IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  che
attribuisce al  Ministro  delle  finanze,  sentito  il  Ministro  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il  potere  di
sospendere o differire il termine per  l'adempimento  degli  obblighi
tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali
ed imprevedibili; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con
il quale e'  stato  istituito  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri
del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica  e  delle
finanze; 
  Visto il proprio decreto 20 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2014, che,  a  seguito  degli  eventi
meteorologici del  10-14  ottobre  avvenuti  nelle  regioni  Liguria,
Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Friuli-Venezia Giulia,  ha
sospeso i termini  dei  versamenti  e  degli  adempimenti  tributari,
scadenti nel periodo compreso  tra  il  10  ottobre  2014  ed  il  20
dicembre 2014; 
  Visto  il  proprio  decreto  1°  dicembre  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del  2  dicembre  2014,  che  ha  integrato
l'elenco allegato al decreto 20 ottobre 2014; 
  Visto il proprio decreto 5 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 287 dell'11 dicembre 2014, che, a seguito  degli  eventi
meteorologici dal 1° al 6 settembre 2014 avvenuti nella provincia  di
Foggia, ha sospeso i  termini  dei  versamenti  e  degli  adempimenti
tributari, scadenti nel periodo compreso tra il 1° settembre e il  20
dicembre 2014; 
  Visto il proprio decreto 5 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 287 dell'11 dicembre 2014, che, a seguito  degli  eventi
meteorologici del 19 e  20  settembre  2014  avvenuti  nella  regione
Toscana, ha sospeso i termini  dei  versamenti  e  degli  adempimenti
tributari, scadenti nel periodo compreso tra il 19 settembre e il  20
dicembre 2014; 
  Visto l'articolo 1, comma 4, dei propri decreti 20 ottobre  2014, 5
dicembre 2014 e 5  dicembre  2014  che  prevede  che  con  successivo
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite  le
modalita'  di  effettuazione  degli  adempimenti  e  dei   versamenti
tributari; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Gli adempimenti ed  i  versamenti  tributari  non  eseguiti  per
effetto della sospensione prevista  dai  propri  decreti  20  ottobre
2014, 1º dicembre 2014 e 5 dicembre 2014, richiamati  nelle  premesse
al presente decreto, sono effettuati, in unica  soluzione,  entro  la
data del 22 dicembre 2014. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 12 dicembre 2014 
 
                                                  Il Ministro: Padoan