IL DIRETTORE GENERALE 
        delle politiche internazionali e dell'Unione europea 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15  gennaio  2008,  relativo  alla  definizione,  alla
designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione
delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il
regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio; 
  Visto, in particolare, l'art. 20 del  citato  regolamento  (CE)  n.
110/2008  che,  ai  fini  della   registrazione   delle   Indicazioni
geografiche stabilite,  prevede  la  presentazione  alla  Commissione
europea di una scheda  tecnica,  contenente  i  requisiti  prescritti
dall' art. 17 del medesimo regolamento; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati agricoli e dei prodotti agricoli; 
  Visto il regolamento (CE) n. 555/2008  della  Commissione,  del  27
giugno 2008, recante modalita' di applicazione del  regolamento  (CE)
n. 479/2008 del  Consiglio  relativo  all'organizzazione  comune  del
mercato vitivinicolo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n.
297, recante norme in materia di produzione e commercializzazione  di
acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori; 
  Visto il decreto  ministeriale  13  maggio  2010  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15  settembre
2010, contenente disposizioni di attuazione del regolamento  (CE)  n.
110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008,
concernente  la  definizione,  la  designazione,  la   presentazione,
l'etichettatura e la protezione delle indicazioni  geografiche  delle
bevande spiritose; 
  Vista l'istanza  di  registrazione  delle  indicazioni  geografiche
delle acquaviti di frutta del Trentino, ovvero  «Distillato  di  mele
trentino/Distillato    di    mele    del     Trentino»,     «Williams
trentino/Williams del Trentino»,  «Sliwovitz  trentino/Sliwovitz  del
Trentino»,   «Aprikot   trentino/Aprikot   del   Trentino»,   «Kirsch
trentino/Kirsch del Trentino», presentate dalla Provincia Autonoma di
Trento; 
  Verificata la conformita' della documentazione  richiesta  in  base
all'art. 4 del decreto ministeriale 13 maggio 2010; 
  Vista  l'assenza  di  opposizioni   alla   scheda   tecnica   delle
indicazioni  geografiche  delle  acquaviti  di  frutta  del  Trentino
pubblicate con  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 224 del 26 settembre 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Ai  fini  della  registrazione  comunitaria  della  indicazione
geografica, prevista all'art. 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  15  gennaio  2008,  sono
approvate le schede tecniche delle seguenti  indicazioni  geografiche
riportate nei rispettivi  allegati,  parte  integrante  del  presente
provvedimento: 
    «Distillato di mele trentino/Distillato di mele del  Trentino»  -
(Allegato «A»), 
    «Williams trentino/Williams del Trentino» - (Allegato «B»), 
    «Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino» - (Allegato «C»), 
    «Aprikot trentino/Aprikot del Trentino» - (Allegato «D»), 
    «Kirsch trentino/Kirsch del Trentino» - (Allegato «E»). 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 novembre 2014 
 
                                       Il direttore generale: Assenza