 ottobre 2006, n. 293, recante norme per l'introduzione di nuove modalita' di versamento presso le Tesorerie statali; Rilevato che l'articolo 1, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 358 prevede che l'aspirante alla partecipazione al concorso per esame per la nomina a notaio effettui il versamento presso un archivio notarile della somma di 1,55 euro, di cui 0,52 euro per tassa di concorso e 1,03 euro per contributo alle spese di concorso; Considerato che e' opportuno unificare le modalita' di pagamento della tassa di concorso e del contributo alle spese di concorso di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 358, nonche' del contributo previsto dal quinto comma del medesimo articolo, mediante un unico versamento del complessivo importo di euro 51,55 all'entrata del bilancio dello Stato, salva riassegnazione ai pertinenti capitoli del Ministero della giustizia dei predetti contributi; Decreta Art. 1 Modalita' di versamento del contributo per la partecipazione all'esame di avvocato 1. Le spese per la sessione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50,00, ai sensi dell'articolo 46, comma 13-bis, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, quale contributo da corrispondere al momento della domanda, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato con le seguenti modalita' a norma del comma 13-ter del predetto articolo: a) bonifico bancario o postale sul conto corrente con codice IBAN: IT08O0760114500001020171540, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo indicando nella causale "Esame avvocato anno ________ - capo XI cap. 2413 art. 14"; b) bollettino postale sul conto corrente postale n. 1020171540 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo indicando nella causale "Esame avvocato anno__________ - capo XI cap. 2413 art. 14"; c) versamento in conto entrate tesoro, capo XI, cap. 2413, art. 14, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria provinciale dello Stato.