IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 1, comma 48 della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  il
quale prevede, ai fini del riordino del sistema  delle  garanzie  per
l'accesso al  credito  delle  famiglie  e  delle  imprese,  del  piu'
efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e  della  garanzia  dello
Stato anche in  sinergia  con  i  sistemi  locali  di  garanzia,  del
contenimento  dei  potenziali   impatti   sulla   finanza   pubblica,
l'istituzione del Sistema nazionale di garanzia che ricomprende Fondi
e strumenti di garanzia; 
  Vista, in particolare, la lettera c)  del  predetto  comma  48,  la
quale prevede che presso il Ministero dell'economia e  delle  finanze
venga istituito il Fondo di garanzia per  la  prima  casa,  cui  sono
attribuite risorse pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni
2014, 2015 e 2016, nonche' le attivita' e le passivita' del Fondo  di
cui all'art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, per la concessione di garanzie,  a  prima  richiesta,  su  mutui
ipotecari o su  portafogli  di  mutui  ipotecari  che  opera  con  il
medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo  di  cui  al  predetto
art. 13, comma 3-bis del  decreto-legge  n.  112  del  2008;  che  la
garanzia del Fondo sia concessa nella misura massima del 50 per cento
della quota capitale, tempo per tempo  in  essere  sui  finanziamenti
connessi  all'acquisto  e  ad  interventi   di   ristrutturazione   e
accrescimento di efficienza energetica di  unita'  immobiliari,  site
sul territorio nazionale, da adibire  ad  abitazione  principale  del
mutuatario, con priorita' per l'accesso al  credito  da  parte  delle
giovani coppie o  dei  nuclei  familiari  monogenitoriali  con  figli
minori, nonche' dei giovani di eta' inferiore  ai  trentacinque  anni
titolari di un rapporto di lavoro atipico di  cui  all'art.  1  della
legge 28 giugno 2012, n. 92; che la dotazione del Fondo possa  essere
incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni
e di altri enti ed organismi pubblici; che con uno o piu' decreti  di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze
di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili e con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  da  adottare  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  predetta  legge
n. 147/2013, siano  stabilite  le  norme  di  attuazione  del  Fondo,
nonche' i criteri, le condizioni e le  modalita'  per  l'operativita'
della garanzia dello Stato e per  l'incremento  della  dotazione  del
Fondo e che il Fondo di garanzia di cui all'art. 13, comma 3-bis  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  continui  ad  operare  fino
all'emanazione dei decreti attuativi che rendano operativo  il  Fondo
di garanzia per la prima casa; 
  Visto il decreto-legge  28  marzo  2014,  n.  47,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e, in  particolare,
l'art. 3, comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, il quale prevede  che
all'art. 1, comma 48, lettera c), della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, dopo le parole «monogenitoriali con figli minori» sono  aggiunte
le seguenti: «, da parte dei  conduttori  di  alloggi  di  proprieta'
degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati»; 
  Visto il decreto-legge 1° luglio  2009,  n.  78,  convertito  dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, e, in particolare, l'art. 19,  comma  5,
il quale prevede che:  «Le  Amministrazioni  dello  Stato,  cui  sono
attribuiti per legge fondi o interventi pubblici,  possano  affidarne
direttamente la gestione, nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e
nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  su
cui le predette Amministrazioni esercitano  un  controllo  analogo  a
quello esercitato  su  propri  servizi  e  che  svolgono  la  propria
attivita' quasi  esclusivamente  nei  confronti  dell'amministrazione
dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento  degli
interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse  finanziarie
dei fondi stessi»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
aprile 2014, con il quale sono state delegate al Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali Giuliano Poletti le funzioni in materia  di
politiche  giovanili,  servizio   civile   nazionale,   integrazione,
famiglia; 
  Ritenuta la necessita' che l'amministrazione competente ad  attuare
le misure di cui al sopracitato art. 1, comma 48,  lettera  c)  della
legge n. 147/2013, non essendo dotata di una struttura amministrativa
adeguata, si avvalga, ai sensi del  citato  art.  19,  comma  5,  del
decreto-legge n. 78 del 2009, di una societa' a capitale  interamente
pubblico,  affidando  direttamente  alla  stessa,   l'esecuzione   di
attivita' relative alla gestione del Fondo; 
  Ritenuta, altresi', l'opportunita' di disciplinare, al momento,  le
sole ipotesi relative alle garanzie su mutui ipotecari e di  rinviare
ad un successivo decreto  interministeriale  la  disciplina  relativa
alle garanzie su portafogli di mutui ipotecari; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto devono intendersi: 
    a) per «Fondo»: il Fondo di garanzia per la  prima  casa  di  cui
all'art. 1, comma 48, lettera c) della legge  27  dicembre  2013,  n.
147, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze  per
la concessione di garanzie, a prima richiesta, nella  misura  massima
del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere,  su
mutui ipotecari o su portafogli di mutui connessi all'acquisto  ed  a
interventi  di  ristrutturazione  e   accrescimento   di   efficienza
energetica di unita' immobiliari, site sul territorio  nazionale,  da
adibire ad abitazione principale del mutuatario,  con  priorita'  per
l'accesso al credito da parte  delle  giovani  coppie  o  dei  nuclei
familiari monogenitoriali con figli minori, da parte  dei  conduttori
di  alloggi  di  proprieta'  degli  Istituti  autonomi  per  le  case
popolari, comunque denominati, nonche' dei giovani di eta'  inferiore
ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui
all'art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
    b) per «Gestore»: CONSAP S.p.A., societa' a capitale  interamente
pubblico, di cui  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  si
avvale, a norma dell'art. 19, comma 5, del  decreto-legge  1°  luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102, per la gestione del Fondo; 
    c) per «giovane coppia»: nucleo familiare costituito da coniugi o
da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due
anni, in cui almeno uno dei  due  componenti  non  abbia  superato  i
trentacinque  anni  alla  data  di  presentazione  della  domanda  di
finanziamento; 
    d) per «nucleo familiare monogenitoriale con figli minori»: 
      1) persona singola non coniugata, ne'  convivente  con  l'altro
genitore di nessuno dei propri figli minori con se' conviventi; 
      2) persona separata/divorziata ovvero  vedova,  convivente  con
almeno un proprio figlio minore; 
    e)  per   «ristrutturazione   e   accrescimento   dell'efficienza
energetica»: con riferimento ad un immobile, qualsiasi intervento,  o
insieme  sistematico  di  interventi,  che  accresca  la  prestazione
energetica dell'immobile ai sensi della  normativa  tempo  per  tempo
vigente in materia di certificazione energetica degli edifici; 
    f) per «lavoro atipico»: le fattispecie di cui all'art.  1  della
legge del 28 giugno 2006, n. 92, cosi' come  modificato  dall'art.  7
del  decreto-legge  del  28  giugno  2013,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  99  e  successive
modificazioni ed integrazioni.