IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2014)»; 
  Visto, in particolare, il comma 522 dell'art. 1,  che  prevede  che
per l'anno  2014,  le  regioni  a  statuto  ordinario  assicurano  un
ulteriore concorso alla finanza pubblica, in termini di  saldo  netto
da finanziare, per l'importo  complessivo  di  560  milioni  di  euro
secondo  gli  importi  indicati,  per  ciascuna  regione  a   statuto
ordinario, nella successiva tabella; 
  Visto il successivo comma 523 che prevede che gli importi  indicati
per ciascuna regione a statuto ordinario  nella  tabella  di  cui  al
comma  522  possono  essere  modificati,  a  invarianza  di  concorso
complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31  gennaio  2014,
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da  recepire
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro  il  28
febbraio 2014; 
  Visto il successivo comma 524 che stabilisce che le somme di cui al
comma 522, ovvero di cui al  comma  523  in  caso  di  accordo,  sono
versate ad apposito capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato
entro il 31 marzo 2014 e non sono considerate ai fini  del  patto  di
stabilita' interno; 
  Visto il comma 525 che prevede che, nel caso di mancato  versamento
entro il predetto termine del 31 marzo 2014, gli  importi  dovuti  da
ciascuna regione sono portati in riduzione dalle risorse a  qualunque
titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto  ordinario,  escluse
quelle destinate al finanziamento  corrente  del  Servizio  sanitario
nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del
trasporto pubblico locale, entro il termine del 30 aprile 2014. Entro
il termine del 15 aprile  2014  ciascuna  regione  puo'  indicare  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria  generale  dello  Stato  le  risorse  da  assoggettare   a
riduzione; 
  Considerato che le regioni a statuto ordinario non hanno provveduto
a versare gli importi dovuti entro il termine del 31 marzo 2014,  per
cui  e'  necessario  procedere  con  apposito  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  alla  riduzione  dalle  risorse   a
qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario,
escluse quelle  destinate  al  finanziamento  corrente  del  Servizio
sanitario  nazionale,  delle  politiche  sociali   e   per   le   non
autosufficienze e del trasporto pubblico locale; 
  Visto l'art. 42, comma 4, del decreto-legge 12 settembre  2014,  n.
133, che ha prorogato al 31 ottobre 2014 il termine di  cui  all'art.
1, comma 525, della legge n. 147 del 2013,  per  la  riduzione  delle
risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario; 
  Vista la nota n. 5026 del 27 ottobre 2014  con  cui  la  Conferenza
delle regioni e delle province autonome ha chiesto che  le  riduzioni
di cui al citato art. 1, comma 525, vengano imputate prioritariamente
a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione; 
  Considerato  che  per  la  regione  Lazio  non  risultano   risorse
disponibili a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per cui
occorre procedere alla riduzione di ulteriori finanziamenti; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
      Individuazione delle risorse da assoggettare a riduzione 
 
  1. Per l'anno 2014, il contributo delle regioni a statuto ordinario
in  termini  di  saldo   netto   da   finanziare   per   un   importo
complessivamente pari a 560 milioni di euro, ai  sensi  dell'art.  1,
commi 522-525, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  e'  realizzato,
secondo gli importi indicati nella tabella  1,  mediante  recuperi  e
riduzioni a valere sulle seguenti risorse: 
    a) fondo per lo sviluppo e la coesione, di  cui  all'art.  4  del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88,  per  un  importo  pari  a
491.324.000,00 euro; 
    b) quota di compartecipazione IVA di cui al  decreto  legislativo
18 febbraio 2000, n. 56, non destinata al finanziamento corrente  del
Servizio sanitario nazionale per  un  importo  pari  a  44.502.658,00
euro, relativamente alla regione Lazio; 
    c) somme da trasferire alle regioni per il sostegno  alle  scuole
paritarie, ai sensi dell'art. 1, comma 260, della legge  27  dicembre
2013, n. 147, per un importo pari a 24.171.009,00 euro, relativamente
alla regione Lazio; 
    d) fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione, come rifinanziato dall'art. 6, comma 4, del  decreto-legge
31 agosto 2013, n. 102 e dall'art. 1, comma 1, del  decreto-legge  28
marzo 2014, n. 47, per un importo pari a 2.333,00 euro, relativamente
alla regione Lazio. 
  2. Ciascuna regione, entro quindici giorni dall'entrata  in  vigore
del presente  decreto,  puo'  comunicare,  fermo  restando  l'importo
complessivo della  riduzione,  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale   dello   Stato
modalita' di recupero alternative rispetto a quelle indicate al comma
1.  Qualora  la  comunicazione  della  Regione  di  cui  al   periodo
precedente non pervenga  entro  il  predetto  termine,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   ragioneria
generale dello Stato provvede alle riduzioni delle risorse sulla base
di quanto previsto al comma 1. 
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede,  con  propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo per le
verifiche di competenza ed entra in vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 31 ottobre 2014 
 
                                                  Il Ministro: Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2014 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev.  n.
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