IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 45, comma 1 della Costituzione; 
  Visto il Titolo VI, Capo I del  codice  civile,  recante  norme  in
materia di societa' cooperative; 
  Visti in particolare l'art. 2533, comma 1, n. 3 del  codice  civile
che statuisce l'esclusione del  socio  per  mancanza  o  perdita  dei
requisiti previsti per la partecipazione societaria e l'art. 2540 del
codice civile sulle assemblee separate; 
  Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220  recante  «Norme
in materia di riordino della vigilanza  sugli  enti  cooperativi,  ai
sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142  ed  in
particolare l'art. 1 che  attribuisce  al  Ministero  dello  sviluppo
economico la vigilanza su tutte le forme di societa' cooperative; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 ed  in  particolare
l'art. 17-bis  che  demanda  ad  un  decreto  non  regolamentare  del
Ministro dello sviluppo economico, l'individuazione delle misure  che
le cooperative di consumo, con numero di soci superiore a  centomila,
sono  tenute  ad  adottare  al  fine  di  migliorare  i  livelli   di
coinvolgimento dei soci nei processi decisionali; 
  Considerata la necessita' di dare attuazione ai commi 5, 6, 7  e  8
del citato art. 17-bis, al fine di assicurare  l'effettivo  carattere
mutualistico delle predette societa' cooperative di consumo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) «Ministero», il Ministero dello sviluppo economico; 
    b) «cooperative»: le societa' cooperative di  consumo  con  scopo
mutualistico di cui agli artt. 2511 ss. del codice civile, con numero
di soci superiore a centomila;