IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30  giugno  2003,
n.  196,  recante  il  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali,  che  demanda  al  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali il  compito  di  promuovere,  nell'ambito  delle  categorie
interessate, nell'osservanza del principio  di  rappresentativita'  e
tenendo  conto  delle  raccomandazioni  del  Consiglio  d'Europa  sul
trattamento dei  dati  personali,  la  sottoscrizione  di  codici  di
deontologia e di buona condotta per determinati settori; 
  Visto l'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30  giugno  2003,
n. 196, che prevede che i  codici  di  deontologia  siano  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante
per la protezione dei dati personali, e che con decreto del  Ministro
della giustizia siano riportati nell'allegato A del medesimo  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Visto l'art. 106 del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,
che demanda al Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  il
compito di promuovere la sottoscrizione  di  uno  o  piu'  codici  di
deontologia e di buona condotta per i soggetti  pubblici  e  privati,
ivi   comprese   le   societa'   scientifiche   e   le   associazioni
professionali,  interessati  al  trattamento  dei  dati   per   scopi
statistici o scientifici; 
  Visto l'art. 108 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Visto il provvedimento del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali n.  13  del  31  luglio  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 1° ottobre 2002, n. 230,  con
cui e' stato adottato il Codice di deontologia e  di  buona  condotta
per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca
scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale; 
  Vista la documentazione trasmessa dal Garante e, in particolare, la
deliberazione n. 296 del 12 giugno 2014 con cui ha disposto che venga
aggiunto  al  codice  di  deontologia  e  di  buona  condotta  per  i
trattamenti di dati personali  per  scopi  statistici  e  di  ricerca
scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico  nazionale,
allegato A.3. al codice di  protezione  dei  dati  personali,  l'art.
4-bis  rubricato  «Trattamento  di  dati   personali,   sensibili   e
giudiziari, nell'ambito del programma  statistico  nazionale»,  e  la
relativa pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana (Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2014); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il codice di deontologia e di buona condotta per i  trattamenti  di
dati  personali  per  scopi  statistici  e  di  ricerca   scientifica
effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, adottato con
provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° ottobre 2002,  n.
230, come modificato con provvedimento del  Garante  n.  296  del  12
giugno 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 170 del 24 luglio 2014, e' riportato nell'allegato A) del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
    Roma, 24 settembre 2014 
 
                                                 Il Ministro: Orlando