IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
300 e ss.mm.ii.; 
  Visti l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e
ss.mm.ii., recante «Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo  e
per la correzione dei conti pubblici», in particolare i commi 1  e  5
lettere f e f-bis; 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
salute, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e
con  il  Ministro  della  funzione  pubblica,   avente   ad   oggetto
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco», cosi' come modificato dal decreto
del Ministero della salute 29 marzo 2012,  n.  53,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 106 dell' 8 maggio 2012; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici», foglio n. 1.282, in data 14 novembre 2011, con il quale e'
stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana  del  farmaco
il prof. Luca Pani a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visti l'art. 1, comma 796, lett. f) legge 27 dicembre 2006 n. 296 e
ss.mm.ii., che conferma per gli anni 2007 e  seguenti  le  misure  di
contenimento  della  spesa  farmaceutica  assunte  dall'AIFA  e,   in
particolare, la deliberazione n. 26 del Consiglio di  amministrazione
resa in data 27 settembre 2006; 
  Visto l'art. 1,  comma  3,  determinazione  del  9  febbraio  2007,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio  2007,  che
ridetermina le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista
a norma dell'art. 1, comma 40 legge 23 dicembre 1996, n.  662,  cosi'
come modificato dall'art. 3 determinazione AIFA del 15  giugno  2012,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012; 
  Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222 e
ss.mm.ii., la quale dispone che, a decorrere dall'anno 2008,  l'onere
a  carico  del  SSN  per  l'assistenza   farmaceutica   territoriale,
comprensiva sia della spesa dei  farmaci  erogati  sulla  base  della
disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla
spesa a carico degli assistiti, sia della  distribuzione  diretta  di
medicinali collocati in  classe  A  ai  fini  della  rimborsabilita',
inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione  in  dimissione
ospedaliera, non possa superare,  a  livello  nazionale  ed  in  ogni
singola regione, il tetto del  14%  del  finanziamento  cui  concorre
ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le  risorse
vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme  erogate  per
il  finanziamento  di  attivita'  non  rendicontate   dalle   Aziende
sanitarie; 
  Visto in particolare l'art. 5, comma 2, lettera d), del sopracitato
decreto-legge, che attribuisce all'AIFA il compito di  effettuare  il
monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale e  comunicarne  le
risultanze al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia  e
delle finanze; 
  Visto l'art. 5, comma 2, del suindicato decreto-legge, in  base  al
quale l'AIFA ha avviato il  30  settembre  2013  il  procedimento  di
attribuzione  del  budget   definitivo   della   spesa   farmaceutica
territoriale per l'anno 2013 alle aziende farmaceutiche  titolari  di
autorizzazioni  ad  immissione  in  commercio  (A.I.C.),  che  si  e'
concluso il 3 gennaio 2014, nel rispetto del termine, fissato  al  30
ottobre 2013 dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e  ss.mm.ii.,  per  la
partecipazione delle aziende farmaceutiche  al  consolidamento  delle
procedure e dei dati del  procedimento  stesso,  e  a  seguito  della
valutazione  delle  istanze  presentate   durante   il   periodo   di
partecipazione stesso; 
  Visto  l'art.  5,  comma  3,  del  sopracitato  decreto-legge,  che
definisce le regole in base alle quali l'AIFA,  in  caso  di  mancato
rispetto del tetto della spesa farmaceutica  territoriale  a  livello
nazionale,  procede  a  ripartire  l'onere  di  ripiano  tra  aziende
farmaceutiche e filiera distributiva; 
  Vista  la   determinazione   AIFA   3   novembre   2008,   recante:
«Approvazione delle modalita' di ripiano in caso di  scostamento  dal
tetto programmato del 14% della spesa farmaceutica territoriale»; 
  Visto l'art. 13, comma 1, lettera c) del  decreto-legge  28  aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni,  nella  legge  24  giugno
2009, n. 77, che ha rideterminato il tetto di spesa per  l'assistenza
farmaceutica  territoriale  di  cui  all'art.   5,   comma   1,   del
decreto-legge 1 ottobre 2007, n.  159  nella  misura  del  13,6%  per
l'anno 2009; 
  Visto l'art. 22, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, nell'art. 1, comma 1, legge  3  agosto
2009, n. 102 e ss.mm.ii., che ridetermina,  in  riduzione,  il  tetto
della spesa farmaceutica territoriale di cui all'art. 5, comma 1, del
decreto-legge 1 ottobre  2007,  n.  159  nella  misura  del  13,3%  a
decorrere dall'anno 2010; 
  Visto l'art. 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n.  122  e
ss.mm.ii., ulteriormente modificato  dal  decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, nella legge 26  febbraio
2011, n. 10, che ridetermina le quote  di  spettanza  sul  prezzo  di
vendita al pubblico delle specialita' medicinali di fascia  A  dovute
al farmacista e al grossista previste a norma dell'art. 1,  comma  40
legge n. legge 23 dicembre 1996, n. 662, rispettivamente al 30,35%  e
3,0% sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'I.V.A.; 
  Visto  il  decreto-legge  6   luglio   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii.,  ed  in
particolare l'art.  15  concernente  «urgenti  per  l'equilibrio  del
settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica»; 
  Visto il comma 3 del sopracitato art. 15, il quale dispone  che,  a
decorrere dall'anno 2013, l'onere a  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale e' rideterminato
nella misura dell'11,35%, al  netto  degli  importi  corrisposti  dal
cittadino per l'acquisto di farmaci ad un prezzo diverso  dal  prezzo
massimo di rimborso stabilito dall'AIFA, in base  a  quanto  previsto
dall'art. 11, comma 9, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n.  122  e
ss.mm.ii.; 
  Vista la nota del  Ministero  della  salute  del  13  marzo  2014 -
Dipartimento  della  programmazione  e  dell'ordinamento  del   SSN -
Direzione generale  della  programmazione  sanitaria,  relativa  alla
comunicazione  dell'onere  a  carico   del   SSN   per   l'assistenza
farmaceutica territoriale nell'anno 2013, e  la  sua  ripartizione  a
livello    regionale    (n.    prot.    Ministero    della     Salute
0007263-P-13/03/2014); 
  Considerati i dati della spesa farmaceutica convenzionata  relativi
alle Distinte contabili  riepilogative  acquisite  dall'AGENAS  il  4
aprile 2014 (n. prot. AIFA/OSMED/0037238/A.); 
  Considerati i dati certificati dalle regioni ed acquisiti dal nuovo
sistema informativo sanitario del Ministero della  salute  alla  data
del 31 dicembre 2013  (tramite  il  flusso  istituito  ai  sensi  del
decreto del Ministero della salute 31  luglio  2007),  relativi  alla
spesa per i medicinali erogati in distribuzione diretta e per  conto,
inclusa  la  distribuzione  in  dimissione   ospedaliera,   acquisiti
dall'AIFA il 12 marzo 2014 (n. prot. AIFA/OSMED/0027561/A.); 
  Considerati i  dati  certificati  dalle  aziende  farmaceutiche  ed
acquisiti dal Nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della
salute alla data del 31 dicembre 2013 (tramite il flusso istituito ai
sensi del  decreto  del  Ministero  della salute  15  luglio   2004),
relativi agli acquisti delle strutture sanitari pubbliche,  acquisiti
dall'AIFA il 18 aprile 2014 (n. prot. AIFA/OSMED/0043083/A.); 
  Vista la nota del Direttore generale del 10 aprile 2014,  n.  prot.
STDG/P39456, con la quale sono stati  trasmessi  al  Ministero  della
Salute ed al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  i  documenti
relativi alla metodologia di  ripiano  dello  sfondamento  del  tetto
dell'11,35% del FSN a livello nazionale,  in  applicazione  a  quanto
disposto dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.
159, convertito, con modificazioni, nella legge il 29 novembre  2007,
n. 222 e ss.mm.ii. e, al  contempo,  e'  stato  richiesto  un  parere
interpretativo sulla ripartizione regionale dell'onere di ripiano; 
  Preso atto del monitoraggio delle spesa  farmaceutica  territoriale
2013 e della verifica del rispetto del tetto  dell'11,35%  a  livello
nazionale, che hanno evidenziato un  disavanzo  rispetto  alla  spesa
programmata di 62.905.971 euro, pari ad un'incidenza dell'11,41%  del
Fabbisogno Sanitario Nazionale 2013; 
  Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.  14  del
29 aprile 2014, che  conferisce  mandato  al  Direttore  Generale  di
procedere  al  ripiano  del  disavanzo   della   spesa   farmaceutica
territoriale per l'anno 2013 a livello nazionale  rispetto  al  tetto
del  11,35%  sul  FSN,  secondo  le  modalita'  di  ripiano  indicate
dall'art. 5, comma 3, del  Decreto-legge  1  ottobre  2007,  n.  159,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222 e
ss.mm.ii., sopra richiamato; 
  Preso atto  della  nota  del  Ministero  della  salute -  Direzione
generale del Sistema Informatico e  statistico  sanitario  -  del  10
giugno 2014 (n. prot.  DGSISS0006795-P),  con  la  quale  sono  stati
trasmessi  all'AIFA  i  nuovi   dati   relativi   al   flusso   della
tracciabilita' del farmaco (D.M.  Salute  15  luglio  2004)  e  della
distribuzione  diretta  2013  (D.M.  Salute  31  luglio  2007),   che
differiscono da quelli precedentemente trasmessi  esclusivamente  per
la  corretta  associazione  su   base   mensile   della   classe   di
rimborsabilita'; 
  Preso  atto  dell'aggiornamento  del   monitoraggio   delle   spesa
farmaceutica territoriale 2013 e  della  verifica  del  rispetto  del
tetto dell'11,35% a  livello  nazionale,  che  hanno  evidenziato  un
disavanzo rispetto alla spesa programmata di 49.818.060 euro, pari ad
un'incidenza dell'11,40% del Fabbisogno Sanitario nazionale 2013; 
  Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n.  22  del
24 giugno 2014, che  conferisce  mandato  al  Direttore  generale  di
procedere  al  ripiano  del  disavanzo   della   spesa   farmaceutica
territoriale per l'anno 2013 a livello nazionale  rispetto  al  tetto
del  11,35%  sul  FSN,  secondo  le  modalita'  di  ripiano  indicate
dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222 e
ss.mm.ii., sopra richiamato; 
  Considerato il comunicato del 20 giugno 2014, reso disponibile  sul
sito web dell'AIFA, con cui e' stato dato  avvio  alla  procedura  di
acquisizione delle  autocertificazioni  dei  titolari  di  A.I.C.  di
societa' controllanti e controllate, ai sensi dell'art. 1, comma 226,
legge 27 dicembre 2013, n.  147  e  ss.mm.ii.  (legge  di  stabilita'
2014); 
  Acquisito il parere dell'Ufficio Legislativo  del  Ministero  della
salute il 4 settembre 2014, condiviso con l'Ufficio del coordinamento
legislativo del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  dopo  la
positiva valutazione del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, sulle modalita' della  ripartizione  regionale  dell'onere  di
ripiano a carico dei titolari di AIC (n. prot. STDG/A 92037 e 92039); 
  Considerato il comunicato del 12 settembre 2014 pubblicato sul sito
web dell'AIFA, con cui e' stato reso noto alle aziende  farmaceutiche
che, a partire dalle ore 18.30 del 1 ottobre 2014, potevano  prendere
visione  dei  propri  dati  e  delle   procedure   utilizzate   nella
composizione  del  procedimento  di   ripiano,   sulla   base   della
metodologia allegata al comunicato stesso, collegandosi all'indirizzo
internet http://www.agenziafarmaco.gov.it/frontend/ ed accedendo alla
sezione «Prezzi & Rimborso» - «Ripiano territoriale  2013»  inserendo
le proprie credenziali; 
  Considerato il comunicato del 12 settembre 2014 pubblicato sul sito
web dell'AIFA, con cui e' stato reso noto alle aziende  farmaceutiche
il termine della conclusione del procedimento fissato al  31  ottobre
2014 con la pubblicazione della determinazione AIFA di ripiano  dello
sfondamento  del  tetto   del   11,35%   della   spesa   farmaceutica
territoriale 2013 ai sensi della legge 29 novembre  2007,  n.  222  e
ss.mm.ii.; 
  Acquisita la nota del Ministero della salute del 9 settembre 2014 -
Dipartimento  della  Programmazione  e  dell'ordinamento  del   SSN -
Direzione  Generale  della  Programmazione  Sanitaria  -  (n.   prot.
AIFA/STDG/A. n. 0096001 del 16 settembre 2014),  circa  le  modalita'
che AIFA deve utilizzare per  dare  applicazione  a  quanto  previsto
dall'art. 15, commi 3-7 del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012,  n.  135  e
ss.mm.ii; 
  Considerato il comunicato sul sito web  dell'AIFA  del  1°  ottobre
2014, con cui e'  stato  reso  noto  alle  aziende  farmaceutiche  il
documento dal titolo: «Procedimento di ripiano dello sfondamento  del
tetto del 11,35% della spesa farmaceutica territoriale 2013 ai  sensi
della legge n. 222/2007  e  ss.mm.ii.»  recante:  la  tempistica  del
procedimento, i dati generali del procedimento, compreso l'elenco dei
raggruppamenti  delle  societa'  controllate   e   delle   rispettive
controllanti, i dati e le modalita' del ripiano del  tetto  a  carico
della filiera distributiva, nonche' della ripartizione regionale  del
ripiano a carico delle aziende farmaceutiche; 
  Considerato che e' stata conferita alle  aziende  farmaceutiche  la
possibilita'  di  presentare  proprie  eventuali   osservazioni   sul
procedimento, entro e non oltre l'11 ottobre 2014; 
  Considerato il comunicato del 20 ottobre 2014 pubblicato  sul  sito
web dell'AIFA, con cui e' stato reso noto alle aziende  farmaceutiche
l'aggiornamento del documento dal titolo:  «Procedimento  di  ripiano
dello sfondamento del  tetto  del  11,35%  della  spesa  farmaceutica
territoriale 2013 ai sensi della legge 29 novembre  2007,  n.  222  e
ss.mm.ii.» ad esito della valutazione delle osservazioni pervenute; 
  Considerato il perfezionamento delle procedure e dei dati ad  esito
della partecipazione delle aziende  farmaceutiche  a  tutte  le  fasi
procedimentali  che  l'AIFA   ha   svolto   in   applicazione   delle
disposizioni previste all'art. 5 legge 29 novembre  2007,  n.  222  e
ss.mm.ii., 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Ripiano a carico dei titolari di A.I.C. 
 
  1.  A  partire  dal  3  novembre  2014,  le  aziende  titolari   di
autorizzazioni ad immissioni in commercio (A.I.C.) possono consultare
gli importi relativi alla quota di ripiano  loro  attribuita  e  alla
relativa  ripartizione  regionale,  secondo   le   procedure   e   la
metodologia allegate  (allegato  1  e  2),  che  costituiscono  parte
integrante della presente Determinazione, collegandosi  all'indirizzo
internet http://www.agenziafarmaco.gov.it/frontend/ e accedendo  alla
sezione «Prezzi & Rimborso» - «Ripiano territoriale 2013». 
  2. Le aziende titolari  di  A.I.C.  coinvolte  dalla  procedura  di
ripiano effettuano i rispettivi versamenti alle Regioni in due  rate,
la prima delle quali deve essere corrisposta  entro  il  15  novembre
2014. Nei  successivi  10  giorni  le  aziende  farmaceutiche  devono
caricare  le  distinte  di  versamento  attraverso  le  funzionalita'
presenti all'interno  della  piattaforma  web  «Ripiano  territoriale
2013», di cui al comma 1. 
  3. La mancata attestazione  dei  versamenti,  che  dovra'  avvenire
utilizzando esclusivamente la piattaforma web, comporta l'avvio delle
procedure sanzionatorie di  riduzione  di  prezzo  delle  specialita'
medicinali  di  cui  le  aziende  sono   titolari,   previste   dalla
metodologia allegata in caso di omesso o non conforme pagamento. 
  4. La seconda rata del ripiano deve  essere  versata  entro  il  15
dicembre 2014, con le medesime modalita' previste per la prima rata e
le stesse conseguenze di natura sanzionatoria di  cui  al  precedente
comma.