IL DIRETTORE GENERALE 
           della sanita' animale e dei farmaci veterinari 
 
  Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato  con  R.D.  27
luglio 1934, n. 1265; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833; 
  Visto articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  e
ss.mm.; 
  Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, e in particolare l'art. 2; 
  Visto il decreto del Ministro della  sanita'  di  concerto  con  il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 luglio 1989,  n.  298  e
ss.mm.; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 13 febbraio 2003 con  il
quale e'  stato  istituito  il  Centro  di  referenza  nazionale  per
l'apicoltura presso  l'Istituto  zooprofilattico  sperimentale  delle
Venezie; 
  Vista   la   legge   24   dicembre   2004,   n.   313   "Disciplina
dell'apicoltura"; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute  del  20  aprile  2004,
recante  "Norme  per  la  profilassi  dell'Aethina   tumida   e   del
Tropilaelaps spp" che ha disposto che "All'elenco  delle  malattie  a
carattere infettivo e diffusivo previste dall'art.  1,  primo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.  320,
sono aggiunte  le  infestazioni  parassitarie  da  Aethina  tumida  e
Tropilaelaps spp"; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  del  7  marzo  2008,
recante "Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di  lotta  ed
emergenza contro  le  malattie  animali  e  dell'Unita'  centrale  di
crisi"; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro  delle  politiche
agricole  4  dicembre  2009  recante  "Disposizioni  per   l'anagrafe
apistica nazionale"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013,
n. 44, concernente "Regolamento  recante  il  riordino  degli  organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4,  della  legge  4  novembre
2010 n. 183" ed, in particolare, l'art. 10 "Centro nazionale di lotta
ed emergenza contro malattie animali"; 
  Rilevato che in data 12  settembre  2014  il  Centro  di  referenza
nazionale  per   l'apicoltura   presso   l'Istituto   zooprofilattico
sperimentale delle Venezie ha confermato,  per  la  prima  volta  sul
territorio nazionale, il ritrovamento del coleottero  Aethina  Tumida
in nuclei di api posti nel Comune di Gioia  Tauro,  in  provincia  di
Reggio Calabria; 
  Vista la nota della Direzione generale della sanita' animale e  dei
farmaci veterinari del Ministero della salute prot. n. 18842  del  12
settembre 2014 con  la  quale,  tra  le  misure  disposte,  e'  stata
prevista la distruzione degli apiari  nei  quali  e'  stata  rilevata
l'infestazione da Aethina tumida; 
  Considerato che la Regione Calabria,  con  decreto  del  Presidente
della Giunta regionale n. 94 del 19 settembre 2014, ha disposto,  tra
l'altro, nel caso di rilevamento di adulti  o  di  stadi  larvali  di
Aethina  tumida,  la  chiusura  di  tutte  le  aperture  delle  arnie
dell'apiario infestato, il sequestro e la distruzione dell'apiario  e
la contestuale bonifica del terreno; 
  Vista la nota della Direzione generale della sanita' animale e  dei
farmaci veterinari del Ministero della salute prot. n.  20069  del  1
ottobre 2014 con la quale e' stato  disposto  un  Protocollo  per  il
controllo ufficiale degli alveari al fine  di  stabilire  l'eventuale
infestazione da Aethina tumida  su  tutto  il  territorio  nazionale,
nonche' sono stati stabiliti i criteri per l'attuazione di  un  piano
di sorveglianza negli apiari che hanno avuto contatti a rischio; 
  Vista la nota della Direzione generale della sanita' animale e  dei
farmaci veterinari del Ministero della salute prot. n.  23341  del  7
novembre 2014 con la quale, in considerazione della conferma da parte
del Centro di referenza nazionale per l'apicoltura presso  l'Istituto
zooprofilattico sperimentale delle Venezie  di  presenza  di  Aethina
tumida in Provincia di Siracusa, e'  stata  disposta  la  distruzione
dell'apiario infestato e l'esecuzione delle attivita' di sorveglianza
nelle aree circostanti; 
  Rilevato che allo stato attuale, nelle  more  della  individuazione
della prevalenza della infestazione nonche' della  disponibilita'  di
misure alternative di contenimento, l'unico mezzo per contrastare  la
diffusione della infestazione, e quindi  perseguirne  l'eradicazione,
e' la distruzione  degli  apiari  riscontrati  infestati  da  Aethina
tumida dalla Autorita' competente; 
  Considerato che,  a  seguito  dell'effettuazione  delle  azioni  di
eradicazione deve essere garantita l'erogazione  di  indennizzi  agli
allevatori; 
  Visto il parere della Direzione strategica del Centro nazionale  di
lotta ed emergenza contro le malattie animali  espresso  in  data  18
novembre 2014; 
 
                             Si dispone 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  provvedimento   dispone   misure   nazionali   di
eradicazione nei confronti della infestazione da Aethina tumida negli
apiari,  nelle  more  della  individuazione  della  prevalenza  della
infestazione  e  della  disponibilita'  di  misure   alternative   di
contenimento. 
  2. A seguito della conferma di infestazione da Aethina  tumida,  in
una Regione o Provincia autonoma, si deve provvedere alla distruzione
di tutti gli alveari presenti nell'apiario,  dei  nuclei,  delle  api
regine o di qualsivoglia materiale biologico in  grado  di  veicolare
uova, larve o adulti di Aethina tumida.