IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto la legge 23 aprile 1959, n.  189,  recante  «Ordinamento  del
Corpo della guardia di finanza»; 
  Visto l'articolo 24 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante:
«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e  di  diritto
di accesso ai documenti amministrativi», e in particolare il comma 1,
che disciplina l'esclusione del diritto di accesso e di  divulgazione
dei documenti coperti da segreto di Stato, e il comma 2, che consente
alle  amministrazioni  pubbliche  di  individuare  le  categorie   di
documenti nella  loro  disponibilita'  da  sottrarre  al  diritto  di
accesso di cui al menzionato comma 1; 
  Visto l'articolo 8 del decreto del Presidente della  Repubblica  27
giugno 1992, n. 352, contenente: «Regolamento per la disciplina delle
modalita' di esercizio e  dei  casi  di  esclusione  del  diritto  di
accesso ai documenti amministrativi in attuazione  dell'articolo  24,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241»; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze  29  ottobre  1996,  n.
603, il quale all'articolo 2  individua  le  categorie  di  documenti
inaccessibili  per  motivi  attinenti  alla  sicurezza,  alla  difesa
nazionale e alle relazioni internazionali e  all'articolo  6  prevede
che,  almeno  ogni  due  anni  dall'entrata  in  vigore  del  decreto
medesimo, l'Amministrazione finanziaria verifica la congruita'  delle
categorie  di  documenti   sottratti   all'accesso   e   apporta   le
integrazioni e le modificazioni ritenute necessarie, con le  medesime
modalita' e forme del regolamento stesso; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli  2
e 23; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
184, concernente regolamento recante disciplina in materia di accesso
ai documenti amministrativi, e, in  particolare,  l'articolo  10,  il
quale prevede che «i casi di esclusione dell'accesso  sono  stabiliti
con il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo  24  della  legge,
nonche' con gli atti adottati dalle singole amministrazioni ai  sensi
del comma 2 del medesimo articolo 24»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
luglio 2011, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  203  del  1°
settembre 2011, recante «Disposizioni per  la  tutela  amministrativa
del segreto di  Stato  e  delle  informazioni  classificate»,  ed  in
particolare l'articolo 38 che disciplina l'accesso agli atti relativi
al Nulla osta di sicurezza; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 67,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, a norma  degli  articoli  2,
comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; 
  Ritenuto di individuare ulteriori  documenti,  formati  o  comunque
rientranti nell'ambito delle attribuzioni del Corpo della guardia  di
finanza, sottratti all'accesso in relazione al comma 2  dell'articolo
24 della legge n. 241 del 1990, e quindi di aggiornare l'elenco delle
«Categorie di  documenti  inaccessibili  per  motivi  attinenti  alla
sicurezza, alla difesa nazionale e alle relazioni internazionali»  di
cui articolo 2 del citato decreto del Ministro delle finanze  n.  603
del 1996; 
  Acquisito il parere della Commissione per  l'accesso  ai  documenti
amministrativi, istituita ai sensi dell'articolo  27  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, espresso il 9 aprile 2014; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 luglio 2014; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota n. 3-8180 del 5 settembre 2014; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze  29
ottobre 1996, n. 603, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
    «d-bis) documenti concernenti le procedure di rilascio,  diniego,
limitazione, sospensione, revoca e proroga relative ai Nulla osta  di
sicurezza,  all'autorizzazione  all'Accesso  Cifra,  all'accesso   ai
sistemi per l'elaborazione automatica di dati  classificati,  nonche'
le informazioni e autorizzazioni relative al personale esperto  nella
trattazione  e  nella  gestione  di  documenti   classificati,   agli
operatori di apparati cifranti e alle "appendici riservate"  di  atti
contrattuali   che   prevedono   la   trattazione   di   informazioni
classificate.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 24 ottobre 2014 
 
                                                  Il Ministro: Padoan 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2014 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev.  n.
3556 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - La legge 23 aprile  1959,  n.  189  (Ordinamento  del
          Corpo  della  guardia  di  finanza)  e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98. 
              - Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto
          1990, n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi), pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          agosto 1990, n. 192: 
              «Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso). -  1.  Il
          diritto di accesso e' escluso: 
              a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi
          della  legge  24  ottobre  1977,  n.  801,   e   successive
          modificazioni, e nei  casi  di  segreto  o  di  divieto  di
          divulgazione  espressamente  previsti  dalla   legge,   dal
          regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche
          amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; 
              b) nei procedimenti  tributari,  per  i  quali  restano
          ferme le particolari norme che li regolano; 
              c)  nei   confronti   dell'attivita'   della   pubblica
          amministrazione diretta all'emanazione di  atti  normativi,
          amministrativi   generali,   di   pianificazione    e    di
          programmazione, per i quali restano  ferme  le  particolari
          norme che ne regolano la formazione; 
              d)  nei  procedimenti  selettivi,  nei  confronti   dei
          documenti   amministrativi   contenenti   informazioni   di
          carattere psicoattitudinale relativi a terzi. 
              2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano  le
          categorie  di  documenti  da  esse   formati   o   comunque
          rientranti nella loro disponibilita' sottratti  all'accesso
          ai sensi del comma 1. 
              3. Non sono ammissibili istanze di accesso  preordinate
          ad un controllo generalizzato dell'operato delle  pubbliche
          amministrazioni. 
              4.  L'accesso  ai  documenti  amministrativi  non  puo'
          essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di
          differimento. 
              5. I documenti contenenti  informazioni  connesse  agli
          interessi di cui al comma 1 sono considerati  segreti  solo
          nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A  tale  fine
          le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di
          documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il  quale
          essi sono sottratti all'accesso. 
              6. Con regolamento, adottato  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  il  Governo
          puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti
          amministrativi: 
              a) quando,  al  di  fuori  delle  ipotesi  disciplinate
          dall'art. 12 della legge 24 ottobre  1977,  n.  801,  dalla
          loro divulgazione possa derivare una lesione,  specifica  e
          individuata,  alla  sicurezza  e  alla  difesa   nazionale,
          all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita'
          e alla  correttezza  delle  relazioni  internazionali,  con
          particolare riferimento alle ipotesi previste dai  trattati
          e dalle relative leggi di attuazione; 
              b)  quando  l'accesso  possa  arrecare  pregiudizio  ai
          processi di formazione, di determinazione e  di  attuazione
          della politica monetaria e valutaria; 
              c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi,
          le  dotazioni,  il  personale  e  le  azioni   strettamente
          strumentali  alla   tutela   dell'ordine   pubblico,   alla
          prevenzione  e  alla  repressione  della  criminalita'  con
          particolare riferimento alle tecniche  investigative,  alla
          identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza  dei
          beni e delle persone coinvolte,  all'attivita'  di  polizia
          giudiziaria e di conduzione delle indagini; 
              d) quando i documenti riguardino la vita privata  o  la
          riservatezza  di  persone  fisiche,   persone   giuridiche,
          gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
          agli  interessi   epistolare,   sanitario,   professionale,
          finanziario, industriale e  commerciale  di  cui  siano  in
          concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano  forniti
          all'amministrazione   dagli   stessi   soggetti   cui    si
          riferiscono; 
              e) quando i documenti riguardino l'attivita'  in  corso
          di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti
          interni connessi all'espletamento del relativo mandato. 
              7.  Deve  comunque  essere  garantito  ai   richiedenti
          l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
          necessaria per curare o per difendere  i  propri  interessi
          giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati  sensibili
          e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia
          strettamente  indispensabile   e   nei   termini   previsti
          dall'art. 60 del decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.
          196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e
          la vita sessuale.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  8  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  27  giugno  1992,   n.   352
          (Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio
          e  dei  casi  di  esclusione  del  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi in attuazione dell'art. 24,  comma
          2, della legge 7 agosto 1990,  n.  241),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1992, n. 177: 
              «Art. 8 (Disciplina dei casi di esclusione).  -  1.  Le
          singole  amministrazioni  provvedono   all'emanazione   dei
          regolamenti di cui all'art. 24,  comma  4,  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei  criteri  fissati
          nel presente articolo. 
              2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso
          se  non  quando  essi  siano  suscettibili  di  recare   un
          pregiudizio concreto agli interessi indicati  nell'art.  24
          della legge 7 agosto 1990, n. 241. I  documenti  contenenti
          informazioni connesse a  tali  interessi  sono  considerati
          segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale  connessione.
          A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria
          di documenti, anche l'eventuale periodo  di  tempo  per  il
          quale essi sono sottratti all'accesso. 
              3.  In  ogni  caso  i  documenti  non  possono   essere
          sottratti all'accesso ove sia sufficiente  far  ricorso  al
          potere di differimento. 
              4. Le categorie di cui  all'art.  24,  comma  4,  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie  di  atti
          individuati con criteri  di  omogeneita'  indipendentemente
          dalla loro denominazione specifica. 
              5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4,  i
          documenti   amministrativi   possono    essere    sottratti
          all'accesso: 
              a) quando,  al  di  fuori  delle  ipotesi  disciplinate
          dall'art. 12 della legge 24 ottobre  1977,  n.  801,  dalla
          loro divulgazione possa derivare una lesione,  specifica  e
          individuata,  alla  sicurezza  e  alla  difesa   nazionale,
          nonche' all'esercizio della  sovranita'  nazionale  e  alla
          continuita'   e   alla    correttezza    delle    relazioni
          internazionali, con particolare  riferimento  alle  ipotesi
          previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione; 
              b) quando possa arrecarsi pregiudizio  ai  processi  di
          formazione,  di  determinazione  e  di   attuazione   della
          politica monetaria e valutaria; 
              c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi,
          le  dotazioni,  il  personale  e  le  azioni   strettamente
          strumentali  alla   tutela   dell'ordine   pubblico,   alla
          prevenzione  e  alla  repressione  della  criminalita'  con
          particolare riferimento alle tecniche  investigative,  alla
          identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza  dei
          beni e delle persone coinvolte,  nonche'  all'attivita'  di
          polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; 
              d) quando i documenti riguardino la vita privata  o  la
          riservatezza di persone  fisiche,  di  persone  giuridiche,
          gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
          agli  interessi   epistolare,   sanitario,   professionale,
          finanziario, industriale e  commerciale  di  cui  siano  in
          concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano  forniti
          all'amministrazione   dagli   stessi   soggetti   cui    si
          riferiscono. Deve comunque essere garantita ai  richiedenti
          la visione degli atti dei  procedimenti  amministrativi  la
          cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere  i
          loro stessi interessi giuridici.». 
              -  Si  riportano  i  testi  degli  articoli   2,   come
          modificato dal  presente  decreto,  e  6  del  decreto  del
          Ministro delle finanze 29 ottobre 1996, n. 603 (Regolamento
          per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al
          diritto di accesso in attuazione  dell'art.  24,  comma  4,
          della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai  documenti  amministrativi»),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario  -  27  novembre
          1996, n. 278: 
              «Art.  2  (Categorie  di  documenti  inaccessibili  per
          motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa  nazionale  ed
          alle relazioni internazionali). - 1. Ai sensi della lettera
          a) del comma 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della
          Repubblica 27 giugno 1992, n. 352,  ed  in  relazione  alla
          esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale
          nonche'  l'esercizio   della   sovranita'   nazionale,   la
          continuita'    e    la    correttezza    delle    relazioni
          internazionali,  sono  sottratte  all'accesso  le  seguenti
          categorie   di   documenti,   compresi   quelli   ad   essi
          direttamente connessi: 
              a) documenti relativi  all'attivita'  investigativa  ed
          ispettiva la cui diffusione puo'  pregiudicare  l'attivita'
          di indagine di organismi  nazionali  ed  esteri,  incidendo
          sulla correttezza delle relazioni internazionali; 
              b) documenti  attinenti  ad  accordi  di  cooperazione,
          anche di carattere investigativo nei settori  istituzionali
          sviluppati con l'apporto e la collaborazione  di  organismi
          di polizia, fiscali e doganali esteri nonche'  dei  servizi
          della Commissione dell'Unione europea e di altri  organismi
          comunitari e internazionali; 
              c) documenti relativi alla fornitura o  sperimentazione
          di beni e servizi considerati di carattere strategico; 
              d) documenti  relativi  all'assegnazione  di  personale
          agli organismi di informazione e sicurezza; 
              d-bis) documenti concernenti le procedure di  rilascio,
          diniego,  limitazione,  sospensione,   revoca   e   proroga
          relative ai Nulla  osta  di  sicurezza,  all'autorizzazione
          all'Accesso Cifra, ai sistemi per l'elaborazione automatica
          di  dati   classificati,   all'accesso   ai   sistemi   per
          l'elaborazione automatica di dati classificati, nonche'  le
          informazioni e autorizzazioni relative al personale esperto
          nella   trattazione   e   nella   gestione   di   documenti
          classificati, agli operatori di apparati  cifranti  e  alle
          "appendici riservate" di atti contrattuali che prevedono la
          trattazione di informazioni classificate.». 
              «Art. 6 (Integrazioni, modificazioni e pubblicita'  del
          presente regolamento). - 1. Almeno ogni due anni dalla data
          di   entrata   in   vigore   del   presente    regolamento,
          l'Amministrazione finanziaria verifica la congruita'  delle
          categorie di documenti  sottratte  all'accesso  individuate
          dagli articoli precedenti nonche' lo  stato  di  attuazione
          della normativa emanata e  apporta  le  integrazioni  e  le
          modificazioni ritenute necessarie. 
              2. Le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie a
          seguito della verifica di cui al comma 1, sono adottate con
          le medesime modalita' e forme del presente regolamento.». 
              - Si riportano i  testi  degli  articoli  2  e  23  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300   (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997,  n.  59),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale - supplemento ordinario - 30 agosto 1999, n. 203. 
              «Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti: 
              a) Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione
          internazionale; 
              b) Ministero dell'interno; 
              c) Ministero della giustizia; 
              d) Ministero della difesa; 
              e) Ministero dell'economia e delle finanze; 
              f) Ministero dello sviluppo economico; 
              g) Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
          forestali; 
              h)  Ministero  dell'ambiente   e   della   tutela   del
          territorio e del mare; 
              i) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
              j) Ministero del lavoro, e delle politiche sociali; 
              k) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
          ricerca; 
              l) Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
          turismo; 
              m) Ministero della salute. 
              2.  I  Ministeri  svolgono,  per  mezzo  della  propria
          organizzazione,   nonche'   per   mezzo    delle    agenzie
          disciplinate dal presente decreto legislativo, le  funzioni
          di spettanza  statale  nelle  materie  e  secondo  le  aree
          funzionali  indicate  per  ciascuna   amministrazione   dal
          presente decreto, nel  rispetto  degli  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea. 
              3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche  con
          riferimento alle agenzie dotate di personalita'  giuridica,
          la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la
          relativa responsabilita'. 
              4.  I  Ministeri  intrattengono,   nelle   materie   di
          rispettiva competenza, i rapporti con  l'Unione  europea  e
          con  le  organizzazioni  e  le  agenzie  internazionali  di
          settore, fatte salve  le  competenze  del  Ministero  degli
          affari esteri.». 
              «Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni).  -
          1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze. 
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti allo Stato  in  materia  di  politica  economica,
          finanziaria   e   di   bilancio,    programmazione    degli
          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
          verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il  settore  della
          spesa sanitaria, politiche fiscali  e  sistema  tributario,
          demanio  e  patrimonio  statale,  catasto  e   dogane.   Il
          Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti  e
          attivita' e le funzioni relative ai rapporti con  autorita'
          di vigilanza e controllo previsti dalla legge. 
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro,  bilancio  e
          programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
          attribuite, anche dal presente decreto, ad altri  Ministeri
          o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e  per  gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e b)  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  le  funzioni
          conferite dalla vigente legislazione alle regioni  ed  agli
          enti locali e alle autonomie funzionali.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  10  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  12  aprile  2006,   n.   184
          (Regolamento recante disciplina in materia  di  accesso  ai
          documenti  amministrativi),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114. 
              «Art. 10 (Disciplina dei casi di esclusione).  -  1.  I
          casi di  esclusione  dell'accesso  sono  stabiliti  con  il
          regolamento di cui al comma 6  dell'art.  24  della  legge,
          nonche' con gli atti adottati dalle singole amministrazioni
          ai sensi del comma 2 del medesimo art. 24. 
              2. Il potere di differimento di cui all'art. 24,  comma
          4, della legge e' esercitato secondo le  modalita'  di  cui
          all'art. 9, comma 2.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  38  del  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22  luglio  2011
          (Disposizioni per la tutela amministrativa del  segreto  di
          Stato e delle informazioni classificate), pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2011, n. 203. 
              «Art. 38 (Accesso agli atti  relativi  al  NOS).  -  1.
          L'accesso agli atti relativi ai procedimenti  di  rilascio,
          proroga,  diniego,  sospensione  e  revoca   del   NOS   e'
          disciplinato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.  241  e
          del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  10
          marzo 1999,  n.  294,  per  gli  atti  degli  organismi  di
          informazione, e dagli analoghi regolamenti che disciplinano
          l'accesso    agli    atti     delle     altre     pubbliche
          amministrazioni.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          27 febbraio 2013, n. 67 (Regolamento di organizzazione  del
          Ministero dell'economia e  delle  finanze,  a  norma  degli
          articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135), e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 giugno 2013, n. 139. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario
          - 12 settembre 1988, n. 214: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. Regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 2  del  decreto  del  Ministro
          delle finanze 29 ottobre 1996, n. 603, come modificato  dal
          presente decreto, si veda nelle note alle premesse.