IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  "Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59, concernente "Regolamento di organizzazione  del
Ministero  della  salute",  ed  in  particolare  l'art.  19,  recante
"Disposizioni transitorie e finali"; 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente "Modifica  degli
articoli 242, 243, 247,  250  e  262  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari  e  delle  bevande",  e  successive   modifiche,   ed   in
particolare l'art. 6; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli  articoli
115, recante " Ripartizione delle competenze" e l'art.  119,  recante
"Autorizzazioni"; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
"Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  "Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti",   e
successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
"Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi", e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio, e successive modifiche; 
  Vista la domanda presentata in data  30  luglio  2014  dall'impresa
Certiplant NV, con sede legale in Lichtenberglaan  2045  B-3800  Sint
Truiden - Belgio, intesa ad ottenere l'autorizzazione  all'immissione
in  commercio  del   prodotto   fitosanitario   denominato   Dragoon,
contenente  la  sostanza  attiva  diquat,  uguale  al   prodotto   di
riferimento denominato Reglone W registrato al n. 0630  con  D.D.  in
data 23 marzo 1976, modificato successivamente  con  decreti  di  cui
l'ultimo in data 26 settembre 2011, dell'Impresa Syngenta Italia SpA; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  di  riferimento  e'  stato
ri-registrato in conformita' all'Allegato III del decreto legislativo
194/95 e valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato  VI
sulla base del dossier A1412A; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che il prodotto e' uguale al citato  prodotto
di riferimento Reglone W registrato al n. 0630; 
  Rilevato  altresi'  che  esiste  legittimo  accordo  tra  l'Impresa
Certiplant NV, con sede legale in Lichtenberglaan  2045  B-3800  Sint
Truiden - Belgio, e l'Impresa titolare del prodotto di riferimento; 
  Considerato  pertanto  che  non  e'  richiesto  il   parere   della
Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di  cui  all'art.
20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto il decreto ministeriale del 20 novembre 2001  di  recepimento
della direttiva 2001/21/CE  relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva diquat nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95; 
  Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 2010  di  recepimento
della direttiva 2010/77/UE della Commissione che proroga la  scadenza
dell'iscrizione della sostanza attiva diquat in Allegato I fino al 31
dicembre 2015; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
Reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione
ora e' considerata approvata ai  sensi  del  suddetto  Regolamento  e
riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  Ritenuto  di  limitare  la  validita'  dell'autorizzazione  al   31
dicembre 2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28
settembre 2012 concernente "Rideterminazione delle  tariffe  relative
all'immissione in commercio dei  prodotti  fitosanitari  a  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a  richiesta,  in  attuazione  del
Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio". 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al  31  dicembre
2015, l'impresa Certiplant NV, con  sede  legale  in  Lichtenberglaan
2045 B-3800 Sint Truiden - Belgio, e'  autorizzata  ad  immettere  in
commercio  il  prodotto  fitosanitario  denominato  DRAGOON  con   la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da L 1 - 5 - 10 - 20. 
  Il  prodotto  e'  preparato  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera: 
    Syngenta Chemicals BV, Rue De Tyberchamps 37, 7180  -  Seneffe  -
Belgio. 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 16154. 
  L'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il  prodotto
fitosanitario deve essere posto in  commercio,  e'  corrispondente  a
quella proposta dall'Impresa titolare per il prodotto di riferimento,
adeguata per la classificazione alle  condizioni  previste  dal  Reg.
1272/2008, secondo quanto indicato nel Comunicato del Ministero della
salute del 14 gennaio 2014. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
    Roma, 16 ottobre 2014 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco