L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive integrazioni e modificazioni; Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103; Visti in particolare gli artt. 15 e 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificati rispettivamente dagli artt. 15 e 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103, gli artt. 2 e 3 della legge 15 novembre 1973, n. 734, l'art. 43 della legge 18 giugno 2009, n. 69; l'art. 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 29 febbraio 1972, 14 aprile 2000, n. 175, 4 dicembre 2009, n. 208 e le ulteriori disposizioni attuative degli stessi; Considerato che l'art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni con la legge 11 agosto 2014, n. 114 ha introdotto la «riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e degli enti pubblici»; Considerato che, in base al comma 2 del citato art. 9, «sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto»; Considerato che, in base al comma 4 del citato art. 9, «nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 50 per cento delle somme recuperate e' ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore 25 per cento delle suddette somme e' destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente 25 per cento e' destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni; Considerato che, in base al comma 5 del citato art. 9, «I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato... prevedono criteri di riparto delle somme di cui... al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualita' negli adempimenti processuali»; Considerato che, in base al comma 8 del citato art. 9, «il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonche' il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.»; Ritenuto, pertanto, di dovere emanare il suddetto regolamento relativo ai criteri di determinazione del rendimento individuale ai fini del riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 4 del predetto art. 9 sulla base di criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualita' negli adempimenti processuali secondo quanto disposto dal citato comma 5 dell'art. 9, nel rispetto del termine previsto dal successivo comma 8 del medesimo articolo (tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 114/2014 citata e, quindi, a decorrere dal 19 agosto 2014); Visto il decreto dell'Avvocato generale 11 settembre 2014, n. 12749, con il quale e' stata istituita una Commissione per elaborare, fra l'altro, una proposta di regolamento relativo ai criteri di determinazione del rendimento individuale ai fini del riparto degli onorari; Vista la proposta di regolamento presentata dalla predetta Commissione in data 29 settembre 2014; Sentito, nella seduta del 10 ottobre 2014, il Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato, che ha concordato sulla proposta elaborata dalla predetta Commissione; Decreta: Art. 1 1. Le somme recuperate ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 90/2014 sono ripartite tra gli avvocati e procuratori dello Stato, secondo il disposto dell'art. 21, comma 2, del r.d. n. 1611/1933, per sette decimi tra gli avvocati e procuratori di ciascun Ufficio secondo le regole fissate dall'art. 9 del d.P.C.M. 29 febbraio 1972, e per tre decimi in misura eguale tra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato, e corrisposte nella misura risultante dall'applicazione degli articoli che seguono. 2. Alla ripartizione hanno diritto per intero gli avvocati e procuratori dello Stato che abbiano tempestivamente evaso gli adempimenti professionali doverosi, anche processuali, esigibili in relazione al carico di lavoro assegnato. Gli altri avvocati e procuratori dello Stato partecipano al riparto nella misura determinata con le modalita' di cui al successivo art. 4. 3. Resta salva l'applicazione dell'art.12 del d.P.C.M. 19 febbraio 1972.