IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto  il  decreto-legge  22   agosto   2014,   n.   119,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  contrasto  a   fenomeni   di
illegalita' e violenza in occasione di  manifestazioni  sportive,  di
riconoscimento   della   protezione   internazionale,   nonche'   per
assicurare la funzionalita' del Ministero dell'interno»,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  17  ottobre  2014,  n.  146,  ed  in
particolare l'art. 9; 
  Visto il predetto art. 9, comma 1, che ha previsto l'istituzione di
una commissione centrale operante presso  il  Ministero  dell'interno
per lo svolgimento delle funzioni consultive in materia  di  sostanze
esplodenti  previste   dalla   legislazione   vigente,   nonche'   di
Commissioni tecniche territoriali per l'espletamento  delle  medesime
funzioni consultive e di quelle  prescrittive  nella  stessa  materia
previste dalla legislazione vigente; 
  Visto il comma 2 del medesimo art.  9,  secondo  cui  i  componenti
delle predette Commissioni sono competenti anche  per  l'accertamento
della capacita' tecnica di cui all'art. 8, quarto comma, della  legge
18 aprile 1975, n. 110; 
  Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  recante  il  Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), ed, in  particolare,
gli articoli 49 e 53; 
  Visto  il  regio  decreto  6  maggio  1940,  n.  635,  recante   il
regolamento  per  l'esecuzione  del  predetto  testo  unico,  ed,  in
particolare, gli articoli 86, 88, 89, 91, 99, 101, 102 e 105, nonche'
i relativi Allegati; 
  Visto l'art. 27 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19
marzo 1956, n. 302, recante «Norme di prevenzione degli infortuni sul
lavoro  integrative  di  quelle  generali  emanate  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; 
  Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante  «Norme  integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni
e degli esplosivi», ed, in particolare, l'art. 8, quarto comma; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  aprile  2010,  n.  58,  recante
«Attuazione della direttiva 2007/23/CE, relativa  all'immissione  sul
mercato di prodotti pirotecnici», ed, in particolare, l'art. 14; 
  Visto il regolamento (CE) 9 luglio 2008,  n.  765,  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, che reca norme in materia di  accreditamento
e vigilanza del mercato per quanto  riguarda  la  commercializzazione
dei prodotti e che abroga il regolamento  (CEE)  n.  339/93,  ed,  in
particolare, il relativo Capo III; 
  Vista la decisione 9 luglio 2008, n. 768, del Parlamento europeo  e
del Consiglio, relativa a un quadro comune per la commercializzazione
dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE; 
  Visto l'art. 97 della Costituzione; 
  Visto il comma  1,  ultimo  periodo,  del  richiamato  art.  9  del
decreto-legge n. 119 del 2014, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge  n.  146  del  2014,  secondo  cui  con  decreto  del  Ministro
dell'interno e' stabilita la composizione della Commissione  centrale
consultiva e delle Commissioni tecniche territoriali  in  materia  di
sostanze esplodenti, sopra citate; 
  Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dal  richiamato  art.
9, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
         Composizione della Commissione consultiva centrale 
                  in materia di sostanze esplodenti 
 
  1. La  Commissione  consultiva  centrale  in  materia  di  sostanze
esplodenti,  di  seguito  indicata   come   «Commissione   consultiva
centrale»,  operante  presso  il  Ministero   dell'interno   per   lo
svolgimento delle funzioni consultive di cui alle norme richiamate in
premessa e di quelle comunque  previste  nella  stesa  materia  dalla
legislazione vigente, oltre al presidente, si compone di: 
    a) due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno  del
Corpo Nazionale dei Vigili del  Fuoco  e  l'altro  della  Polizia  di
Stato; 
    b) due rappresentanti del Ministero  della  difesa,  di  cui  uno
dell'Arma dei carabinieri; 
    c) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico; 
    d) cinque rappresentanti dei settori  economici  interessati,  su
indicazioni plurime  delle  associazioni  di  categoria  maggiormente
rappresentative designate dal Ministero dello sviluppo economico; 
    e)  due  rappresentanti  del  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze, di cui uno dell'Agenzia delle Dogane  e  l'altro  del  Corpo
della Guardia di Finanza; 
    f) un rappresentante del Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali; 
    g) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare; 
    h) quattro  esperti  indicati  dal  Dipartimento  della  Pubblica
Sicurezza. 
  Ai lavori della Commissione possono partecipare, senza  diritto  di
voto, uno o piu' esperti, su invito del presidente. 
  2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario  del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 
  3. Il  presidente  e  i  componenti  della  Commissione  consultiva
centrale sono nominati con decreto del Capo della Polizia,  Direttore
Generale   della   Pubblica   Sicurezza,   su   designazione    delle
amministrazioni interessate. Ai fini della nomina dei  componenti  e'
richiesta un'esperienza pluriennale certificata in tema  di  sostanze
esplodenti,  attestabile  anche   senza   specifiche   formalita'   e
desumibile  anche  dall'analisi  dei  curricula  dei  candidati,  con
specifico riferimento alla  qualita'  e  quantita'  delle  conoscenze
pregresse in materia. La predetta Commissione dura in carica tre anni
e  i  suoi  componenti  possono  essere  riconfermati.  Per   ciascun
componente effettivo e' nominato un supplente. 
  4. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne  esercita
le funzioni il componente effettivo delegato dal presidente; in  caso
di assenza o di impedimento dei componenti  effettivi,  ne  fanno  le
veci i componenti supplenti. 
  5. La Commissione adotta un proprio regolamento interno per il  suo
funzionamento.  Essa  si  riunisce  su  convocazione  del  competente
ufficio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.