Art. 1 
 
              Istituzione e funzioni della Commissione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, e' istituita,  per  la
durata di un anno, una  Commissione  parlamentare  di  inchiesta,  di
seguito denominata « Commissione », sul sistema di accoglienza  e  di
identificazione,  nonche'  sulle  condizioni  di  trattenimento   dei
migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri  di  accoglienza
per richiedenti asilo (CARA)  e  nei  centri  di  identificazione  ed
espulsione (CIE). 
  2. La Commissione, ferme restando le competenze e le attivita'  del
Comitato parlamentare di controllo  sull'attuazione  dell'accordo  di
Schengen, di vigilanza sull'attivita'  di  Europol,  di  controllo  e
vigilanza in materia di immigrazione, ha il compito di: 
    a) accertare se nei CDA, nei CARA e nei CIE si  siano  verificati
condotte illegali e atti lesivi  dei  diritti  fondamentali  e  della
dignita'  umana  e  se,  in  particolare,   siano   stati   praticati
trattamenti disumani o degradanti  nei  confronti  dei  migranti  ivi
accolti o trattenuti; 
    b) accertare se nei CDA, nei CARA e nei CIE si  siano  verificati
gravi  violazioni  delle  regole  dei  centri  nonche'  comportamenti
violenti o commessi in violazione di disposizioni normative da  parte
delle persone ospitate; 
    c) ricostruire in maniera puntuale le circostanze in cui si siano
eventualmente verificati le condotte e gli atti di cui  alla  lettera
a); 
    d) indagare sui tempi e sulle modalita' di accoglienza nei CDA  e
nei CARA e sulle modalita' di trattenimento nei CIE e, in relazione a
tali ultimi centri, verificare  se  sia  data  effettiva  e  puntuale
applicazione  alle  disposizioni  e  alle  garanzie  a  tutela  degli
stranieri espulsi e trattenuti previste dalla  direttiva  2008/115/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre  2008,  anche
al fine di  accertare  eventuali  responsabilita'  che  possono  aver
determinato eventi critici in tali centri; 
    e) verificare l'adeguata tenuta di  registri  di  presenza  delle
persone trattenute all'interno di ciascun CIE e  di  quelle  ospitate
all'interno di ciascun CDA e di ciascun CARA, che contengano altresi'
informazioni precise  e  dettagliate  sul  tempo  di  permanenza  dei
soggetti  trattenuti,  sulle  loro  condizioni  di  salute  o   sulla
dipendenza da sostanze psicotrope e sulla loro  eventuale  precedente
permanenza in carcere  o  in  altri  CIE,  CDA  e  CARA,  nonche'  la
trasparenza  di  tali  informazioni  e  la  loro  adeguata  messa   a
disposizione,   in   particolare   nei   riguardi   delle   autorita'
amministrative, di polizia  e  giudiziarie  interessate  al  fenomeno
dell'immigrazione regolare o irregolare; 
    f) valutare l'efficacia dell'attuale sistema  dei  CIE  sotto  il
profilo  dell'identificazione  delle  persone  ivi   trattenute,   in
relazione sia  alla  durata  massima  del  periodo  di  trattenimento
all'interno dei centri, sia alla  sua  proporzionalita'  rispetto  al
grado di privazione della liberta' personale delle persone sottoposte
a detenzione amministrativa; 
    g) verificare  le  procedure  adottate  per  l'affidamento  della
gestione dei CDA, dei CARA e dei CIE ai rispettivi enti; 
    h) esaminare le convenzioni stipulate con gli  enti  gestori  dei
centri e accertare eventuali responsabilita'  relative  alla  mancata
offerta dei servizi  ivi  previsti  secondo  livelli  adeguati  e  di
qualita' e che gli stessi non siano implicati in procedimenti  penali
relativamente  alla  gestione,  anche  in  passato,  di   centri   di
accoglienza o di CIE; 
    i)  verificare  l'effettivo  rispetto  dei  criteri  di  gestione
previsti dalle vigenti disposizioni  normative  e  regolamentari  per
cio' che attiene ai servizi di orientamento nonche' di tutela  legale
e sociale erogati nei CDA,  nei  CARA  e  nei  CIE,  con  particolare
attenzione alle prestazioni sanitarie, al rispetto  della  disciplina
relativa  al  diritto  d'asilo  e  alla  tutela  dei  soggetti   piu'
vulnerabili; 
    l)  valutare  l'attivita'  delle   autorita'   responsabili   del
controllo e del rispetto delle convenzioni di cui alla lettera h); 
    m) valutare  la  sostenibilita'  dell'attuale  sistema  sotto  il
profilo economico e la possibilita' di adottare, a parita' di risorse
impiegate, nuove e diverse soluzioni normative per la gestione  della
questione dell'immigrazione.