IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 17  febbraio  1982,  n.  46  che,  all'art.  14,  ha
istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che
stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui  all'art.  14  della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita
sostenibile» ed e' destinato, sulla base  di  obiettivi  e  priorita'
periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei  vincoli   derivanti
dall'appartenenza all'ordinamento comunitario,  al  finanziamento  di
programmi  e  interventi  con  un  impatto  significativo  in  ambito
nazionale  sulla   competitivita'   dell'apparato   produttivo,   con
particolare riguardo alle seguenti finalita': 
    a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo  e  innovazione
di rilevanza strategica per  il  rilancio  della  competitivita'  del
sistema produttivo, anche tramite  il  consolidamento  dei  centri  e
delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; 
    b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo  di
impianti produttivi e il rilancio di aree che versano  in  situazioni
di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite  la  sottoscrizione
di accordi di programma; 
    c) la promozione della presenza internazionale  delle  imprese  e
l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in  raccordo  con  le
azioni che  saranno  attivate  dall'ICE  Agenzia  per  la  promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  113
del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma
3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state  individuate
le priorita', le forme e le intensita' massime di  aiuto  concedibili
nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto, in particolare, l'art. 15 del citato decreto 8  marzo  2013,
che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita  sostenibile
sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro  dello  sviluppo
economico, che individuano, tra l'altro,  l'ammontare  delle  risorse
disponibili, i requisiti di  accesso  dei  soggetti  beneficiari,  le
condizioni di ammissibilita' dei programmi e/o dei progetti, le spese
ammissibili, la forma e l'intensita' delle  agevolazioni,  nonche'  i
termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i  criteri
di valutazione dei  programmi  o  progetti  e  le  modalita'  per  la
concessione ed erogazione degli aiuti; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del  citato  decreto  8  marzo  2013,  che
consente  l'utilizzo  delle  risorse  del  Fondo  per   la   crescita
sostenibile per il finanziamento degli interventi di cui all'art.  14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46; 
  Visto, altresi', l'art. 18 dello stesso decreto 8 marzo  2013  che,
al comma 2, prevede che il Fondo per la  crescita  sostenibile  opera
attraverso le contabilita' speciali, gia' intestate al Fondo rotativo
per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo per  la  crescita
sostenibile, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n.
1726 per gli interventi  cofinanziati  dall'Unione  europea  e  dalle
Regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la  gestione
delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese; 
  Considerato conseguentemente  che  i  predetti  articoli  17  e  18
consentono l'utilizzo delle  modalita'  d'intervento  e  di  gestione
contabile  gia'  in  essere  sul  Fondo  rotativo  per  l'innovazione
tecnologica; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
novembre 2003, che individua nella predetta contabilita' speciale  n.
1201 del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, ora Fondo  per
la crescita sostenibile, il carattere di fondo rotativo misto; 
  Considerato pertanto che, per  effetto  delle  disposizioni  recate
dall'art. 18 del decreto 8 marzo 2013 e dal  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 25 novembre 2003, ai fini dell'erogazione,
in aggiunta al finanziamento agevolato, dei contributi alla spesa  da
porre  a  carico  del  Fondo  per  la  crescita  sostenibile  tramite
l'apposito capitolo di bilancio continuano ad applicarsi le procedure
contabili gia' in essere per la contabilita'  speciale  n.  1201  del
Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica; 
  Considerata  l'esigenza  di  favorire,   nell'attuale   congiuntura
economica, la competitivita' dell'intero sistema paese attraverso  un
intervento in grado di suscitare e raccogliere le proposte innovative
che  comportino  significativi  avanzamenti  tecnologici  avvalendosi
dell'impiego delle tecnologie abilitanti fondamentali  (KETs),  cosi'
come definite nell'ambito del Programma quadro comunitario di ricerca
e  innovazione  Horizon  2020,  ritenute  la  chiave  di  volta   per
realizzare lo sviluppo continuo e  sostenibile  dell'attivita'  delle
imprese industriali; 
  Considerato che il modello di produzione  industriale  sostenibile,
definito a livello europeo, deve contemporaneamente rispondere  a  un
obiettivo di crescita intelligente, per sviluppare un'economia basata
sulla conoscenza e  sull'innovazione,  a  un  obiettivo  di  crescita
sostenibile, per promuovere un'economia efficiente sotto  il  profilo
delle risorse, piu' verde e piu' competitiva, e  a  un  obiettivo  di
crescita inclusiva, per sostenere un'economia con un  alto  tasso  di
occupazione e favorire la coesione sociale e territoriale; 
  Ritenuto,  nell'ambito  dell'obiettivo  di  concentrazione   e   di
efficacia degli interventi, al fine di massimizzare il  valore  delle
risorse finanziarie disponibili e di individuare i settori nei  quali
la spinta  delle  nuove  tecnologie  meglio  garantisce  l'evoluzione
continua di prodotti  e  processi  e  la  conquista  di  nuova  forza
competitiva, di restringere il campo di intervento del presente bando
a determinate tematiche rilevanti di  particolare  interesse  per  le
specializzazioni manifatturiere nazionali e con un maggior  grado  di
incidenza  sui  predetti  obiettivi   del   modello   di   produzione
industriale sostenibile, dove  le  KETs  risultano  decisive  per  lo
sviluppo della competitivita' dell'industria nazionale; 
  Considerato, altresi',  sempre  al  fine  di  concentrazione  e  di
efficacia  della  misura  agevolativa,  di  riservare   il   presente
intervento  a  progetti  di  rilevante  dimensione,  che   richiedono
maggiori garanzie in termini di strutturazione, anche finanziaria,  e
meglio rispondono  alle  strategie  di  ricerca  e  sviluppo  per  il
conseguimento dei risultati attesi; 
  Ritenuto che per il raggiungimento  delle  predette  finalita'  sia
necessario un intervento di  adeguata  selettivita',  che  contemperi
l'esigenza di un'elevata qualita' delle proposte  con  l'opportunita'
di rivolgersi a una platea articolata di soggetti, comprendenti oltre
alle imprese industriali anche organismi e centri di ricerca,  e  che
tale intervento possa essere  coerentemente  realizzato  mediante  la
procedura negoziale di cui all'art.  6  del  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 123; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli  107
e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per  categoria)
e, in particolare, la Sezione 4  del  Capo  III,  che  stabilisce  le
condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune  ed  esenti
dall'obbligo di notifica gli aiuti a favore di  ricerca,  sviluppo  e
innovazione; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Vista la legge 11 novembre 2011, n.  180,  recante  «Norme  per  la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del
Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2013, con il  quale  sono
state determinate le modalita'  di  ricognizione  delle  risorse  non
utilizzate del fondo rotativo per il  sostegno  alle  imprese  e  gli
investimenti di ricerca (FRI), ai sensi dell'art. 30,  comma  4,  del
decreto-legge n. 83 del 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    b) «Soggetto gestore»:  il  soggetto  a  cui  sono  affidati  gli
adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l'istruttoria delle
proposte progettuali, l'erogazione delle  agevolazioni,  l'esecuzione
di monitoraggi, ispezioni e controlli; 
    c) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo di cui  all'art.
23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
    d) «Regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno  2014,  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in  applicazione
degli articoli 107  e  108  del  Trattato  (regolamento  generale  di
esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni; 
    e) «PMI»: le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato
l del Regolamento GBER; 
    f) «contratto di rete»: il contratto di  cui  all'art.  3,  comma
4-ter, del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33,  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    g) «Programma Horizon 2020»; il Programma  quadro  di  ricerca  e
innovazione di  cui  alla  comunicazione  della  Commissione  europea
COM(2011) 808 definitivo del 30 novembre 2011; 
    h)  «industria  sostenibile»:  modello  industriale,  definito  a
livello europeo, costituito dalle seguenti tre componenti  essenziali
che  devono  essere  soddisfatte  contemporaneamente:   1)   crescita
intelligente, per sviluppare un'economia basata  sulla  conoscenza  e
sull'innovazione; 2) crescita sostenibile, per promuovere un'economia
efficiente  sotto  il  profilo  delle  risorse,  piu'  verde  e  piu'
competitiva; 3) crescita inclusiva, per sostenere un'economia con  un
alto  tasso  di  occupazione  e  favorire  la  coesione   sociale   e
territoriale. Tale modello prefigura il  rinnovamento  dell'industria
cosiddetta  «matura»  e  la  promozione  di  un'industria  «evoluta»,
facendo  leva   sulla   capacita'   di   integrare/sviluppare   nuove
conoscenze/nuove tecnologie e, allo stesso tempo, di massimizzare  la
sinergia tra le dimensioni economica, sociale e ambientale; 
    i) «tecnologie abilitanti fondamentali»: tecnologie del Programma
Horizon 2020, riportate  nell'allegato  n.  1  al  presente  decreto,
caratterizzate da multidisciplinarieta' (attraversano  numerose  aree
tecnologiche) e da un'alta intensita' di  conoscenza  e  associate  a
un'elevata intensita' di ricerca e sviluppo, a cicli  di  innovazione
rapidi, a consistenti spese di  investimento  e  a  posti  di  lavoro
altamente  qualificati.  Esse  sono  ritenute  fondamentali  per   la
crescita   e   l'occupazione,   poiche'   sviluppano   soluzioni    o
miglioramenti tecnologici attraverso esperienze di ricerca capaci  di
rivitalizzare il sistema produttivo, e hanno la capacita' di innovare
i processi, i prodotti e i servizi in tutti i settori economici; 
    l)  «tematiche  rilevanti»:   specifiche   tematiche,   riportate
nell'allegato n.  1  al  presente  decreto,  nelle  quali  presentano
ricadute le tecnologie  abilitanti  fondamentali,  caratterizzate  da
maggiore   contenuto   tecnologico,   piu'   rapido   impatto   sulla
competitivita' e piu' immediate applicazioni industriali; 
    m) «ricerca industriale»; ricerca pianificata o indagini critiche
miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da  utilizzare  per
sviluppare  nuovi  prodotti,  processi  o  servizi  esistenti.   Essa
comprende la creazione di componenti  di  sistemi  complessi  e  puo'
includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in
un  ambiente  dotato  di  interfacce  di  simulazione  verso  sistemi
esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio'  e'  necessario
ai fini della ricerca  industriale,  in  particolare  ai  fini  della
convalida di tecnologie generiche; 
    n) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la  combinazione,  la
strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di
natura scientifica, tecnologica, commerciale e  di  altro  tipo  allo
scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o  migliorati.
Rientrano in questa definizione anche le  altre  attivita'  destinate
alla   definizione   concettuale,   alla   pianificazione   e    alla
documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello
sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi  la  dimostrazione,
la realizzazione di prodotti pilota, test e  convalida  di  prodotti,
processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente  che
riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo  primario
e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti,  processi
e servizi  che  non  sono  sostanzialmente  definitivi.  Lo  sviluppo
sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di
un  prodotto  pilota  utilizzabile  per  scopi  commerciali  che   e'
necessariamente il prodotto commerciale finale  e  il  cui  costo  di
fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini
di  dimostrazione  e  di  convalida.  Lo  sviluppo  sperimentale  non
comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche  periodiche
apportate a prodotti, linee di produzione, processi di  fabbricazione
e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali
modifiche rappresentino miglioramenti; 
    o) «organismo di ricerca»: un'entita' (ad esempio  universita'  o
istituti  di  ricerca,  agenzie  incaricate  del   trasferimento   di
tecnologia,  intermediari  dell'innovazione,  entita'   collaborative
reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente  dal  suo
status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o
fonte di finanziamento, la cui finalita'  principale  consiste  nello
svolgere in maniera indipendente attivita' di  ricerca  fondamentale,
di ricerca industriale o di sviluppo  sperimentale  o  nel  garantire
un'ampia  diffusione  dei  risultati  di  tali   attivita'   mediante
l'insegnamento, la pubblicazione o il  trasferimento  di  conoscenze.
Qualora  tale  entita'  svolga   anche   attivita'   economiche,   il
finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono
formare oggetto di contabilita' separata.  Le  imprese  in  grado  di
esercitare un'influenza decisiva  su  tale  entita',  ad  esempio  in
qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun  accesso
preferenziale ai risultati generati; 
    p)  «centro  di  ricerca»:  impresa  con  personalita'  giuridica
autonoma  che  svolge  attivita'  di  ricerca  di  base,  di  ricerca
industriale  o  di  sviluppo  sperimentale,  non   rientrante   nella
definizione di organismo di ricerca.