IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349  e  successive  modificazioni,
recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in  materia
di danno ambientale"; 
  Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante  disposizioni  per
la difesa del mare; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  recante  il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Vista la legge 8 febbraio 2006, n.  61,  recante  l'istituzione  di
zone di  protezione  ecologica  oltre  il  limite  esterno  del  mare
territoriale; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009,  n.
140  recante  il  regolamento   di   organizzazione   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
  Vista  la  direttiva  2008/56/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino; 
  Visto  il  decreto  legislativo  13  ottobre  2010,  n.   190,   di
recepimento della  citata  direttiva  2008/56/CE,  che  individua  le
azioni strategiche  in  materia  di  ambiente  marino  da  realizzare
nell'ambito  della  regione   del   Mar   Mediterraneo   e   relative
sottoregioni; 
  Visto il decreto legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,  di  modifica  del
citato decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190; 
  Visto il decreto GAB-2011-0000160 del 21 ottobre 2011, e successive
modificazioni e integrazioni, con cui il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare ha provveduto ad istituire  il
Comitato Tecnico; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2013, registrato presso la Corte dei Conti in data 13/09/2013,
registro n. 9 - foglio n. 203, con il quale e' stato conferito al Dr.
Renato  Grimaldi  l'incarico  di  funzione  dirigenziale  di  livello
generale di direttore della  Direzione  generale  per  la  protezione
della natura e del mare di cui all'art. 4 del citato D.P.R. 3  agosto
2009 n. 140; 
  Vista la direttiva generale per l'azione amministrativa per  l'anno
2014 emanata dal Sig.  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare con dec. prot. n. 49 del 31 gennaio  2014,  con
la quale sono state individuate le priorita' politiche del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
  Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto  legislativo  n.  190  del
2010, il quale prevede che "il  Ministero  dell'ambiente  promuove  e
coordina, avvalendosi del Comitato,  la  valutazione  iniziale  dello
stato ambientale attuale e dell'impatto  delle  attivita'  antropiche
sull'ambiente marino,  sulla  base  dei  dati  e  delle  informazioni
esistenti, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della parte terza
del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e   successive
modificazioni", ed il successivo comma 5, il quale stabilisce che "La
valutazione e' effettuata in tempo utile per  la  determinazione  del
buono stato ambientale di cui all'articolo 9 e per la definizione dei
traguardi ambientali di cui all'articolo 10"; 
  Visto l'articolo 9, comma 3, del citato decreto n.  190  del  2010,
cosi' come modificato dal decreto-legge n.  91  del  2014,  il  quale
prevede che "il Ministero dell'ambiente,  avvalendosi  del  Comitato,
determina, con apposito decreto, sentita la  Conferenza  unificata  i
requisiti del buono stato ambientale per le acque marine  sulla  base
dei descrittori qualitativi di cui  all'allegato  I  e  tenuto  conto
delle  pressioni  e  degli  impatti  di  cui   all'allegato   III   e
segnatamente delle  caratteristiche  fisico  chimiche,  dei  tipi  di
habitat, delle caratteristiche biologiche  e  dell'idromorfologia  di
cui alle tabelle 1 e 2 del medesimo allegato III"; 
  Visto l'articolo 9, comma 6, del citato decreto n. 190 del 2010, il
quale  prevede  che  "Il  Ministero   dell'ambiente   comunica   alla
Commissione europea gli esiti della valutazione di cui all'articolo 8
e della determinazione del buono stato ambientale di cui al  presente
articolo entro il 15 ottobre 2012"; 
  Visto l'articolo 10, comma 1, del citato decreto n. 190  del  2010,
il quale stabilisce che "sulla base della valutazione iniziale di cui
all'articolo 8, il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato,
definisce, con apposito decreto, sentita la Conferenza  unificata,  i
traguardi ambientali e gli indicatori ad essi associati, al  fine  di
conseguire il buon stato ambientale, tenendo conto delle pressioni  e
degli impatti di cui alla tabella 2 dell'allegato III  e  dell'elenco
indicativo delle caratteristiche riportate nell'allegato IV"; 
  Visto l'articolo 10, comma 4, del citato decreto n. 190  del  2010,
il quale  dispone  che  "il  Ministero  dell'ambiente  comunica  alla
Commissione europea gli esiti della definizione dei traguardi di  cui
al comma 1 entro il 15 ottobre 2012"; 
  Visto le valutazioni  espresse  dalla  Commissione  europea  il  20
febbraio 2013; 
  Vista la nota prot. n. 1240020 del 22 aprile 2014 della Commissione
Europea contenente le specifiche raccomandazioni rivolte all'Italia; 
  Considerato che ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto n.  190
del 2010 il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del  mare  esercita  la  funzione  di  Autorita'  competente  per  il
coordinamento delle attivita' previste dal medesimo decreto e che per
l'esercizio di tale attivita'  si  avvale  di  un  apposito  Comitato
tecnico, istituito presso il  Ministero  dell'ambiente  con  apposito
decreto, che opera senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica; 
  Considerato che il menzionato Comitato  tecnico  include  tutte  le
Amministrazioni competenti  in  materia  di  attuazione  del  decreto
legislativo  n.  190  del  2010,  nonche'  tutte  le  regioni  e  una
rappresentanza    dell'Unione    delle    province     italiane     e
dell'Associazione nazionale comuni italiani; 
  Considerato che il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, in collaborazione con l'Istituto superiore per
la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) ha provveduto ai  sensi
dell'articolo 16 a rendere disponibili tutte le informazioni inerenti
la determinazione del buono stato ambientale  e  la  definizione  dei
traguardi  ambientali,  attraverso  la  pubblicazione  su  sito   web
appositamente   dedicato,   affinche'   tali   informazioni   fossero
sottoposte alle osservazioni del pubblico; 
  Considerato che il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare ha provveduto a  trasmettere  alla  Commissione
Europea,  il  30  aprile  2013  la  proposta  finale  relativa   alla
valutazione iniziale, alla determinazione del buono stato  ambientale
ed alla definizione dei traguardi ambientali,  anche  ai  fini  della
valutazione prevista dall'articolo 12  "Comunicazioni  e  valutazione
della Commissione" della direttiva 2008/56/CE; 
  Considerato che il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  ha  conseguentemente  attivato  uno  specifico
processo per la verifica del buono stato ambientale e  dei  traguardi
ambientali al  fine  di  predisporre  la  versione  definitiva  degli
stessi; 
  Considerato che la proposta di versione definitiva del buono  stato
ambientale e dei traguardi ambientali e' stata sottoposta al Comitato
tecnico che ne ha condiviso i contenuti; 
  Rilevato pertanto che e' necessario  procedere,  nel  rispetto  dei
criteri e delle prescrizioni normative sopra citate, a determinare  i
requisiti del buono  stato  ambientale  per  le  acque  marine  ed  a
definire i traguardi ambientali al fine di conseguire il buono  stato
ambientale; 
  Considerato   che   tali   adempimenti   costituiscono   fondamento
presupposto  necessario  per  l'elaborazione   e   l'attuazione   dei
programmi di monitoraggio, ai  sensi  dell'articolo  11  del  decreto
legislativo n. 190 del 2010; 
  Acquisito il parere della Conferenza Unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 25 settembre 2014; 
 
                               Decreta 
 
                               Art. 1 
 
       Determinazione dei requisiti del buono stato ambientale 
 
  I requisiti del buono stato ambientale delle acque  marine  di  cui
all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo  n.  190  del  2010,
sono determinati nell'allegato I, che  costituisce  parte  integrante
del presente decreto.