L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto il testo unico delle leggi e  delle  norme  giuridiche  sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello  Stato  e  sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto  30  ottobre
1933, n. 1611, e successive integrazioni e modificazioni; 
  Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103; 
  Visti in particolare gli artt. 15 e 21 del regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, come modificati rispettivamente dagli artt.  15  e  27
della legge 3 aprile 1979, n. 103, gli artt. 2 e  3  della  legge  15
novembre 1973, n. 734, l'art. 43 della legge 18 giugno 2009,  n.  69;
l'art. 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i  decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri 29 febbraio 1972, 14 aprile
2000, n. 175, 4 dicembre 2009, n. 208  e  le  ulteriori  disposizioni
attuative degli stessi; 
  Considerato che l'art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
convertito con modificazioni con la legge 11 agosto 2014, n.  114  ha
introdotto la «riforma degli onorari dell'Avvocatura  generale  dello
Stato e degli enti pubblici»; 
  Considerato che, in base al  comma  2  del  citato  art.  9,  «sono
abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,
n. 147, e il terzo comma dell'articolo 21 del testo unico di  cui  al
regio decreto 30 ottobre 1933,  n.  1611.  L'abrogazione  del  citato
terzo comma  ha  efficacia  relativamente  alle  sentenze  depositate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto»; 
  Considerato che, in base al comma  4  del  citato  art.  9,  «nelle
ipotesi di sentenza favorevole con  recupero  delle  spese  legali  a
carico delle controparti, il 50 per cento delle somme  recuperate  e'
ripartito tra gli avvocati  e  procuratori  dello  Stato  secondo  le
previsioni regolamentari dell'Avvocatura  dello  Stato,  adottate  ai
sensi del comma 5. Un ulteriore 25 per cento delle suddette somme  e'
destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica  forense
presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire  previa  procedura  di
valutazione comparativa. Il rimanente 25 per cento  e'  destinato  al
Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di  cui  all'articolo
1, comma 431, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  e  successive
modificazioni; 
  Considerato che,  in  base  al  comma  5  del  citato  art.  9,  «I
regolamenti  dell'Avvocatura  dello  Stato...  prevedono  criteri  di
riparto delle somme di cui... al primo periodo del comma 4 in base al
rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che
tengano  conto  tra  l'altro  della  puntualita'  negli   adempimenti
processuali»; 
  Considerato che, in base al comma 8 del citato art.  9,  «il  primo
periodo  del  comma   6   si   applica   alle   sentenze   depositate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto.
I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6  nonche'
il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei  regolamenti
e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da  operare  entro  tre
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto. In assenza del suddetto  adeguamento,  a  decorrere
dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al  comma  1
non  possono  corrispondere  compensi  professionali  agli   avvocati
dipendenti delle amministrazioni stesse,  ivi  incluso  il  personale
dell'Avvocatura dello Stato.»; 
  Ritenuto, pertanto,  di  dovere  emanare  il  suddetto  regolamento
relativo ai criteri di determinazione del rendimento  individuale  ai
fini del riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 4  del
predetto art. 9 sulla base di criteri oggettivamente  misurabili  che
tengano  conto  tra  l'altro  della  puntualita'  negli   adempimenti
processuali secondo quanto disposto dal citato comma 5  dell'art.  9,
nel rispetto del termine previsto dal successivo comma 8 del medesimo
articolo (tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione n. 114/2014 citata e, quindi, a decorrere dal  19  agosto
2014); 
  Visto il decreto  dell'Avvocato  generale  11  settembre  2014,  n.
12749, con il quale e' stata istituita una Commissione per elaborare,
fra l'altro, una proposta  di  regolamento  relativo  ai  criteri  di
determinazione del rendimento individuale ai fini del  riparto  degli
onorari; 
  Vista  la  proposta  di  regolamento  presentata   dalla   predetta
Commissione in data 29 settembre 2014; 
  Sentito, nella seduta del  10  ottobre  2014,  il  Consiglio  degli
Avvocati e Procuratori dello Stato, che ha concordato sulla  proposta
elaborata dalla predetta Commissione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le somme recuperate ai sensi dell'art. 9  del  d.l.  n.  90/2014
sono ripartite tra gli avvocati e procuratori dello Stato, secondo il
disposto dell'art. 21, comma 2, del  r.d.  n.  1611/1933,  per  sette
decimi tra gli avvocati e procuratori di ciascun Ufficio  secondo  le
regole fissate dall'art. 9 del d.P.C.M. 29 febbraio 1972, e  per  tre
decimi in misura eguale tra tutti gli avvocati  e  procuratori  dello
Stato, e corrisposte nella misura risultante dall'applicazione  degli
articoli che seguono. 
  2. Alla ripartizione  hanno  diritto  per  intero  gli  avvocati  e
procuratori  dello  Stato  che  abbiano  tempestivamente  evaso   gli
adempimenti professionali doverosi, anche processuali,  esigibili  in
relazione al  carico  di  lavoro  assegnato.  Gli  altri  avvocati  e
procuratori  dello  Stato  partecipano  al   riparto   nella   misura
determinata con le modalita' di cui al successivo art. 4. 
  3. Resta salva l'applicazione dell'art.12 del d.P.C.M. 19  febbraio
1972.