IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalita' e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonche' per assicurare la funzionalita' del Ministero dell'interno», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, ed in particolare l'art. 9; Visto il predetto art. 9, comma 1, che ha previsto l'istituzione di una commissione centrale operante presso il Ministero dell'interno per lo svolgimento delle funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti previste dalla legislazione vigente, nonche' di Commissioni tecniche territoriali per l'espletamento delle medesime funzioni consultive e di quelle prescrittive nella stessa materia previste dalla legislazione vigente; Visto il comma 2 del medesimo art. 9, secondo cui i componenti delle predette Commissioni sono competenti anche per l'accertamento della capacita' tecnica di cui all'art. 8, quarto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110; Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), ed, in particolare, gli articoli 49 e 53; Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, ed, in particolare, gli articoli 86, 88, 89, 91, 99, 101, 102 e 105, nonche' i relativi Allegati; Visto l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, recante «Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi», ed, in particolare, l'art. 8, quarto comma; Visto il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, recante «Attuazione della direttiva 2007/23/CE, relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici», ed, in particolare, l'art. 14; Visto il regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 765, del Parlamento europeo e del Consiglio, che reca norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, ed, in particolare, il relativo Capo III; Vista la decisione 9 luglio 2008, n. 768, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE; Visto l'art. 97 della Costituzione; Visto il comma 1, ultimo periodo, del richiamato art. 9 del decreto-legge n. 119 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 146 del 2014, secondo cui con decreto del Ministro dell'interno e' stabilita la composizione della Commissione centrale consultiva e delle Commissioni tecniche territoriali in materia di sostanze esplodenti, sopra citate; Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dal richiamato art. 9, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119; Decreta: Art. 1 Composizione della Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti 1. La Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti, di seguito indicata come «Commissione consultiva centrale», operante presso il Ministero dell'interno per lo svolgimento delle funzioni consultive di cui alle norme richiamate in premessa e di quelle comunque previste nella stesa materia dalla legislazione vigente, oltre al presidente, si compone di: a) due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l'altro della Polizia di Stato; b) due rappresentanti del Ministero della difesa, di cui uno dell'Arma dei carabinieri; c) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico; d) cinque rappresentanti dei settori economici interessati, su indicazioni plurime delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative designate dal Ministero dello sviluppo economico; e) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno dell'Agenzia delle Dogane e l'altro del Corpo della Guardia di Finanza; f) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; g) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; h) quattro esperti indicati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Ai lavori della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, uno o piu' esperti, su invito del presidente. 2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 3. Il presidente e i componenti della Commissione consultiva centrale sono nominati con decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, su designazione delle amministrazioni interessate. Ai fini della nomina dei componenti e' richiesta un'esperienza pluriennale certificata in tema di sostanze esplodenti, attestabile anche senza specifiche formalita' e desumibile anche dall'analisi dei curricula dei candidati, con specifico riferimento alla qualita' e quantita' delle conoscenze pregresse in materia. La predetta Commissione dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo e' nominato un supplente. 4. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo delegato dal presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i componenti supplenti. 5. La Commissione adotta un proprio regolamento interno per il suo funzionamento. Essa si riunisce su convocazione del competente ufficio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.