IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio  2000,  n.  212,
che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito  il  Ministro  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il  potere  di
sospendere o differire il termine per  l'adempimento  degli  obblighi
tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali
ed imprevedibili; 
  Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
con il quale e' stato istituito il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri
del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica  e  delle
finanze; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23  ottobre  2014,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2014, n. 253,  con
la quale e' stato dichiarato lo stato di  emergenza  per  gli  eventi
meteorologici dei giorni 19 e 20 settembre, che hanno interessato  le
province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato; 
  Visto   l'elenco   dei   comuni   colpiti   dai   predetti   eventi
metereologici, trasmesso dall'Ufficio di segreteria del Consiglio dei
ministri con nota prot. USCM/105/U/2014 del 28 ottobre 2014; 
  Fatti salvi ulteriori rilievi e ricognizioni che potranno dar luogo
alla modifica dell'elenco stesso; 
  Considerato che tali eventi hanno determinato una grave  situazione
di  pericolo,  danneggiamenti  ad  edifici  pubblici  e  privati,   a
strutture ed infrastrutture e danni a beni mobili, determinando forti
disagi alla popolazione interessata; 
  Ritenuta la necessita' di esercitare il potere previsto dal  citato
articolo 9, comma 2, della  legge  n.  212  del  2000  a  favore  dei
contribuenti colpiti dai predetti eventi alluvionali, con riferimento
a tutti i comuni individuati nel predetto elenco. 
 
                               Decreta 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nei confronti  delle  persone  fisiche,  anche  in  qualita'  di
sostituti d'imposta, che alla  data  del  19  e  20  settembre  2014,
avevano la residenza ovvero la  sede  operativa  nel  territorio  dei
comuni di cui  all'elenco  riportato  nell'allegato  A)  al  presente
decreto, sono sospesi i termini dei versamenti  e  degli  adempimenti
tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di  pagamento  emesse
dagli  agenti  della  riscossione,  nonche'   dagli   atti   previsti
dall'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito
con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  scadenti  nel
periodo compreso tra il 19 settembre e il 20 dicembre 2014. Non si fa
luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano,  altresi',  nei
confronti dei soggetti, anche  in  qualita'  di  sostituti  d'imposta
diversi dalle persone fisiche,  aventi  la  sede  legale  o  la  sede
operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1. 
  3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute le
quali devono essere operate e versate  dai  sostituti  d'imposta.  In
caso di impossibilita' dei sostituti ad effettuare i versamenti delle
predette ritenute nei termini previsti, e' applicabile l'articolo  6,
comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
  4. Con  successivo  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  sono  stabilite  le   modalita'   di   effettuazione   degli
adempimenti e dei versamenti di cui al comma 1. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 5 dicembre 2014 
 
                                                  Il Ministro: Padoan