IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  19,  recante
«Disposizioni transitorie e finali»; 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica  degli
articoli 242, 243, 247,  250  e  262  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari  e  delle  bevande»,  e  successive   modifiche,   ed   in
particolare l'art. 6; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli  articoli
115 recante «Ripartizione delle  competenze»  e  l'art.  119  recante
«Autorizzazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica;  ed  in   particolare   l'art.   80   concernente   «Misure
transitorie»; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio, e successive modifiche; 
  Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2007 di  recepimento  della
direttiva 2007/5/CE della Commissione del 7 febbraio  2007,  relativo
all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, di alcune sostanze attive che  ora  figurano  nei  Reg.  (UE)
540/2011 e 541/2011 della  Commissione,  tra  le  quali  la  sostanza
attiva captano; 
  Visto in particolare,  che  l'approvazione  della  sostanza  attiva
captano decade il 30 settembre 2017, come indicato  nell'allegato  al
reg. (UE) 540/2011; 
  Visti i decreti di autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e
all'impiego dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato  al
presente decreto; 
  Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volte ad ottenere
la  ri-registrazione  secondo  i  principi  uniformi   dei   prodotti
fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla  base
del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento  CAPTAN
ARVESTA 80 WG, presentato  dall'impresa  Arysta  Lifescience  S.A.S.,
conforme ai requisiti di cui  all'allegato  III  del  citato  decreto
legislativo 194/1995, trasposti  nel  Reg.  (UE)  n.  545/2011  della
Commissione; 
  Considerato  che  l'impresa  titolare  delle   autorizzazioni   dei
prodotti  fitosanitari  di  cui  trattasi  ha  ottemperato  a  quanto
previsto dal decreto 26 aprile 2007, nei tempi e nelle forme da  esso
stabiliti ed in conformita' alle condizioni definite per la  sostanza
attiva captano; 
  Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari
di cui all'art. 20 del d.l.vo 17 marzo 1995, n. 194,  ha  preso  atto
della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo  CAPTAN
80 WG, svolta dall'Universita' di Milano, al fine di ri-registrare  i
prodotti fitosanitari di cui trattasi fino 30  settembre  2017,  alle
nuove  condizioni  di  impiego  e  con  eventuale  adeguamento   alla
composizione del prodotto fitosanitario di riferimento; 
  Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 13523  in  data  4  aprile
2014 con la quale e' stata richiesta all'Impresa  Arysta  Lifescience
S.A.S. titolare del dossier la documentazione ed  i  dati  tecnico  -
scientifici  aggiuntivi  indicati   dal   sopracitato   Istituto   da
presentarsi rispettivamente entro sei,  dodici  e  ventiquattro  mesi
dalla data della medesima; 
  Viste le note con le quali l'Impresa titolare  delle  registrazioni
dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato   al   presente
decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
  Visto il comunicato del 14 gennaio 2014, relativo  all'applicazione
del regolamento (CE) n.  1272/2008  in  materia  di  classificazione,
etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Considerato che i prodotti fitosanitari  indicati  in  allegato  al
presente decreto ed attualmente in  commercio  riportano  l'etichetta
conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE; 
  Vista la dichiarazione di  responsabilita'  dell'Impresa  titolare,
attestante  che  l'adeguamento  della  classificazione  dei  prodotti
fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, non  comporta
la preventiva valutazione dell'ISS, secondo la procedura definita nel
suindicato comunicato; 
  Ritenuto di ri-registrare  fino  al  30  settembre  2017,  data  di
scadenza dell'approvazione della sostanza attiva captano, i  prodotti
fitosanitari  indicati  in  allegato  al   presente   decreto,   alle
condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi  di
cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base  del
dossier conforme ai requisiti di  cui  all'allegato  III  del  citato
decreto legislativo 194/1995, trasposti nel  Reg.  (UE)  n.  545/2011
della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di  riferimento
CAPTAN ARVESTA 80 WG; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28
settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle  tariffe  relative
all'immissione in commercio dei  prodotti  fitosanitari  a  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a  richiesta,  in  attuazione  del
Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio». 
 
                              Decreta: 
 
  Sono ri-registrati fino al 30  settembre  2017,  data  di  scadenza
dell'approvazione  della  sostanza   attiva   captano,   i   prodotti
fitosanitari indicati in allegato al presente decreto  registrati  al
numero,  alla  data  e  a  nome  dell'impresa  a   fianco   indicata,
autorizzati con  la  nuova  composizione,  alle  condizioni  e  sulle
colture indicate nelle  rispettive  etichette  allegate  al  presente
decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi. 
  Sono autorizzate le modifiche  di  composizione  in  adeguamento  a
quella del prodotto di riferimento nonche' le modifiche indicate  per
ciascun prodotto fitosanitario  riportate  in  allegato  al  presente
decreto. 
  La produzione con le etichette conformi alle direttive 67/548/CEE e
1999/45/CE, allegate al presento decreto, e' consentita non oltre  il
31 maggio 2015. 
  La  commercializzazione  e  l'impiego  delle  scorte  giacenti  dei
prodotti fitosanitari adeguati secondo i principi uniformi ma non  ai
criteri stabiliti dal suindicato regolamento (CE) n. 1272/2008,  sono
concessi fino al 1 giugno 2017, ai sensi dell'art.  61  del  suddetto
regolamento. 
  E' fatto comunque salvo ogni eventuale  successivo  adempimento  ed
adeguamento  delle  condizioni   di   autorizzazione   dei   prodotti
fitosanitari, anche  in  conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e
ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Per 12 mesi dalla  data  del  presente  decreto  e'  consentito  lo
smaltimento delle scorte giacenti presso le rivendite,  dei  prodotti
fitosanitari ORTHOCIDE 80 WG n. reg. 7884 e CAPTANO ARYSTA 80  WG  n.
reg. 12720 muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata. 
  L'impresa titolare dell'autorizzazione e' tenuta a rietichettare  i
restanti prodotti fitosanitari  inseriti  nell'allegato  al  presente
decreto,  muniti  dell'etichetta  precedentemente  autorizzata,   non
ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un  fac-simile
della nuova etichetta per le confezioni di prodotto  giacenti  presso
gli   esercizi   di   vendita   al   fine    della    sua    consegna
all'acquirente/utilizzatore finale. E' altresi'  tenuta  ad  adottare
ogni  iniziativa,  nei  confronti  degli  utilizzatori,   idonea   ad
assicurare  un  corretto  impiego  dei   prodotti   fitosanitari   in
conformita' alle nuove disposizioni. 
  La succitata impresa  Arysta  Lifescience  S.A.S.  e'  tenuta  alla
presentazione  dei  dati  tecnico  -  scientifici  aggiuntivi   sopra
indicati nel termine di cui in premessa. 
  Sono approvate quale  parte  integrante  del  presente  decreto  le
etichette allegate. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono  disponibili  nel
sito del Ministero  della  salute  www.salute.gov.it,  nella  sezione
«Banca dati». 
    Roma, 8 ottobre 2014 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco