IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2000, n. 15 concernente la ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2000, n. 60; Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 2001 riguardante le modificazioni al decreto ministeriale 3 marzo 2000, n. 15 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2001, n. 14, concernente la ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese; Considerato che, in attuazione dei criteri introdotti dal decreto ministeriale 5 gennaio 2001, la capacita' dell'aeroporto di Linate, e' stata individuata nel limite di 18 movimenti orari come risultante dalla direttiva impartita dall'Enac ad Assoclearence con nota prot. n. 01-420/D.G. del 12 febbraio 2001; Ritenuto opportuno procedere ad una semplificazione dell'accesso dei viaggiatori comunitari all'aeroporto di Milano Linate, anche nella prospettiva dell'imminente inizio dell'esposizione universale «Expo 2015»; Considerata la necessita' di ottimizzare la fruizione dell'aeroporto di Milano Linate, mantenendone invariata la capacita' aeroportuale, nell'ottica del pieno dispiegamento delle potenzialita' di sviluppo dell'Hub di Milano Malpensa; Considerato che, per perseguire tali finalita', si rende necessario modificare alcuni parametri fissati dai citati decreti ministeriali, mantenendo invariato il numero massimo dei movimenti orari; Decreta: Art. 1 L'art. 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 marzo 2000, n. 15 e' sostituito dal seguente: «Art. 4. - 1. I vettori comunitari possono operare collegamenti di linea "point to point", mediante aeromobili del tipo "narrow body" (unico corridoio), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti dell'Unione europea, nei limiti della definita capacita' operativa dello scalo di Milano Linate.».