IL DIRETTORE GENERALE 
    per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto l'art. 9, comma 1, del  Regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di
qualita' dei prodotti agricoli e alimentari che consente  allo  Stato
membro di accordare,  a  titolo  transitorio,  protezione  a  livello
nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione; 
  Visto l'art. 12, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, relativo alle
disposizioni nazionali  per  l'attuazione  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012
sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Vista la  domanda  presentata  dal  Consorzio  per  la  tutela  del
formaggio Silter Camuno - Sebino, con sede legale in Breno (BS),  Via
Aldo  Moro  n.  45,  intesa  ad  ottenere  la   registrazione   della
denominazione  Silter,  ai  sensi  del  citato  regolamento  (UE)  n.
1151/2012; 
  Vista la nota protocollo n. 61427 del 6 agosto 2014 con la quale il
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  ritenendo
che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  21
novembre 2012, ha trasmesso all'organismo comunitario  competente  la
predetta domanda di registrazione; 
  Vista l'istanza con  la  quale  il  Consorzio  per  la  tutela  del
formaggio Silter Camuno - Sebino, ha chiesto la protezione  a  titolo
transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del predetto
Regolamento (UE) n.  1151/2012,  espressamente  esonerando  lo  Stato
italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari
e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e   futura,
conseguente all'eventuale mancato accoglimento della  citata  istanza
di riconoscimento della denominazione di origine protetta,  ricadendo
la  stessa  esclusivamente  sui  soggetti   interessati   che   della
protezione a titolo provvisorio faranno uso; 
  Considerato che la protezione di cui  sopra  ha  efficacia  solo  a
livello nazionale, ai sensi dell'articolo  l'art.  9,  comma  4,  del
citato regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Ritenuto di dover assicurare certezza  alle  situazioni  giuridiche
degli interessati all'utilizzazione della  denominazione  Silter,  in
attesa  che  l'organismo  comunitario   decida   sulla   domanda   di
riconoscimento della denominazione di origine protetta; 
  Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma  di  decreto
che, in accoglimento della domanda  avanzata  dal  Consorzio  per  la
tutela del formaggio Silter Camuno - Sebino, assicuri la protezione a
titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione  Silter,
secondo  il  disciplinare  di  produzione   consultabile   nel   sito
istituzionale      di      questo       Ministero       all'indirizzo
www.politicheagricole.gov.it.; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio   a   livello
nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1,  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 del Parlamento Europeo e  del  Consiglio  del  21  novembre
2012, alla denominazione Silter.