IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo; Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti i decreti applicativi del predetto d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare il d.m. 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del d.lgs. n. 61/2010; Visto il d.P.R. 14.04.1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 190 del 18.07.1975, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" (in lingua tedesca "Südtirol" o "Südtiroler") ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione nonche' i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare; Visto il d.m. 30 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20.12.2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, con il quale e' stato approvato il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" (in lingua tedesca "Südtirol" o "Südtiroler") cosi' come consolidato con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007; Visto il d.m. 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOC; Vista la domanda presentata dal Consorzio Tutela Vini Alto Adige per il tramite della Provincia Autonoma di Bolzano, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata dei vini "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" (in lingua tedesca "Südtirol" o "Südtiroler") nel rispetto della procedura prevista dal citato d.m. 7 novembre 2012; Visto il parere favorevole della Provincia Autonoma di Bolzano sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione; Considerato che la predetta domanda di modifica e' stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale prevista dal citato d.m. 7 novembre 2012, art. 10, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118 octodecies, del Regolamento (CE) n. 1234/2007; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del 12 giugno 2014 sulla predetta proposta di modifica; Considerato che la proposta di modifica del disciplinare in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 27 giugno 2014 e, entro il termine previsto di 60 giorni dalla predetta data di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati sulla proposta di modifica medesima; Considerato altresi' che detta domanda di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-quater, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per la definizione della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui all'art. 118-octodecies, paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1234/2007; Ritenuto di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" (in lingua tedesca "Südtirol" o "Südtiroler") in conformita' alla citata proposta; Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" (in lingua tedesca "Südtirol" o "Südtiroler") cosi' come approvato con il citato d.m. 30 novembre 2011, da ultimo aggiornato con il d.m. -7.03.2014, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009; Decreta: 1. L'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" (in lingua tedesca "Südtirol" o "Südtiroler) consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il d.m. 30.11.2011 e da ultimo aggiornato con il d.m. 7.03.2014 richiamati in premessa, e' modificato come risulta dal testo riportato in allegato. 2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" (in lingua tedesca "Südtirol" o "Südtiroler) di cui al comma 1 sara' inserita sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 settembre 2014 Il direttore generale: Gatto