IL DIRETTORE GENERALE delle politiche internazionali e dell'Unione europea Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio; Visto, in particolare, l'art. 20 del citato regolamento (CE) n. 110/2008 che, ai fini della registrazione delle Indicazioni geografiche stabilite, prevede la presentazione alla Commissione europea di una scheda tecnica, contenente i requisiti prescritti dall' art. 17 del medesimo regolamento; Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e dei prodotti agricoli; Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori; Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010, contenente disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose; Vista l'istanza di registrazione delle indicazioni geografiche delle acquaviti di frutta del Trentino, ovvero «Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino», «Williams trentino/Williams del Trentino», «Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino», «Aprikot trentino/Aprikot del Trentino», «Kirsch trentino/Kirsch del Trentino», presentate dalla Provincia Autonoma di Trento; Verificata la conformita' della documentazione richiesta in base all'art. 4 del decreto ministeriale 13 maggio 2010; Vista l'assenza di opposizioni alla scheda tecnica delle indicazioni geografiche delle acquaviti di frutta del Trentino pubblicate con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2014; Decreta: Art. 1 1. Ai fini della registrazione comunitaria della indicazione geografica, prevista all'art. 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sono approvate le schede tecniche delle seguenti indicazioni geografiche riportate nei rispettivi allegati, parte integrante del presente provvedimento: «Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino» - (Allegato «A»), «Williams trentino/Williams del Trentino» - (Allegato «B»), «Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino» - (Allegato «C»), «Aprikot trentino/Aprikot del Trentino» - (Allegato «D»), «Kirsch trentino/Kirsch del Trentino» - (Allegato «E»). Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 novembre 2014 Il direttore generale: Assenza