IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2003/41/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  3  giugno  2003,  relativa  alle  attivita'  e  alla
supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali; 
  Vista  la  direttiva  2004/39/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 21 aprile 2004  relativa  ai  mercati  degli  strumenti
finanziari; 
  Vista  la  direttiva  2011/61/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio dell'8 giugno 2011, sui gestori di  fondi  di  investimento
alternativi; 
  Visto  il  regolamento  648/2012  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  del  4  luglio  2012  sugli  strumenti  derivati  OTC,  le
controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni; 
  Visto l'articolo 29-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62; 
  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.  252  recante  la
disciplina   delle   forme   pensionistiche   complementari   e,   in
particolare, l'articolo 6, comma 5-bis, che prevede che  con  decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,  sentita  la  COVIP,
sono individuate le attivita' nelle quali i  fondi  pensione  possono
investire le proprie disponibilita', i criteri di investimento  nelle
varie categorie di valori mobiliari  e  le  regole  da  osservare  in
materia di conflitti di interesse; 
  Visto l'articolo 19, comma 2 del  decreto  legislativo  5  dicembre
2005, n. 252; 
  Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28; 
  Visto il decreto 10 maggio  2007  n.  62,  adottato  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del  lavoro
e della previdenza sociale, recante il regolamento per  l'adeguamento
delle   forme   pensionistiche   complementari   preesistenti    alle
disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; 
  Sentita la COVIP; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nella seduta del 23 gennaio 2014; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge n. 400 del 1988; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota 6665 del 29 maggio 2014; 
 
                   Adotta il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente regolamento si intendono per: 
    a) «Codice delle assicurazioni private»: il decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209; 
    b) «TUB»: il  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385
recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; 
    c) «TUF»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante
testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di   intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6  febbraio
1996, n. 52; 
    d) «COVIP»:  la  Commissione  di  vigilanza  sui  fondi  pensione
istituita  ai  sensi  dell'articolo  18  del  decreto  legislativo  5
dicembre 2005, n. 252; 
    e)  «fondi  pensione»:  le  forme  pensionistiche   complementari
iscritte all'albo tenuto dalla COVIP ai sensi dell'articolo 19, comma
1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; 
    f)  «fondi  pensione  preesistenti»:  i  fondi  pensione  di  cui
all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, ad eccezione di quelli istituiti all'interno di  enti  pubblici,
anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela  del
risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa; 
    g)  «fondi  pensione  interni»:  i  fondi  pensione  preesistenti
istituiti all'interno di enti o societa'; 
    h) «fondi pensione dotati di soggettivita'  giuridica»:  i  fondi
pensione costituiti nelle forme di cui all'articolo 4, comma  1,  del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; 
    i) «fondi pensione privi di  soggettivita'  giuridica»:  i  fondi
pensione costituiti nelle forme di cui all'articolo 4, comma  2,  del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; 
    j) «fondi pensione aperti»: i  fondi  pensione  costituiti  nelle
forme di cui all'art. 12, comma 1 del decreto legislativo 5  dicembre
2005, n. 252; 
    k) «gruppo»: insieme di soggetti legati da rapporti di  controllo
ai sensi dell'articolo 23 del TUB; 
    l) «liquidita'»: gli  strumenti  del  mercato  monetario  di  cui
all'articolo 1, comma 1-ter del TUF, con vita residua non superiore a
sei   mesi,   aventi   requisiti   di   trasferibilita'   ed   esatta
valutabilita', ivi compresi i depositi bancari a breve; 
    m)  «mercati  regolamentati»:  i  mercati  regolamentati  di  cui
all'articolo 47 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento  Europeo  e
del Consiglio del 21 aprile  2004,  o  altri  mercati  regolamentati,
specificati nella nota informativa del fondo pensione e nel documento
sulla politica di investimento di cui all'articolo 6, comma 5-quater,
del  decreto  legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  regolarmente
funzionanti e vigilati,  per  i  quali  siano  stabiliti  criteri  di
accesso  e  di  funzionamento  non   discriminatorio,   obblighi   di
informativa iniziale e continuativi nonche' regole in tema  di  abusi
di mercato; 
    n) «organismi di investimento collettivo del  risparmio  (OICR)»:
gli organismi di cui all'art. 1, comma 1, lettera k) del TUF; 
    o) «OICVM»: gli OICR rientranti nell'ambito di applicazione della
direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia  di  organismi
d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (OICVM),  e  delle
relative disposizioni di attuazione; 
    p) «OICR alternativi italiani (FIA italiani)»: gli  OICR  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera m-ter) del TUF; 
    q)   «OICR   alternativi   italiani   riservati   (FIA   italiani
riservati)»: gli OICR di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  m-quater)
del TUF; 
    r) «OICR alternativi UE (FIA UE)»: gli OICR di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera m-quinquies) del TUF; 
    s) «OICR alternativi non UE  (FIA  non  UE)»:  gli  OICR  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera m-sexies) del TUF; 
    t) «OICR alternativi (FIA)»: gli OICR di cui all'art. 1, comma 1,
lettera m-ter), m-quinquies) e m-sexies) del TUF; 
    u) «derivati»: gli strumenti finanziari di  cui  all'articolo  1,
comma 3, del TUF; 
    v) «strumenti finanziari»: gli strumenti di cui  all'articolo  1,
comma 2, lettere a), b) e c) e comma 4 del TUF, diversi dai derivati. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
          la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato  e  dalle
          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              La direttiva 2003/41/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 3 giugno 2003 relativa alle attivita' e alla
          supervisione   degli   enti   pensionistici   aziendali   o
          professionali  e'  pubblicata  nella  GUUE  n.  L  235  del
          23.9.2003, p.10. 
              La direttiva 2004/39/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 21 aprile 2004  relativa  ai  mercati  degli
          strumenti finanziari, che modifica le direttive  85/611/CEE
          e 93/6/CEE del Consiglio  e  la  direttiva  2000/12/CE  del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  che  abroga   la
          direttiva 93/22/CEE del Consiglio e' pubblicata nella  GUUE
          n. L 145 del 30.4.2004, p.1. 
              La direttiva 2011/61/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, dell'8 giugno  2011  sui  gestori  di  fondi  di
          investimento  alternativi,  che   modifica   le   direttive
          2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e
          (UE) n. 1095/2010 e' pubblicata nella GUUE  n.  L  174  del
          1.7.2011, p.1. 
              Il regolamento 648/2012 del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  del  4  luglio  2012  recante  sugli   strumenti
          derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati
          sulle negoziazioni e'  pubblicata  nella  GUUE  n.  L  201,
          27.7.2012, p.1. 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'art.  29-bis  della
          legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento
          di obblighi derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita' europee. Legge comunitaria 2004): 
                "Art. 29-bis. (Attuazione della direttiva  2003/41/CE
          del 3 giugno 2003 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          relativa alle attivita'  e  alla  supervisione  degli  enti
          pensionistici aziendali o professionali). - 1. Il  Governo,
          su proposta del Ministro dell'economia e delle  finanze  di
          concerto con il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, acquisito il parere  della  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, e' delegato  ad  adottare,
          entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore  della
          presente disposizione, un decreto  legislativo  recante  le
          norme per il recepimento della direttiva 2003/41/CE  del  3
          giugno  2003  del  Parlamento  europeo  e  del   Consiglio,
          relativa alle attivita'  e  alla  supervisione  degli  enti
          pensionistici aziendali o professionali. 
              2. Entro due anni dalla data di entrata in  vigore  del
          decreto legislativo di cui al  comma  1,  il  Governo,  nel
          rispetto dei principi  e  criteri  direttivi  previsti  dal
          comma 3, e  con  la  procedura  stabilita  per  il  decreto
          legislativo di cui al comma 1,  puo'  emanare  disposizioni
          integrative e correttive del medesimo decreto legislativo. 
              3. L'attuazione della direttiva 2003/41/CE e' informata
          ai principi in  essa  contenuti  in  merito  all'ambito  di
          applicazione  della   disciplina,   alle   condizioni   per
          l'esercizio  dell'attivita'  e  ai  compiti  di  vigilanza,
          nonche' ai seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
                a) disciplinare, anche  mediante  l'attribuzione  dei
          relativi poteri e competenze regolamentari e  organizzative
          alla Commissione di vigilanza sui fondi  pensione,  di  cui
          all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile
          1993, n. 124, i seguenti aspetti: 
                  1) l'integrazione delle attribuzioni di  vigilanza,
          in particolare quelle che prevedono l'adozione delle misure
          dirette a  conseguire  la  corretta  gestione  delle  forme
          pensionistiche  complementari  e  ad   evitare   o   sanare
          eventuali irregolarita' che possano  ledere  gli  interessi
          degli aderenti e dei  beneficiari,  incluso  il  potere  di
          inibire o limitare l'attivita'; 
                  2)  l'irrogazione  di  sanzioni  amministrative  di
          carattere  pecuniario,  da  parte  della   Commissione   di
          vigilanza sui fondi pensione,  nel  rispetto  dei  principi
          della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e   successive
          modificazioni,  nonche'  dei  seguenti  criteri  direttivi:
          nell'ambito del limite minimo di  500  euro  e  massimo  di
          25.000 euro, le suindicate sanzioni sono determinate  nella
          loro entita', tenendo  conto  della  diversa  potenzialita'
          lesiva  dell'interesse  protetto  che  ciascuna  infrazione
          presenta in astratto, di specifiche qualita' personali  del
          colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri
          di  prevenzione,  controllo  o   vigilanza,   nonche'   del
          vantaggio patrimoniale  che  l'infrazione  puo'  recare  al
          colpevole o alla persona o  ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce; deve essere sancita la responsabilita'  degli  enti
          ai quali appartengono i responsabili delle violazioni,  per
          il pagamento delle  sanzioni,  e  regolato  il  diritto  di
          regresso verso i predetti responsabili; 
                  3) la costituzione e la connessa certificazione  di
          riserve tecniche e di attivita' supplementari rispetto alle
          riserve  tecniche  da  parte   dei   fondi   pensione   che
          direttamente coprono rischi biometrici  o  garantiscono  un
          rendimento degli investimenti o un determinato  livello  di
          prestazioni; 
                  4)  la  separazione  giuridica  tra   il   soggetto
          promotore  e  le  forme  pensionistiche  complementari  con
          riguardo alle forme interne a enti  diversi  dalle  imprese
          bancarie e assicurative; 
                  5) l'esclusione dell'applicazione  della  direttiva
          2003/41/CE  alle  forme  pensionistiche  complementari  che
          contano congiuntamente meno di cento  aderenti  in  totale,
          fatta salva l'applicazione dell'articolo 19 della direttiva
          e delle misure di vigilanza che la Commissione di vigilanza
          sui  fondi  pensione   ritenga   necessarie   e   opportune
          nell'esercizio  dei  suoi  poteri.  In   ogni   caso   deve
          prevedersi il diritto di applicare  le  disposizioni  della
          direttiva su base volontaria,  ferme  le  esclusioni  poste
          dall'articolo 2, paragrafo 2, della stessa direttiva; 
                b) disciplinare, anche  mediante  l'attribuzione  dei
          relativi poteri e competenze regolamentari alla Commissione
          di vigilanza sui fondi pensione, l'esercizio dell'attivita'
          transfrontaliera,  da  parte  delle  forme   pensionistiche
          complementari aventi sede nel territorio italiano ovvero da
          parte  delle   forme   pensionistiche   complementari   ivi
          operanti,  in  particolare   individuando   i   poteri   di
          autorizzazione,   comunicazione,   vigilanza,   anche   con
          riguardo alla vigente normativa in materia di  diritto  del
          lavoro e della sicurezza sociale,  nonche'  in  materia  di
          informazione agli aderenti; 
                c) disciplinare  le  forme  di  collaborazione  e  lo
          scambio di informazioni tra la Commissione di vigilanza sui
          fondi  pensione,  le  altre  autorita'  di  vigilanza,   il
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, sia nella fase  di
          costituzione  che  nella  fase  di  esercizio  delle  forme
          pensionistiche complementari, regolando, in particolare, il
          divieto di opposizione reciproca del segreto d'ufficio  fra
          le suddette istituzioni; 
                d) disciplinare  le  forme  di  collaborazione  e  lo
          scambio di informazioni fra le  istituzioni  nazionali,  le
          istituzioni comunitarie e quelle degli altri Paesi  membri,
          al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. 
              4. Il Governo, al fine  di  garantire  un  corretto  ed
          integrale recepimento della direttiva 2003/41/CE,  provvede
          al coordinamento delle  disposizioni  di  attuazione  della
          delega  di  cui  al  comma  1   con   le   norme   previste
          dall'ordinamento   interno,   in   particolare    con    le
          disposizioni del decreto legislativo  21  aprile  1993,  n.
          124, recante i principi fondamentali in  materia  di  forme
          pensionistiche complementari,  eventualmente  adattando  le
          norme vigenti in vista del  perseguimento  delle  finalita'
          della direttiva medesima. 
              5. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              6. Si applica la procedura di cui all'articolo 1, comma
          3.". 
              Il  decreto  legislativo  5  dicembre  2005,   n.   252
          (Disciplina delle forme  pensionistiche  complementari)  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 13 dicembre 2005, n. 289, S.O. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del  citato
          decreto legislativo n. 252 del 2005: 
                "Art.  6.  (Regime  delle   prestazioni   e   modelli
          gestionali). - 1. I fondi pensione di cui  all'articolo  3,
          comma  1,  lettere  da  a)  a  h),  gestiscono  le  risorse
          mediante: 
                  a)    convenzioni    con    soggetti    autorizzati
          all'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo  1,  comma
          5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
          58, ovvero con soggetti che svolgono la medesima attivita',
          con sede statutaria in uno dei  Paesi  aderenti  all'Unione
          europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; 
                  b) convenzioni  con  imprese  assicurative  di  cui
          all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
          209, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo  VI  dei
          rami  vita,  ovvero  con  imprese  svolgenti  la   medesima
          attivita', con sede in uno dei  Paesi  aderenti  all'Unione
          europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; 
                  c)  convenzioni  con  societa'  di   gestione   del
          risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio  1998,
          n.  58  e  successive  modificazioni,  ovvero  con  imprese
          svolgenti la medesima attivita', con sede in uno dei  Paesi
          aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il  mutuo
          riconoscimento; 
                  d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o  quote
          di societa' immobiliari nelle quali il fondo pensione  puo'
          detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al
          comma 13, lettera a), nonche' di quote di fondi  comuni  di
          investimento immobiliare chiusi  nei  limiti  di  cui  alla
          lettera e); 
                  e) sottoscrizione e acquisizione di quote di  fondi
          comuni  di  investimento  mobiliare   chiusi   secondo   le
          disposizioni contenute nel decreto di cui al comma  11,  ma
          comunque  non  superiori  al  20  per  cento  del   proprio
          patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso. 
              2.   Gli   enti   gestori   di   forme   pensionistiche
          obbligatorie, sentita l'Autorita' garante della concorrenza
          e del mercato,  possono  stipulare  con  i  fondi  pensione
          convenzioni per l'utilizzazione del  servizio  di  raccolta
          dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione
          delle prestazioni e delle attivita' connesse e  strumentali
          anche attraverso la costituzione di societa' di capitali di
          cui debbono conservare in  ogni  caso  la  maggioranza  del
          capitale sociale; detto servizio  deve  essere  organizzato
          secondo criteri di separatezza  contabile  dalle  attivita'
          istituzionali del medesimo ente. 
              3. Alle prestazioni  di  cui  all'articolo  11  erogate
          sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante
          convenzioni con una o  piu'  imprese  assicurative  di  cui
          all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
          209, ovvero direttamente, ove sussistano mezzi patrimoniali
          adeguati,  in  conformita'  con  le  disposizioni  di   cui
          all'articolo 7-bis. I fondi pensione sono autorizzati dalla
          COVIP all'erogazione diretta delle rendite, avuto  riguardo
          all'adeguatezza dei mezzi patrimoniali  costituiti  e  alla
          dimensione del fondo per numero di iscritti. 
              4. 
              5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione
          definita e per le eventuali prestazioni per  invalidita'  e
          premorienza,  sono  in   ogni   caso   stipulate   apposite
          convenzioni con imprese  assicurative.  Nell'esecuzione  di
          tali convenzioni non si applica l'articolo 7. 
              5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuati: 
                a) le attivita' nelle quali i fondi pensione  possono
          investire le proprie  disponibilita',  avendo  presente  il
          perseguimento dell'interesse degli iscritti,  eventualmente
          fissando  limiti  massimi  di  investimento  qualora  siano
          giustificati da un punto di vista prudenziale; 
                b) i criteri di investimento nelle varie categorie di
          valori mobiliari; 
                c) le regole da osservare in materia di conflitti  di
          interesse  tenendo  conto  delle  specificita'  dei   fondi
          pensione e dei principi di cui alla  direttiva  2004/39/CE,
          alla  normativa  comunitaria  di  esecuzione  e  a   quella
          nazionale di recepimento. 
              5-ter. I fondi pensione definiscono gli obiettivi  e  i
          criteri della propria politica di  investimento,  anche  in
          riferimento ai singoli comparti eventualmente  previsti,  e
          provvedono periodicamente, almeno  con  cadenza  triennale,
          alla verifica della rispondenza degli stessi agli interessi
          degli iscritti. 
              5-quater. Secondo modalita'  definite  dalla  COVIP,  i
          fondi pensione danno informativa agli iscritti delle scelte
          di investimento e predispongono  apposito  documento  sugli
          obiettivi  e  sui  criteri  della   propria   politica   di
          investimento, illustrando anche i metodi di  misurazione  e
          le  tecniche  di  gestione  del  rischio  di   investimento
          utilizzate e la ripartizione strategica delle attivita'  in
          relazione alla  natura  e  alla  durata  delle  prestazioni
          pensionistiche dovute. Il documento e'  riesaminato  almeno
          ogni tre anni ed e' messo a disposizione degli  aderenti  e
          dei   beneficiari   del   fondo   pensione   o   dei   loro
          rappresentanti che lo richiedano. (15) (20) 
              6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi  1,
          3  e  5,  e  all'articolo  7,  i  competenti  organismi  di
          amministrazione   dei   fondi,   individuati    ai    sensi
          dell'articolo 5, comma 1, richiedono offerte  contrattuali,
          per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma
          della pubblicita' notizia  su  almeno  due  quotidiani  fra
          quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale,  a
          soggetti abilitati che non appartengono ad identici  gruppi
          societari  e  comunque  non  sono  legati,  direttamente  o
          indirettamente,  da  rapporti  di  controllo.  Le   offerte
          contrattuali rivolte ai fondi sono  formulate  per  singolo
          prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme
          delle condizioni contrattuali con riferimento alle  diverse
          tipologie di servizio offerte. 
              7. Con  deliberazione  delle  rispettive  autorita'  di
          vigilanza sui soggetti  gestori,  che  conservano  tutti  i
          poteri  di  controllo  su  di  essi,  sono  determinati   i
          requisiti patrimoniali minimi, differenziati per  tipologia
          di prestazione offerta, richiesti ai  soggetti  di  cui  al
          comma 1 ai fini della stipula  delle  convenzioni  previste
          nel presente articolo. 
              8. Il processo di selezione  dei  gestori  deve  essere
          condotto secondo  le  istruzioni  adottate  dalla  COVIP  e
          comunque  in  modo  da   garantire   la   trasparenza   del
          procedimento  e  la  coerenza  tra  obiettivi  e  modalita'
          gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori,  e
          i criteri di scelta dei  gestori.  Le  convenzioni  possono
          essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi,  anche
          congiuntamente fra loro e devono in ogni caso: 
                a) contenere le linee di indirizzo dell'attivita' dei
          soggetti   convenzionati   nell'ambito   dei   criteri   di
          individuazione e di ripartizione  del  rischio  di  cui  al
          comma 11  e  le  modalita'  con  le  quali  possono  essere
          modificate le linee di indirizzo medesime; nel definire  le
          linee di indirizzo della gestione, i fondi pensione possono
          prevedere linee di investimento che consentano di garantire
          rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR; 
                b) prevedere i termini e le modalita' attraverso  cui
          i  fondi  pensione  esercitano  la  facolta'  di   recesso,
          contemplando anche la possibilita' per il fondo pensione di
          rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso  la
          restituzione  delle  attivita'  finanziarie   nelle   quali
          risultano investite le risorse  del  fondo  all'atto  della
          comunicazione al gestore della volonta'  di  recesso  dalla
          convenzione; 
                c) prevedere l'attribuzione in  ogni  caso  al  fondo
          pensione della titolarita' dei diritti di voto inerenti  ai
          valori  mobiliari  nei   quali   risultano   investite   le
          disponibilita' del fondo medesimo. 
              9. I fondi pensione sono titolari dei  valori  e  delle
          disponibilita' conferiti in gestione, restando peraltro  in
          facolta'  degli  stessi   di   concludere,   in   tema   di
          titolarita', diversi accordi con i gestori a cio' abilitati
          nel  caso  di  gestione  accompagnata  dalla  garanzia   di
          restituzione del capitale. I  valori  e  le  disponibilita'
          affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le  modalita'
          ed i criteri stabiliti nelle convenzioni  costituiscono  in
          ogni caso patrimonio separato ed  autonomo,  devono  essere
          contabilizzati a  valori  correnti  e  non  possono  essere
          distratti dal fine  al  quale  sono  stati  destinati,  ne'
          formare oggetto di esecuzione sia da  parte  dei  creditori
          dei soggetti gestori, sia da parte  di  rappresentanti  dei
          creditori  stessi,  ne'  possono  essere  coinvolti   nelle
          procedure concorsuali che riguardano il gestore.  Il  fondo
          pensione  e'  legittimato  a   proporre   la   domanda   di
          rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16
          marzo 1942, n. 267.  Possono  essere  rivendicati  tutti  i
          valori conferiti in gestione, anche se non  individualmente
          determinati o individuati ed  anche  se  depositati  presso
          terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei
          valori  oggetto  della  domanda  e'  ammessa   ogni   prova
          documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal  gestore
          o dai terzi depositari. 
              10. Con delibera della  COVIP,  assunta  previo  parere
          dell'autorita' di  vigilanza  sui  soggetti  convenzionati,
          sono  fissati  criteri  e   modalita'   omogenee   per   la
          comunicazione   ai   fondi   dei    risultati    conseguiti
          nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare  la
          piena comparabilita' delle diverse convenzioni. 
              11. 
              12. I  fondi  pensione,  costituiti  nell'ambito  delle
          autorita' di vigilanza sui soggetti gestori  a  favore  dei
          dipendenti delle stesse, possono  gestire  direttamente  le
          proprie risorse. 
              13. I fondi non possono comunque assumere  o  concedere
          prestiti,  prestare  garanzie  in  favore  di  terzi,   ne'
          investire le disponibilita' di competenza: 
                a) in azioni o quote con diritto di voto,  emesse  da
          una stessa societa', per un valore  nominale  superiore  al
          cinque per cento del valore nominale complessivo  di  tutte
          le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla societa'
          medesima se quotata, ovvero  al  dieci  per  cento  se  non
          quotata, ne' comunque, azioni o quote con diritto  di  voto
          per  un  ammontare  tale  da  determinare  in  via  diretta
          un'influenza dominante sulla societa' emittente; 
                b) in azioni o quote emesse da soggetti  tenuti  alla
          contribuzione  o  da  questi  controllati  direttamente   o
          indirettamente, per interposta persona o  tramite  societa'
          fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti  di  controllo
          ai  sensi  dell'articolo  23  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, in misura complessiva superiore  al
          venti per cento delle risorse del fondo e, se  trattasi  di
          fondo  pensione  di  categoria,   in   misura   complessiva
          superiore al trenta per cento; 
                c) fermi restando i  limiti  generali  indicati  alla
          lettera b), i fondi  pensione  aventi  come  destinatari  i
          lavoratori di una determinata impresa non possono investire
          le proprie disponibilita' in  strumenti  finanziari  emessi
          dalla predetta impresa, o, allorche' l'impresa appartenga a
          un gruppo, dalle imprese appartenenti al  gruppo  medesimo,
          in misura complessivamente superiore,  rispettivamente,  al
          cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo  del
          fondo.  Per  la  nozione  di  gruppo  si   fa   riferimento
          all'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre  1993,
          n. 385; 
                c-bis) il patrimonio del fondo pensione  deve  essere
          investito in misura predominante su mercati  regolamentati.
          Gli investimenti in attivita' che  non  sono  ammesse  allo
          scambio in un mercato regolamentato  devono  in  ogni  caso
          essere mantenute a livelli prudenziali. 
              14. Le forme pensionistiche complementari  sono  tenute
          ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente,  nelle
          comunicazioni periodiche agli  iscritti,  se  ed  in  quale
          misura nella gestione delle risorse e nelle  linee  seguite
          nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarita'  dei
          valori in portafoglio  si  siano  presi  in  considerazione
          aspetti sociali, etici ed ambientali." 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 19 del citato
          decreto legislativo n. 252 del 2005: 
                "Art. 19.  (Compiti  della  COVIP).  -  1.  Le  forme
          pensionistiche complementari di cui  al  presente  decreto,
          ivi comprese quelle di cui all'articolo 20, commi 1, 3 e 8,
          nonche' i  fondi  che  assicurano  ai  dipendenti  pubblici
          prestazioni complementari al trattamento di base e al  TFR,
          comunque risultino gli stessi configurati  nei  bilanci  di
          societa'  o  enti  ovvero  determinate  le   modalita'   di
          erogazione, ad eccezione delle forme istituite  all'interno
          di  enti  pubblici,  anche  economici,  che  esercitano   i
          controlli in materia di tutela del  risparmio,  in  materia
          valutaria o in materia assicurativa, sono  iscritte  in  un
          apposito albo, tenuto a cura della COVIP. 
              1-bis La COVIP fornisce informativa  all'AEAP,  secondo
          le modalita' dalla stessa  definite,  in  merito  ai  fondi
          iscritti   all'Albo   e   alle   eventuali    cancellazioni
          effettuate. (66) 
              2. In conformita' agli indirizzi generali del Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, e  ferma  restando
          la vigilanza  di  stabilita'  esercitata  dalle  rispettive
          autorita'  di  controllo  sui  soggetti  abilitati  di  cui
          all'articolo 6, comma 1, la COVIP esercita, anche  mediante
          l'emanazione  di  istruzioni  di   carattere   generale   e
          particolare, la vigilanza su tutte le forme  pensionistiche
          complementari. In tale ambito: 
                a) definisce le condizioni che, al fine di  garantire
          il rispetto dei principi di trasparenza,  comparabilita'  e
          portabilita', le forme pensionistiche complementari  devono
          soddisfare  per  poter  essere  ricondotte  nell'ambito  di
          applicazione  del  presente  decreto  ed  essere   iscritte
          all'albo di cui al comma 1; 
                b) approva gli statuti e i  regolamenti  delle  forme
          pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza dei
          requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 e  delle  altre
          condizioni richieste dal  presente  decreto  e  valutandone
          anche  la  compatibilita'  rispetto  ai  provvedimenti   di
          carattere generale da essa emanati; nel  disciplinare,  con
          propri regolamenti, le procedure per  l'autorizzazione  dei
          fondi   pensione   all'esercizio   dell'attivita'   e   per
          l'approvazione degli statuti e dei regolamenti  dei  fondi,
          nonche'  delle  relative  modifiche,  la  COVIP   individua
          procedimenti  di  autorizzazione  semplificati,  prevedendo
          anche l'utilizzo del  silenzio-assenso  e  l'esclusione  di
          forme  di  approvazione   preventiva.   Tali   procedimenti
          semplificati devono in particolar  modo  essere  utilizzati
          nelle  ipotesi  di  modifiche  statutarie  e  regolamentari
          conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Ai  fini
          di sana e prudente gestione, la COVIP  puo'  richiedere  di
          apportare modifiche agli statuti  e  ai  regolamenti  delle
          forme pensionistiche complementari, fissando un termine per
          l'adozione delle relative delibere; 
                c) verifica il rispetto dei criteri di individuazione
          e ripartizione del rischio come individuati  ai  sensi  dei
          commi 11 e 13 dell'articolo 6; 
                d) definisce, sentite le autorita' di  vigilanza  sui
          soggetti  abilitati  a  gestire  le  risorse  delle   forme
          pensionistiche complementari, i criteri di redazione  delle
          convenzioni per  la  gestione  delle  risorse,  cui  devono
          attenersi le medesime  forme  pensionistiche  e  i  gestori
          nella stipula dei relativi contratti; 
                e) verifica le linee di indirizzo  della  gestione  e
          vigila  sulla  corrispondenza  delle  convenzioni  per   la
          gestione delle risorse ai criteri di  cui  all'articolo  6,
          nonche' alla lettera d); 
                f) indica criteri omogenei per la determinazione  del
          valore   del   patrimonio   delle   forme    pensionistiche
          complementari, della  loro  redditivita',  nonche'  per  la
          determinazione   della   consistenza   patrimoniale   delle
          posizioni individuali accese presso le forme stesse;  detta
          disposizioni volte  all'applicazione  di  regole  comuni  a
          tutte le forme  pensionistiche  circa  la  definizione  del
          termine massimo entro il  quale  le  contribuzioni  versate
          devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta
          disposizioni  per  la  tenuta  delle  scritture  contabili,
          prevedendo:  il  modello  di  libro  giornale,  nel   quale
          annotare cronologicamente  le  operazioni  di  incasso  dei
          contributi e di pagamento delle prestazioni,  nonche'  ogni
          altra operazione, gli eventuali altri libri  contabili,  il
          prospetto della composizione e del  valore  del  patrimonio
          della  forma  pensionistica  complementare  attraverso   la
          contabilizzazione secondo i criteri  definiti  in  base  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  evidenziando
          le posizioni individuali degli  iscritti  e  il  rendiconto
          annuale  della  forma   pensionistica   complementare;   il
          rendiconto  e   il   prospetto   sono   considerati   quali
          comunicazioni sociali agli effetti di cui all'articolo 2621
          del codice civile; 
                g)  detta   disposizioni   volte   a   garantire   la
          trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme
          pensionistiche   complementari,   al   fine   di   tutelare
          l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire
          il diritto alla portabilita'  della  posizione  individuale
          tra le varie  forme  pensionistiche  complementari,  avendo
          anche riguardo all'esigenza di garantire la  comparabilita'
          dei costi; disciplina, tenendo presenti le disposizioni  in
          materia  di  sollecitazione  del  pubblico  risparmio,   le
          modalita' di offerta al pubblico di tutte le predette forme
          pensionistiche,      dettando      disposizioni       volte
          all'applicazione  di  regole  comuni  per  tutte  le  forme
          pensionistiche complementari, sia per la fase inerente alla
          raccolta  delle  adesioni  sia   per   quella   concernente
          l'informativa periodica  agli  aderenti  circa  l'andamento
          amministrativo e  finanziario  delle  forme  pensionistiche
          complementari, anche al fine di eliminare  distorsioni  che
          possano arrecare pregiudizio agli  aderenti;  a  tale  fine
          elabora schemi per gli statuti, i  regolamenti,  le  schede
          informative,  i  prospetti  e  le   note   informative   da
          indirizzare  ai  potenziali  aderenti  a  tutte  le   forme
          pensionistiche complementari, nonche' per le  comunicazioni
          periodiche da inoltrare agli aderenti alle  stesse;  vigila
          sull'attuazione delle  predette  disposizioni  nonche',  in
          generale, sull'attuazione dei principi di  trasparenza  nei
          rapporti con  gli  aderenti,  nonche'  sulle  modalita'  di
          pubblicita',  con  facolta'  di  sospendere  o  vietare  la
          raccolta  delle  adesioni  in  caso  di  violazione   delle
          disposizioni stesse; 
                h)  detta  disposizioni  volte  a   disciplinare   le
          modalita'   con   le   quali   le   forme    pensionistiche
          complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale
          e,  sinteticamente,  nelle  comunicazioni  periodiche  agli
          iscritti, se  ed  in  quale  misura  nella  gestione  delle
          risorse e nelle linee seguite  nell'esercizio  dei  diritti
          derivanti dalla  titolarita'  dei  valori  in  portafoglio,
          siano stati presi in considerazione aspetti sociali,  etici
          ed ambientali; 
                i) esercita  il  controllo  sulla  gestione  tecnica,
          finanziaria,   patrimoniale,    contabile    delle    forme
          pensionistiche  complementari,  anche  mediante   ispezioni
          presso le stesse, richiedendo l'esibizione dei documenti  e
          degli atti che ritenga necessari; 
                l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  formulando  anche  proposte  di
          modifiche   legislative   in    materia    di    previdenza
          complementare; 
                m)  pubblica  e  diffonde  informazioni  utili   alla
          conoscenza dei problemi previdenziali; 
                n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni  nel
          settore della previdenza complementare  anche  in  rapporto
          alla  previdenza  di  base;   a   tale   fine,   le   forme
          pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e
          le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP
          puo' avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro. 
              3. Per  l'esercizio  della  vigilanza,  la  COVIP  puo'
          disporre che le siano fatti pervenire, con le  modalita'  e
          nei termini da essa stessa stabiliti: 
                a) le segnalazioni  periodiche,  nonche'  ogni  altro
          dato e documento richiesti; 
                b) i verbali  delle  riunioni  e  degli  accertamenti
          degli   organi   interni   di   controllo    delle    forme
          pensionistiche complementari. 
              4. La COVIP puo' altresi': 
                a)  convocare   presso   di   se'   gli   organi   di
          amministrazione e di controllo delle  forme  pensionistiche
          complementari; 
                b)  richiedere  la  convocazione  degli   organi   di
          amministrazione delle forme  pensionistiche  complementari,
          fissandone l'ordine del giorno; 
                b-bis) inibire con provvedimento motivato, in tutto o
          in parte, per un periodo massimo di 60 giorni,  l'attivita'
          della forma  pensionistica  complementare  ove  vi  sia  il
          fondato  sospetto  di  grave  violazione  delle  norme  del
          presente decreto e vi sia urgenza di provvedere. 
              5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP  ha  diritto
          di ottenere le notizie e  le  informazioni  richieste  alle
          pubbliche amministrazioni. 
              6. La COVIP, nei  casi  di  crisi  o  di  tensione  sui
          mercati finanziari, tiene conto degli  effetti  dei  propri
          atti sulla stabilita' del sistema finanziario  degli  altri
          Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni  scambi  di
          informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il  CERS  e
          le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri. 
              7.  Entro  il  31  maggio  di  ciascun  anno  la  COVIP
          trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
          una relazione sull'attivita'  svolta,  sulle  questioni  in
          corso di maggior rilievo  e  sugli  indirizzi  e  le  linee
          programmatiche che intende  seguire.  Entro  il  30  giugno
          successivo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
          trasmette detta relazione  al  Parlamento  con  le  proprie
          eventuali osservazioni. 
              7-bis I dipendenti e gli esperti  addetti  alla  COVIP,
          nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono incaricati
          di un pubblico servizio.". 
              Il  decreto  legislativo  6  febbraio   2007,   n.   28
          (Attuazione della direttiva 2003/41/CE in tema di attivita'
          e di supervisione  degli  enti  pensionistici  aziendali  o
          professionali) e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  24  marzo
          2007, n. 70. 
              Il decreto 10  maggio  2007,  n.  62  (Regolamento  per
          l'adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 5 dicembre 2005,
          n. 252, in materia di  forme  pensionistiche  complementari
          preesistenti alla data di entrata in  vigore  della  L.  23
          ottobre 1992, n. 421) e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  16
          maggio 2007, n. 112. 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi   3   e   4
          dell'articolo  17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                "3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.". 
 
          Note all'art. 1: 
              Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice
          delle assicurazioni private) e' pubblicato nella Gazz. Uff.
          13 ottobre 2005, n. 239, S.O. 
              Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo
          unico delle leggi in  materia  bancaria  e  creditizia)  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O. 
              Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58  (Testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  26
          marzo 1998, n. 71, S.O. 
              Si riporta il testo dell'articolo 18 del citato decreto
          legislativo n. 252 del 2005: 
                "Art.  18.  (Vigilanza  sulle  forme   pensionistiche
          complementari ). - 1.  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali   vigila   sulla   COVIP   ed   esercita
          l'attivita' di alta vigilanza sul settore della  previdenza
          complementare, mediante  l'adozione,  di  concerto  con  il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di  direttive
          generali alla  COVIP,  volte  a  determinare  le  linee  di
          indirizzo in materia di previdenza complementare. 
              2. La COVIP e' istituita con lo scopo di perseguire  la
          trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana  e
          prudente gestione delle forme pensionistiche complementari,
          avendo  riguardo  alla  tutela   degli   iscritti   e   dei
          beneficiari  e  al  buon  funzionamento  del   sistema   di
          previdenza  complementare.   La   COVIP   ha   personalita'
          giuridica di diritto pubblico. 
              3. La COVIP e' composta da un presidente e  da  quattro
          membri,  scelti  tra   persone   dotate   di   riconosciuta
          competenza e specifica professionalita'  nelle  materie  di
          pertinenza  della  stessa  e  di  indiscussa  moralita'   e
          indipendenza, nominati ai  sensi  della  legge  24  gennaio
          1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo  3  della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400;  la  deliberazione   del
          Consiglio dei Ministri e' adottata su proposta del Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente  e  i
          commissari durano in carica quattro anni e  possono  essere
          confermati  una  sola  volta.  Ad  essi  si  applicano   le
          disposizioni di incompatibilita', a pena di  decadenza,  di
          cui all'articolo  1,  quinto  comma,  del  decreto-legge  8
          aprile 1974, n. 95,  convertito  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai  commissari
          competono le indennita' di carica fissate con  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  su  proposta  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze. E'  previsto
          un apposito ruolo del personale dipendente della COVIP.  La
          COVIP  puo'  avvalersi  di   esperti   nelle   materie   di
          competenza; essi sono collocati fuori  ruolo,  ove  ne  sia
          fatta richiesta. 
              4.  Le  deliberazioni   della   COVIP   sono   adottate
          collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla  legge
          o dal regolamento di cui al presente comma.  Il  presidente
          sovrintende all'attivita' istruttoria e  cura  l'esecuzione
          delle  deliberazioni.  Il  presidente  della  COVIP   tiene
          informato il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
          sugli  atti  e  sugli  eventi  di  maggior  rilievo  e  gli
          trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti.
          La COVIP delibera  con  apposito  regolamento,  nei  limiti
          delle risorse disponibili e  sulla  base  dei  principi  di
          trasparenza e celerita' dell'attivita', del contraddittorio
          e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse
          umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  in  ordine  al  proprio
          funzionamento e alla propria organizzazione, prevedendo per
          il coordinamento degli uffici  la  qualifica  di  direttore
          generale, determinandone le funzioni, al numero  dei  posti
          della  pianta  organica,  al   trattamento   giuridico   ed
          economico del personale,  all'ordinamento  delle  carriere,
          nonche' circa la disciplina delle spese e  la  composizione
          dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare  i
          principi del regolamento di  cui  all'articolo  1,  settimo
          comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.  Tali
          delibere sono sottoposte alla verifica di legittimita'  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
          con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  e  sono
          esecutive decorsi venti giorni dalla data  di  ricevimento,
          ove nel termine  suddetto  non  vengano  formulati  rilievi
          sulle  singole  disposizioni.  Il   trattamento   economico
          complessivo  del  personale  delle  carriere  direttiva   e
          operativa della COVIP e' definito, nei limiti  dell'ottanta
          per cento del trattamento  economico  complessivo  previsto
          per il livello  massimo  della  corrispondente  carriera  o
          fascia retributiva per il personale dell'Autorita'  per  le
          garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione  di
          comando o distacco e' corrisposta una indennita' pari  alla
          eventuale   differenza   tra   il    trattamento    erogato
          dall'amministrazione o dall'ente di  provenienza  e  quello
          spettante al corrispondente personale di  ruolo.  La  Corte
          dei conti esercita il controllo generale  sulla  COVIP  per
          assicurare la legalita' e l'efficacia del suo funzionamento
          e riferisce annualmente al Parlamento. 
              5. I  regolamenti,  le  istruzioni  di  vigilanza  e  i
          provvedimenti di carattere generale, adottati  dalla  COVIP
          per assolvere  i  compiti  di  cui  all'articolo  19,  sono
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino  della
          COVIP.". 
              Per il riferimento al testo del comma  1  dell'articolo
          19 del decreto legislativo n. 252  del  2005  vedasi  nelle
          Note alle premesse. 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          20 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005: 
                "Art.   20.   (Forme   pensionistiche   complementari
          istituite alla data di entrata in  vigore  della  legge  23
          ottobre 1992, n.  421).  -  1.  Fino  alla  emanazione  del
          decreto di  cui  al  comma  2,  alle  forme  pensionistiche
          complementari che risultano istituite alla data di  entrata
          in vigore della legge 23  ottobre  1992,  n.  421,  non  si
          applicano gli articoli 4, comma 5, e 6, commi  1,  3  e  5.
          Salvo quanto previsto al comma  3,  dette  forme,  se  gia'
          configurate ai sensi dell'articolo 2117 del  codice  civile
          ed indipendentemente dalla natura giuridica del  datore  di
          lavoro,  devono  essere  dotate  di  strutture   gestionali
          amministrative e contabili separate.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 del  citato
          decreto legislativo n. 252 del 2005: 
                "Art.  4.  (Costituzione  dei   fondi   pensione   ed
          autorizzazione all'esercizio). - 1. I fondi  pensione  sono
          costituiti: 
                  a) come soggetti giuridici di  natura  associativa,
          ai sensi dell'articolo 36 del codice civile,  distinti  dai
          soggetti promotori dell'iniziativa; 
                  b) come soggetti dotati di personalita'  giuridica;
          in tale caso, in deroga alle disposizioni del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,  n.  361,  il
          riconoscimento della  personalita'  giuridica  consegue  al
          provvedimento     di      autorizzazione      all'esercizio
          dell'attivita'  adottato  dalla  COVIP;  per   tali   fondi
          pensione, la  COVIP  cura  la  tenuta  del  registro  delle
          persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti. 
              2. I fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 3,
          comma 1, lettere g), h) e  i),  possono  essere  costituiti
          altresi' nell'ambito della singola societa' o  del  singolo
          ente attraverso la formazione, con apposita  deliberazione,
          di un patrimonio di  destinazione,  separato  ed  autonomo,
          nell'ambito  della  medesima  societa'  od  ente,  con  gli
          effetti di cui all'articolo 2117 del codice civile. 
              3. L'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione di cui
          all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), e' subordinato
          alla preventiva autorizzazione da  parte  della  COVIP,  la
          quale trasmette al Ministro del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze l'esito
          del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza
          di  autorizzazione;  i  termini   per   il   rilascio   del
          provvedimento che  concede  o  nega  l'autorizzazione  sono
          fissati in sessanta giorni dalla  data  di  ricevimento  da
          parte  della  COVIP   dell'istanza   e   della   prescritta
          documentazione  ovvero  in  trenta  giorni  dalla  data  di
          ricevimento  dell'ulteriore  documentazione   eventualmente
          richiesta entro trenta giorni  dalla  data  di  ricevimento
          dell'istanza;  la  COVIP  puo'  determinare   con   proprio
          regolamento le modalita' di presentazione  dell'istanza,  i
          documenti da allegare  alla  stessa  ed  eventuali  diversi
          termini per il rilascio  dell'autorizzazione  comunque  non
          superiori ad  ulteriori  trenta  giorni.  Con  uno  o  piu'
          decreti  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
          Repubblica  italiana,  il  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali determina: 
                a) i requisiti formali di costituzione,  nonche'  gli
          elementi essenziali sia  dello  statuto  sia  dell'atto  di
          destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai
          profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti  ed
          ai poteri degli organi collegiali; 
                b) i requisiti per  l'esercizio  dell'attivita',  con
          particolare riferimento all'onorabilita' e professionalita'
          dei componenti degli organi  collegiali  e,  comunque,  del
          responsabile  della  forma   pensionistica   complementare,
          facendo  riferimento   ai   criteri   definiti   ai   sensi
          dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
          n. 58, da graduare  sia  in  funzione  delle  modalita'  di
          gestione del fondo stesso sia in funzione  delle  eventuali
          delimitazioni operative contenute negli statuti; 
                c) i contenuti  e  le  modalita'  del  protocollo  di
          autonomia gestionale. 
              4. 
              5.  I  fondi   pensione   costituiti   nell'ambito   di
          categorie, comparti o raggruppamenti,  sia  per  lavoratori
          subordinati sia per lavoratori  autonomi,  devono  assumere
          forma di  soggetto  riconosciuto  ai  sensi  del  comma  1,
          lettera  b),  ed  i  relativi  statuti   devono   prevedere
          modalita' di raccolta delle  adesioni  compatibili  con  le
          disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio. 
              6.  La  COVIP  disciplina  le  ipotesi   di   decadenza
          dall'autorizzazione quando  il  fondo  pensione  non  abbia
          iniziato la propria attivita' ovvero quando non  sia  stata
          conseguita la base associativa minima  prevista  dal  fondo
          stesso, previa convocazione delle fonti istitutive.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 12 del citato
          decreto legislativo n. 252 del 2005: 
                "Art. 12. (Fondi pensione aperti). - 1. I soggetti di
          cui all'articolo 1, comma 1, lettere e) e o),  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'articolo 1,  comma
          2, lettera d), del decreto legislativo 1°  settembre  1993,
          n. 385, e all'articolo 1, comma 1, lettera u), del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, possono  istituire  e
          gestire  direttamente  forme  pensionistiche  complementari
          mediante la costituzione di appositi fondi nel rispetto dei
          criteri di cui all'articolo 4, comma 2.  Detti  fondi  sono
          aperti alle adesioni dei destinatari del  presente  decreto
          legislativo,  i  quali  vi  possono  destinare   anche   la
          contribuzione a carico del datore di lavoro a  cui  abbiano
          diritto, nonche' le quote del TFR. 
              2.  Ai  sensi  dell'articolo  3,  l'adesione  ai  fondi
          pensione  aperti  puo'  avvenire,   oltre   che   su   base
          individuale, anche su base collettiva. 
              3.  Ferma  restando  l'applicazione  delle  norme   del
          presente decreto  legislativo  in  tema  di  finanziamento,
          prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla
          costituzione  e  all'esercizio  e'  rilasciata,  ai   sensi
          dell'articolo  4,  comma  3,  dalla   COVIP,   sentite   le
          rispettive autorita' di vigilanza sui soggetti promotori. 
              4. I regolamenti dei fondi pensione aperti, redatti  in
          base alle direttive impartite dalla COVIP  e  dalla  stessa
          preventivamente approvati,  stabiliscono  le  modalita'  di
          partecipazione  secondo  le  norme  di  cui   al   presente
          decreto.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 23 del citato
          decreto legislativo n. 385 del 1993: 
                "Art. 23. (Nozione di controllo). - 1.  Ai  fini  del
          presente capo il controllo sussiste, anche con  riferimento
          a  soggetti  diversi  dalle  societa',  nei  casi  previsti
          dall'articolo 2359,  commi  primo  e  secondo,  del  codice
          civile e in presenza di contratti o di clausole  statutarie
          che  abbiano  per  oggetto  o  per  effetto  il  potere  di
          esercitare l'attivita' di direzione e coordinamento. 
              2. Il controllo  si  considera  esistente  nella  forma
          dell'influenza dominante, salvo prova contraria,  allorche'
          ricorra una delle seguenti situazioni: 
                1) esistenza  di  un  soggetto  che,  sulla  base  di
          accordi,  ha  il  diritto  di  nominare   o   revocare   la
          maggioranza  degli  amministratori  o  del   consiglio   di
          sorveglianza ovvero dispone da solo della  maggioranza  dei
          voti ai fini delle deliberazioni relative alle  materie  di
          cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile; 
                2) possesso di partecipazioni idonee a consentire  la
          nomina  o  la  revoca  della  maggioranza  dei  membri  del
          consiglio   di   amministrazione   o   del   consiglio   di
          sorveglianza; 
                3)  sussistenza  di  rapporti,  anche  tra  soci,  di
          carattere finanziario ed organizzativo idonei a  conseguire
          uno dei seguenti effetti: 
                  a) la trasmissione degli utili o delle perdite; 
                  b) il coordinamento della gestione dell'impresa con
          quella di altre imprese ai fini del  perseguimento  di  uno
          scopo comune; 
                  c) l'attribuzione di  poteri  maggiori  rispetto  a
          quelli derivanti dalle partecipazioni possedute; 
                  d) l'attribuzione, a  soggetti  diversi  da  quelli
          legittimati in base alla titolarita' delle  partecipazioni,
          di  poteri  nella  scelta  degli   amministratori   o   dei
          componenti del consiglio di sorveglianza  o  dei  dirigenti
          delle imprese; 
                4) assoggettamento a direzione comune, in  base  alla
          composizione  degli  organi  amministrativi  o  per   altri
          concordanti elementi.". 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   1-ter
          dell'articolo 1 del citato decreto legislativo  n.  58  del
          1998: 
                "1-ter. Per  «strumenti  del  mercato  monetario»  si
          intendono categorie di strumenti normalmente negoziati  nel
          mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
          certificati di deposito e le carte commerciali.". 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  47  della
          citata direttiva 2004/39/CE del Parlamento  Europeo  e  del
          Consiglio del 21 aprile 2004: 
                "Art.  47.  (Elenco  dei  mercati  regolamentati).  -
          Ciascuno  Stato  membro  compila   l'elenco   dei   mercati
          regolamentati  di  cui  e'  lo  Stato  membro  d'origine  e
          comunica agli altri Stati membri e  alla  Commissione  tale
          elenco. Esso provvede altresi' a comunicare  ogni  modifica
          del predetto elenco. La Commissione  pubblica  l'elenco  di
          tutti i  mercati  regolamentati  nella  Gazzetta  ufficiale
          dell'Unione  europea  e  lo  aggiorna  almeno   una   volta
          all'anno.  La  Commissione  pubblica  e  aggiorna   inoltre
          l'elenco sul suo sito web ogniqualvolta  gli  Stati  membri
          comunicano una modifica dei loro elenchi.". 
              Per  il  riferimento  al  testo  del   comma   5-quater
          dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n.  252  del
          2005 vedasi nelle Note alle premesse. 
              Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  1,  2  e  4
          dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 58 del 1998: 
                "Art. 1. (Definizioni). -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per: 
                  a) «legge fallimentare»: il regio decreto 16  marzo
          1942, n. 267 e successive modificazioni; 
                  b)  «Testo  Unico  bancario»  (T.U.  bancario):  il
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e  successive
          modificazioni; 
                  c)  «CONSOB»:  la  Commissione  nazionale  per   le
          societa' e la borsa; 
                  d)  'IVASS':  L'Istituto  per  la  Vigilanza  sulle
          Assicurazioni; 
                  d-bis) «SEVIF»: il  Sistema  europeo  di  vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
                    1) «ABE»: Autorita' bancaria  europea,  istituita
          con regolamento (UE) n. 1093/2010; 
                    2) «AEAP»: Autorita' europea delle  assicurazioni
          e delle pensioni aziendali e professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
                    3) «AESFEM»: Autorita'  europea  degli  strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
                    4) «Comitato congiunto»:  il  Comitato  congiunto
          delle   Autorita'   europee    di    vigilanza,    previsto
          dall'articolo 54 del regolamento  (UE)  n.  1093/2010,  del
          regolamento (UE) n.  1094/2010,  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                    5)  «CERS»:  Comitato  europeo  per  il   rischio
          sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
                    6) «Autorita' di vigilanza degli  Stati  membri»:
          le autorita' competenti o di vigilanza degli  Stati  membri
          specificate negli atti dell'Unione di cui  all'articolo  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                  e) «societa' di intermediazione  mobiliare»  (SIM):
          l'impresa,  diversa  dalle  banche  e  dagli   intermediari
          finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo  107
          del  T.U.  bancario,  autorizzata  a  svolgere  servizi   o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale in Italia; 
                  f)   «impresa   di    investimento    comunitaria»:
          l'impresa, diversa  dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere
          servizi o attivita' di investimento, avente sede  legale  e
          direzione  generale  in  un  medesimo  Stato   comunitario,
          diverso dall'Italia; 
                  g)  «impresa  di  investimento   extracomunitaria»:
          l'impresa, diversa  dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere
          servizi o attivita' di investimento, avente sede legale  in
          uno Stato extracomunitario; 
                  h) «imprese di investimento»: le SIM e  le  imprese
          di investimento comunitarie ed extracomunitarie; 
                  i) 'societa' di investimento a capitale  variabile'
          (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa'  per
          azioni a capitale variabile con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni; 
                  i-bis) 'societa' di investimento a capitale  fisso'
          (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa'  per
          azioni  a  capitale  fisso  con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
          partecipativi; 
                  j)   'fondo   comune   di   investimento':   l'Oicr
          costituito in forma di patrimonio  autonomo,  suddiviso  in
          quote, istituito e gestito da un gestore; 
                  k)  'Organismo  di  investimento   collettivo   del
          risparmio' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione
          del servizio di gestione collettiva del risparmio,  il  cui
          patrimonio e' raccolto tra una  pluralita'  di  investitori
          mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
          in monte nell'interesse degli investitori  e  in  autonomia
          dai medesimi nonche'  investito  in  strumenti  finanziari,
          crediti, inclusi quelli erogati  a  valere  sul  patrimonio
          dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili  o  immobili,
          in base a una politica di investimento predeterminata; 
                  k-bis) 'Oicr aperto':  l'Oicr  i  cui  partecipanti
          hanno il diritto di chiedere  il  rimborso  delle  quote  o
          azioni a valere sul patrimonio  dello  stesso,  secondo  le
          modalita' e con  la  frequenza  previste  dal  regolamento,
          dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr; 
                  k-ter) 'Oicr  chiuso':  l'Oicr  diverso  da  quello
          aperto; 
                  l) 'Oicr italiani': i fondi comuni  d'investimento,
          le Sicav e le Sicaf; 
                  m) 'Organismi di investimento collettivo in  valori
          mobiliari italiani' (OICVM italiani): il  fondo  comune  di
          investimento  e  la   Sicav   rientranti   nell'ambito   di
          applicazione della direttiva 2009/65/CE; 
                  m-bis) 'Organismi  di  investimento  collettivo  in
          valori  mobiliari  UE'  (OICVM  UE):  gli  Oicr  rientranti
          nell'ambito di  applicazione  della  direttiva  2009/65/CE,
          costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; 
                  m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA  italiano):
          il fondo comune  di  investimento,  la  Sicav  e  la  Sicaf
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE; 
                  m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano
          la  cui   partecipazione   e'   riservata   a   investitori
          professionali e alle categorie di  investitori  individuate
          dal regolamento di cui all'articolo 39; 
                  m-quinquies) Oicr alternativi  UE  (FIA  UE)':  gli
          Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato   dell'UE   diverso
          dall'Italia; 
                  m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA  non  UE)':
          gli  Oicr  rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della
          direttiva  2011/61/UE,  costituiti   in   uno   Stato   non
          appartenente all'UE; 
                  m-septies) 'fondo europeo per il  venture  capital'
          (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
          regolamento (UE) n. 345/2013; 
                  m-octies)  'fondo   europeo   per   l'imprenditoria
          sociale'  (EuSEF);   l'Oicr   rientrante   nell'ambito   di
          applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013; 
                  m-novies) 'Oicr  feeder':  l'Oicr  che  investe  le
          proprie attivita'  totalmente  o  in  prevalenza  nell'Oicr
          master; 
                  m-decies) 'Oicr master': l'Oicr  nel  quale  uno  o
          piu' Oicrfeeder investono totalmente  o  in  prevalenza  le
          proprie attivita'; 
                  m-undecies) 'investitori professionali': i  clienti
          professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e
          2-sexies; 
                  m-duodecies)  'investitori   al   dettaglio':   gli
          investitori che non sono investitori professionali; 
                  n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio
          che si realizza  attraverso  la  gestione  di  Oicr  e  dei
          relativi rischi; 
                  o) "societa' di gestione del risparmio"  (SGR):  la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio; 
                  o-bis)  'societa'  di  gestione  UE':  la  societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2009/65/CE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' OICVM; 
                  p) 'gestore di FIA  UE'  (GEFIA  UE):  la  societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' FIA; 
                  q) 'gestore di FIA  non  UE'  (GEFIA  non  UE):  la
          societa' autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE
          con sede legale in uno Stato non appartenente  all'UE,  che
          esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; 
                  q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav e la  Sicaf  che
          gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa'  di
          gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE,  il  gestore  di
          EuVECA e il gestore di EuSEF; 
                  q-ter)   'depositario   di   Oicr':   il   soggetto
          autorizzato nel paese  di  origine  dell'Oicr  ad  assumere
          l'incarico di depositario; 
                  q-quater)   'depositario   dell'Oicr    master    o
          dell'Oicrfeeder':  il  depositario   dell'Oicr   master   o
          dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o  l'Oicr  feeder
          e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello  Stato
          di origine a svolgere i compiti di depositario; (44) 
                  q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le quote dei
          fondi comuni di investimento,  le  azioni  di  Sicav  e  le
          azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf; 
                  r) 'soggetti abilitati':  le  Sim,  le  imprese  di
          investimento  comunitarie  con  succursale  in  Italia,  le
          imprese  di  investimento  extracomunitarie,  le  Sgr,   le
          societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav,
          le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA  non
          UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
          nonche' gli intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
          previsto dall'articolo 106 del Testo Unico  bancario  e  le
          banche italiane, le banche comunitarie  con  succursale  in
          Italia   e   le   banche   extracomunitarie,    autorizzate
          all'esercizio   dei   servizi   o   delle   attivita'    di
          investimento; 
                  r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
          armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
          UE ha la propria sede legale e direzione generale; 
                  r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato  dell'UE
          in cui l'OICR e' stato costituito; (29) 
                  s) "servizi ammessi al  mutuo  riconoscimento":  le
          attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A  e  B  della
          tabella allegata al  presente  decreto,  autorizzati  nello
          Stato comunitario di origine;»; 
                  t) "offerta al pubblico  di  prodotti  finanziari":
          ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e
          con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti  informazioni
          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti
          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti
          abilitati; 
                  u) "prodotti finanziari": gli strumenti  finanziari
          e ogni altra forma di investimento di  natura  finanziaria;
          non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari  o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari; 
                  v) "offerta pubblica di  acquisto  o  di  scambio":
          ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di
          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiore  a  quelli
          indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100,  comma
          1, lettere b) e c); non  costituisce  offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
          dalle banche centrali degli Stati comunitari; (27) (50) 
                  w)  "emittenti  quotati":  i  soggetti  italiani  o
          esteri  che  emettono  strumenti  finanziari  quotati   nei
          mercati regolamentati italiani; 
                  w-bis) "prodotti finanziari emessi  da  imprese  di
          assicurazione": le polizze e le operazioni di cui  ai  rami
          vita III e V di cui all'articolo 2, comma  1,  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione  delle
          forme pensionistiche individuali di  cui  all'articolo  13,
          comma 1, lettera b), del  decreto  legislativo  5  dicembre
          2005, n. 252; 
                  w-ter)     "mercato     regolamentato":     sistema
          multilaterale che consente o facilita  l'incontro,  al  suo
          interno e in base a regole non discrezionali, di  interessi
          multipli di acquisto e  di  vendita  di  terzi  relativi  a
          strumenti    finanziari,    ammessi    alla    negoziazione
          conformemente alle regole del mercato stesso,  in  modo  da
          dare luogo a contratti, e che e' gestito da una societa' di
          gestione, e' autorizzato e funziona regolarmente; 
                  w-quater) "emittenti quotati aventi  l'Italia  come
          Stato membro d'origine": 
                    1) le emittenti azioni ammesse alle  negoziazioni
          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro
          della Comunita' europea, aventi sede in Italia; 
                    2) gli  emittenti  titoli  di  debito  di  valore
          nominale  unitario  inferiore  ad  euro  mille,  o   valore
          corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro
          della Comunita' europea, aventi sede in Italia; 
                    3) gli  emittenti  valori  mobiliari  di  cui  ai
          numeri 1) e 2), aventi sede in uno Stato  non  appartenente
          alla Comunita' europea, per i quali  la  prima  domanda  di
          ammissione alle negoziazioni in  un  mercato  regolamentato
          della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che
          hanno successivamente scelto  l'Italia  come  Stato  membro
          d'origine quando tale prima domanda di  ammissione  non  e'
          stata effettuata in base a una propria scelta; 
                    4) gli  emittenti  valori  mobiliari  diversi  da
          quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o  i
          cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato italiano, che hanno  scelto  l'Italia
          come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere  un
          solo Stato membro come Stato membro  d'origine.  La  scelta
          resta valida per almeno tre anni, salvo il caso  in  cui  i
          valori mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi  alla
          negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita'
          europea; 
                  w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto  da  altre
          disposizione  di  legge,  le  piccole  e   medie   imprese,
          emittenti azioni quotate, che abbiano, in base al  bilancio
          approvato relativo all'ultimo  esercizio,  anche  anteriore
          all'ammissione alla negoziazione delle proprie  azioni,  un
          fatturato  fino  a  300  milioni  di   euro,   ovvero   una
          capitalizzazione media di mercato nell'ultimo  anno  solare
          inferiore ai 500 milioni di euro. Non  si  considerano  PMI
          gli emittenti azioni quotate che abbiano superato  entrambi
          i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari,
          consecutivi; 
                  w-quinquies)  "controparti  centrali":  i  soggetti
          indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4
          luglio 2012, concernente gli  strumenti  derivati  OTC,  le
          controparti  centrali  e  i   repertori   di   dati   sulle
          negoziazioni. 
              (Omissis). 
              2. Per "strumenti finanziari" si intendono: 
                a) valori mobiliari; 
                b) strumenti del mercato monetario; 
                c) quote di un organismo di  investimento  collettivo
          del risparmio; 
                d)  contratti  di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine  standardizzati  ("future"),  "swap",  accordi  per
          scambi futuri di  tassi  di  interesse  e  altri  contratti
          derivati connessi a  valori  mobiliari,  valute,  tassi  di
          interesse o rendimenti,  o  ad  altri  strumenti  derivati,
          indici finanziari o misure finanziarie che  possono  essere
          regolati con consegna fisica del sottostante  o  attraverso
          il pagamento di differenziali in contanti; 
                e)  contratti  di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine  standardizzati  ("future"),  "swap",  accordi  per
          scambi futuri di  tassi  di  interesse  e  altri  contratti
          derivati  connessi  a  merci  il  cui  regolamento  avviene
          attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo'
          avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti,  con
          esclusione  dei  casi  in  cui  tale  facolta'  consegue  a
          inadempimento  o  ad  altro   evento   che   determina   la
          risoluzione del contratto; 
                f)  contratti  di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine standardizzati ("future"), "swap" e altri contratti
          derivati connessi a merci il cui regolamento puo'  avvenire
          attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati
          su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale
          di negoziazione; 
                g)  contratti  di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine  standardizzati  ("future"),  "swap",  contratti  a
          termine ("forward") e altri contratti derivati  connessi  a
          merci  il  cui  regolamento  puo'  avvenire  attraverso  la
          consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati
          alla lettera f) che non hanno scopi commerciali,  e  aventi
          le caratteristiche di altri strumenti finanziari  derivati,
          considerando, tra l'altro, se sono compensati  ed  eseguiti
          attraverso stanze di compensazione riconosciute o  se  sono
          soggetti a regolari richiami di margini; 
                h)  strumenti  derivati  per  il  trasferimento   del
          rischio di credito; 
                i) contratti finanziari differenziali; 
                j)  contratti  di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine  standardizzati  ("future"),  "swap",  contratti  a
          termine sui tassi d'interesse e  altri  contratti  derivati
          connessi a  variabili  climatiche,  tariffe  di  trasporto,
          quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche
          economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso
          il pagamento di differenziali in contanti o  puo'  avvenire
          in  tal  modo  a  discrezione  di  una  delle  parti,   con
          esclusione  dei  casi  in  cui  tale  facolta'  consegue  a
          inadempimento  o  ad  altro   evento   che   determina   la
          risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati
          connessi  a  beni,  diritti,  obblighi,  indici  e  misure,
          diversi da quelli indicati alle lettere precedenti,  aventi
          le caratteristiche di altri strumenti finanziari  derivati,
          considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un  mercato
          regolamentato   o   in   un   sistema   multilaterale    di
          negoziazione, se sono  compensati  ed  eseguiti  attraverso
          stanze di compensazione riconosciute o se sono  soggetti  a
          regolari richiami di margini. 
              (Omissis). 
              4. I mezzi di pagamento non sono strumenti  finanziari.
          Sono strumenti finanziari  ed,  in  particolare,  contratti
          finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita
          di valuta, estranei a transazioni  commerciali  e  regolati
          per  differenza,  anche  mediante  operazioni  di   rinnovo
          automatico  (c.d.  "roll-over").  Sono  altresi'  strumenti
          finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai
          sensi dell'articolo 18, comma 5. 
              (Omissis).". 
              La direttiva 2009/65/CE del 13 luglio 2009  concernente
          il   coordinamento    delle    disposizioni    legislative,
          regolamentari  e  amministrative  in  materia   di   taluni
          organismi d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari
          (OICVM) e' pubblicata nella GUUE n. L 302  del  17.11.2009,
          p.32.