IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, di seguito «legge», e in particolare l'art. 16; Considerata la rilevanza, la qualita' e la quantita' dell'apporto dei vari attori del sistema italiano della cooperazione allo sviluppo; Decreta: Art. 1 Istituzione del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo 1. E' istituito il Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo di seguito «Consiglio», con la seguente composizione: a) Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di seguito «Ministro»; b) Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo, di seguito «Vice Ministro»; c) Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; d) Direttore generale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; e) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri; f) un rappresentante designato da ciascuno dei seguenti Ministeri: dell'interno; della difesa; dell'economia e delle finanze; dello sviluppo economico; delle politiche agricole, alimentari e forestali; dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; della salute; g) tre rappresentanti delle regioni italiane e delle province autonome di Trento e Bolzano, designati dalla Conferenza Stato-Regioni; h) un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale dei Comuni italiani; i) un rappresentante designato dalla Conferenza dei Rettori delle Universita' italiane; l) un rappresentante designato dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA; m) un rappresentante designato dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; n) otto rappresentanti concordemente designati dalle associazioni maggiormente rappresentative delle organizzazioni non governative nella cooperazione allo sviluppo; o) dodici rappresentanti delle organizzazioni della societa' civile e degli altri soggetti senza finalita' di lucro di cui all'art. 26 della legge, attivi nella cooperazione allo sviluppo, scelti in ragione della pluriennale e riconosciuta esperienza; p) sei rappresentanti dei soggetti aventi finalita' di lucro, di cui all'art. 27 della legge, scelti in ragione della loro rappresentativita' ed esperienza; q) fino a tre rappresentanti di altri soggetti attivi nella cooperazione allo sviluppo. 2. I componenti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) fanno parte del Consiglio per la durata della carica. In caso di assenza o di impedimento, i componenti di cui alle lettere c) e d) sono sostituiti dai rispettivi funzionari vicari. 3. I componenti di cui al comma 1, lettere o), p) e q) sono nominati per un triennio con decreto del Ministro. Il Ministro puo' in ogni momento con proprio decreto revocare la nomina di uno o piu' componenti di cui al presente comma. 4. I componenti diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 sono designati dall'organo competente del soggetto rappresentato e restano in carica fino a diversa designazione. Con le medesime modalita', puo' essere designato un numero di supplenti pari a quello dei componenti effettivi di cui al presente comma.