IL DIRETTORE GENERALE 
    per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  Regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  Regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti i decreti applicativi del predetto d.lgs. 8 aprile  2010,  n.
61, ed in particolare il d.m. 7 novembre 2012, recante la procedura a
livello nazionale per la presentazione e  l'esame  delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del d.lgs. n. 61/2010; 
  Visto il d.P.R. 14.04.1975,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 190 del  18.07.1975,  con  il  quale  e'
stata riconosciuta la  Denominazione  di  Origine  Controllata  "Alto
Adige"  o  "dell'Alto  Adige"  (in  lingua   tedesca   "Südtirol"   o
"Südtiroler") ed e'  stato  approvato  il  relativo  disciplinare  di
produzione nonche'  i  decreti  con  i  quali  sono  state  apportate
modifiche al citato disciplinare; 
  Visto il d.m. 30 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 295 del 20.12.2011 e sul  sito  internet
del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP,  con  il
quale  e'  stato  approvato  il  disciplinare  di  produzione   della
Denominazione di Origine Controllata "Alto Adige" o "dell'Alto Adige"
(in lingua tedesca "Südtirol" o "Südtiroler") cosi' come  consolidato
con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione
degli  elementi  di  cui  all'art.  118-quater,  paragrafo   2,   del
Regolamento (CE) n. 1234/2007; 
  Visto il  d.m.  7  marzo  2014,  pubblicato  sul  citato  sito  del
Ministero, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare
di produzione della predetta DOC; 
  Vista la domanda presentata dal Consorzio Tutela  Vini  Alto  Adige
per il  tramite  della  Provincia  Autonoma  di  Bolzano,  intesa  ad
ottenere la modifica  del  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a
Denominazione  di  Origine  Controllata  dei  vini  "Alto  Adige"   o
"dell'Alto Adige" (in lingua tedesca "Südtirol" o  "Südtiroler")  nel
rispetto della procedura prevista dal citato d.m. 7 novembre 2012; 
  Visto il parere favorevole  della  Provincia  Autonoma  di  Bolzano
sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione; 
  Considerato che la predetta domanda di modifica e' stata esaminata,
nell'ambito della procedura nazionale  prevista  dal  citato  d.m.  7
novembre 2012,  art.  10,  conformemente  alle  disposizioni  di  cui
all'art. 118 octodecies, del Regolamento (CE) n. 1234/2007; 
  Visto il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP  e  IGP,
di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella
riunione del 12 giugno 2014 sulla predetta proposta di modifica; 
  Considerato  che  la  proposta  di  modifica  del  disciplinare  in
questione  e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 147 del 27 giugno 2014  e,  entro  il  termine
previsto di 60 giorni dalla predetta data di pubblicazione, non  sono
pervenute  osservazioni  da  parte  di  soggetti  interessati   sulla
proposta di modifica medesima; 
  Considerato altresi' che detta domanda  di  modifica  non  comporta
alcuna modifica al documento  unico  riepilogativo  di  cui  all'art.
118-quater,  paragrafo  1,  lettera  d),  del  Regolamento  (CE)   n.
1234/2007 e che pertanto per la definizione della stessa richiesta si
applica la procedura semplificata  di  cui  all'art.  118-octodecies,
paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1234/2007; 
  Ritenuto di dover  procedere  alla  modifica  del  disciplinare  di
produzione dei vini a  Denominazione  di  Origine  Controllata  "Alto
Adige"  o  "dell'Alto  Adige"  (in  lingua   tedesca   "Südtirol"   o
"Südtiroler") in conformita' alla citata proposta; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  pubblicare  sul  sito  internet  del
Ministero la modifica del disciplinare in  questione,  apportando  la
conseguente modifica al disciplinare di  produzione  consolidato  del
vino  DOP  "Alto  Adige"  o  "dell'Alto  Adige"  (in  lingua  tedesca
"Südtirol" o "Südtiroler") cosi' come approvato con il citato d.m. 30
novembre 2011, da ultimo aggiornato con  il  d.m.  -7.03.2014,  e  di
dover comunicare la modifica in questione alla Commissione  U.E.,  ad
aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla  Commissione  U.E.
ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento  (CE)
n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione
dalla Commissione U.E.,  ai  sensi  dell'art.  70-bis,  paragrafo  1,
lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009; 
 
                              Decreta: 
 
  1. L'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione
di Origine Controllata "Alto Adige" o "dell'Alto  Adige"  (in  lingua
tedesca  "Südtirol"  o  "Südtiroler)  consolidato  con  le  modifiche
introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di
cui  all'art.  118-quater,  paragrafo  2,  del  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007, cosi' come approvato con il d.m. 30.11.2011  e  da  ultimo
aggiornato  con  il  d.m.  7.03.2014  richiamati  in   premessa,   e'
modificato come risulta dal testo riportato in allegato. 
  2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP "Alto Adige" o
"dell'Alto Adige" (in lingua tedesca "Südtirol" o "Südtiroler) di cui
al comma 1 sara' inserita sul sito internet del Ministero  -  Sezione
Prodotti DOP e IGP - e comunicata  alla  Commissione  U.E.,  ai  fini
dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla
stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e
3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel  rispetto  delle  procedure
richiamate in premessa. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 18 settembre 2014 
 
                                         Il direttore generale: Gatto