Art. 1 Istituzione e funzioni della Commissione 1. Ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, e' istituita, per la durata di un anno, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata « Commissione », sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonche' sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE). 2. La Commissione, ferme restando le competenze e le attivita' del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivita' di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, ha il compito di: a) accertare se nei CDA, nei CARA e nei CIE si siano verificati condotte illegali e atti lesivi dei diritti fondamentali e della dignita' umana e se, in particolare, siano stati praticati trattamenti disumani o degradanti nei confronti dei migranti ivi accolti o trattenuti; b) accertare se nei CDA, nei CARA e nei CIE si siano verificati gravi violazioni delle regole dei centri nonche' comportamenti violenti o commessi in violazione di disposizioni normative da parte delle persone ospitate; c) ricostruire in maniera puntuale le circostanze in cui si siano eventualmente verificati le condotte e gli atti di cui alla lettera a); d) indagare sui tempi e sulle modalita' di accoglienza nei CDA e nei CARA e sulle modalita' di trattenimento nei CIE e, in relazione a tali ultimi centri, verificare se sia data effettiva e puntuale applicazione alle disposizioni e alle garanzie a tutela degli stranieri espulsi e trattenuti previste dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, anche al fine di accertare eventuali responsabilita' che possono aver determinato eventi critici in tali centri; e) verificare l'adeguata tenuta di registri di presenza delle persone trattenute all'interno di ciascun CIE e di quelle ospitate all'interno di ciascun CDA e di ciascun CARA, che contengano altresi' informazioni precise e dettagliate sul tempo di permanenza dei soggetti trattenuti, sulle loro condizioni di salute o sulla dipendenza da sostanze psicotrope e sulla loro eventuale precedente permanenza in carcere o in altri CIE, CDA e CARA, nonche' la trasparenza di tali informazioni e la loro adeguata messa a disposizione, in particolare nei riguardi delle autorita' amministrative, di polizia e giudiziarie interessate al fenomeno dell'immigrazione regolare o irregolare; f) valutare l'efficacia dell'attuale sistema dei CIE sotto il profilo dell'identificazione delle persone ivi trattenute, in relazione sia alla durata massima del periodo di trattenimento all'interno dei centri, sia alla sua proporzionalita' rispetto al grado di privazione della liberta' personale delle persone sottoposte a detenzione amministrativa; g) verificare le procedure adottate per l'affidamento della gestione dei CDA, dei CARA e dei CIE ai rispettivi enti; h) esaminare le convenzioni stipulate con gli enti gestori dei centri e accertare eventuali responsabilita' relative alla mancata offerta dei servizi ivi previsti secondo livelli adeguati e di qualita' e che gli stessi non siano implicati in procedimenti penali relativamente alla gestione, anche in passato, di centri di accoglienza o di CIE; i) verificare l'effettivo rispetto dei criteri di gestione previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari per cio' che attiene ai servizi di orientamento nonche' di tutela legale e sociale erogati nei CDA, nei CARA e nei CIE, con particolare attenzione alle prestazioni sanitarie, al rispetto della disciplina relativa al diritto d'asilo e alla tutela dei soggetti piu' vulnerabili; l) valutare l'attivita' delle autorita' responsabili del controllo e del rispetto delle convenzioni di cui alla lettera h); m) valutare la sostenibilita' dell'attuale sistema sotto il profilo economico e la possibilita' di adottare, a parita' di risorse impiegate, nuove e diverse soluzioni normative per la gestione della questione dell'immigrazione.