IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                        E DELLA COOPERAZIONE 
                           INTERNAZIONALE 
 
  Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, di  seguito  «legge»,  e  in
particolare l'art. 16; 
  Considerata la rilevanza, la qualita' e la  quantita'  dell'apporto
dei  vari  attori  del  sistema  italiano  della  cooperazione   allo
sviluppo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Istituzione del Consiglio nazionale 
                  per la cooperazione allo sviluppo 
 
  1. E' istituito il Consiglio nazionale  per  la  cooperazione  allo
sviluppo di seguito «Consiglio», con la seguente composizione: 
    a)  Ministro   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, di seguito «Ministro»; 
    b) Vice Ministro della cooperazione  allo  sviluppo,  di  seguito
«Vice Ministro»; 
    c) Direttore generale  per  la  cooperazione  allo  sviluppo  del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 
    d) Direttore generale dell'Agenzia italiana per  la  cooperazione
allo sviluppo; 
    e) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri; 
    f)  un  rappresentante  designato  da   ciascuno   dei   seguenti
Ministeri: dell'interno; della difesa; dell'economia e delle finanze;
dello sviluppo economico;  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali; dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare;
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; dei beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo; della salute; 
    g) tre rappresentanti delle regioni  italiane  e  delle  province
autonome  di   Trento   e   Bolzano,   designati   dalla   Conferenza
Stato-Regioni; 
    h) un rappresentante designato  dall'Associazione  Nazionale  dei
Comuni italiani; 
    i) un rappresentante designato dalla Conferenza dei Rettori delle
Universita' italiane; 
    l) un rappresentante designato dalla Cassa  Depositi  e  Prestiti
SpA; 
    m)  un  rappresentante  designato  dall'ICE  -  Agenzia  per   la
promozione  all'estero  e  l'internazionalizzazione   delle   imprese
italiane; 
    n) otto rappresentanti concordemente designati dalle associazioni
maggiormente rappresentative  delle  organizzazioni  non  governative
nella cooperazione allo sviluppo; 
    o) dodici  rappresentanti  delle  organizzazioni  della  societa'
civile e degli  altri  soggetti  senza  finalita'  di  lucro  di  cui
all'art. 26 della legge, attivi  nella  cooperazione  allo  sviluppo,
scelti in ragione della pluriennale e riconosciuta esperienza; 
    p) sei rappresentanti dei soggetti aventi finalita' di lucro,  di
cui  all'art.  27  della  legge,  scelti  in   ragione   della   loro
rappresentativita' ed esperienza; 
    q) fino a tre  rappresentanti  di  altri  soggetti  attivi  nella
cooperazione allo sviluppo. 
  2. I componenti di cui al comma 1, lettere a), b), c)  e  d)  fanno
parte del Consiglio per la durata della carica. In caso di assenza  o
di impedimento, i componenti  di  cui  alle  lettere  c)  e  d)  sono
sostituiti dai rispettivi funzionari vicari. 
  3. I componenti di cui al  comma  1,  lettere  o),  p)  e  q)  sono
nominati per un triennio con decreto del Ministro. Il  Ministro  puo'
in ogni momento con proprio decreto revocare la nomina di uno o  piu'
componenti di cui al presente comma. 
  4. I componenti diversi da quelli di  cui  ai  commi  2  e  3  sono
designati dall'organo competente del soggetto rappresentato e restano
in carica fino a diversa designazione.  Con  le  medesime  modalita',
puo' essere designato un  numero  di  supplenti  pari  a  quello  dei
componenti effettivi di cui al presente comma.