IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il comma 1 dell'art. 25 del decreto-legge  n.  91  del  2014,
convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116  (nel
seguito decreto-legge n. 91 del 2014) il quale dispone che gli  oneri
sostenuti dal Gestore  dei  Servizi  Energetici  -  GSE  S.p.A.  (nel
seguito GSE ) per lo svolgimento  delle  attivita'  di  gestione,  di
verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di
sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attivita', ivi
incluse quelle in corso,  con  esclusione  degli  impianti  destinati
all'autoconsumo entro i 3 kW; 
  Visto il comma 2 dell'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014,  in
base al quale, con cadenza triennale, il GSE, sulla base  dei  costi,
della programmazione e delle  previsioni  di  sviluppo  delle  citate
attivita', propone al Ministro  dello  sviluppo  economico  l'entita'
delle tariffe per le medesime attivita' e le  relative  modalita'  di
pagamento, da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015 e valide  per
un triennio; 
  Visto il comma 3 dell'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014,  il
quale dispone che con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
e' approvata la proposta di tariffe; 
  Vista la proposta presentata dal GSE il 21 agosto 2014; 
  Considerato che, successivamente al ricevimento della proposta  del
GSE, vi e' stata una interlocuzione tra lo stesso GSE  e  gli  uffici
del Ministero, con la quale sono stati approfonditi  diversi  aspetti
relativi alla suddetta proposta; 
  Considerato che la proposta del GSE e' basata, per  quanto  attiene
ai costi, sulle modalita' di  attribuzione  e  contabilizzazione  dei
medesimi  costi  stabilite  dalla  deliberazione  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas n. 163/2013/R/com; 
  Visto che, sulla base delle predette modalita'  di  attribuzione  e
contabilizzazione  dei  costi,  sono  state  individuate   attivita',
oggetto di separata rendicontazione contabile e  di  aggiornamento  a
fronte di nuove funzioni o competenze affidate al  GSE  da  specifici
provvedimenti normativi e regolatori: 
    - Incentivazioni alla produzione elettrica da  fonte  rinnovabile
(fotovoltaico;  fonti  rinnovabili  elettriche   non   fotovoltaiche;
incentivazione Cip 6/92; scambio sul posto; ritiro dedicato; Garanzie
di origine); 
    - Energia termica ed efficienza energetica (titoli di  efficienza
energetica, certificati bianchi da cogenerazione ad alto  rendimento;
conto termico); 
    - Fonti rinnovabili nei trasporti e biocarburanti. 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  16  ottobre
2014 recante approvazione delle modalita' operative per  l'erogazione
da parte del GSE delle tariffe incentivanti per  l'energia  elettrica
prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell'art. 26,  comma
2, del decreto-legge n. 91 del 2014; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  6  luglio
2012 di attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28, recante incentivazione della produzione di  energia  elettrica
da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11  dicembre
2013 recante oneri gestionali e relative modalita' di  versamento  al
GSE per l'effettuazione delle competenze operative  e  gestionali  in
materia di biocarburanti, ai sensi dell'art. 33, comma 5-sexies,  del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  10  ottobre
2014 recante aggiornamento delle  condizioni,  dei  criteri  e  delle
modalita' di attuazione dell'obbligo  di  immissione  in  consumo  di
biocarburanti compresi quelli avanzati; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  5  dicembre
2013 recante modalita' di incentivazione del biometano immesso  nella
rete del gas naturale; 
  Ritenuto di dover ricomprendere tra le attivita' per le quali trova
applicazione quanto previsto dall'art. 25 del decreto-legge n. 91 del
2014 anche le seguenti ulteriori attivita' (per le quali  il  GSE  e'
tenuto ad applicare le modalita' contabili di cui alla  deliberazione
n. 163/2013/R/com), di cui  e'  previsto  lo  sviluppo  nel  triennio
2015-17: 
    - Incentivazione  del  biometano,  sulla  base  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013  recante  modalita'
di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale; 
    - Qualificazione dei sistemi efficienti di utenza  (Seu),  e  dei
sistemi  esistenti  equivalente  ai  sistemi  efficienti  di   utenza
(Seeseu), ai sensi dell'art. 24, comma 24.4, dell'Allegato A  di  cui
alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n.
578/2013/R/eel "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas per la regolazione dei sistemi  semplici
di  produzione  e  consumo",  anche  alla  luce  di  quanto  previsto
dall'art. 24 del decreto-legge n. 91 del 2014; 
  Ritenuto che rientrino nella fattispecie di  cui  all'art.  25  del
decreto-legge n. 91 del 2014, come attivita' da programmare e di  cui
e' prevedibile lo  sviluppo  nel  triennio  2015-17,  anche  i  nuovi
compiti affidati al GSE da provvedimenti normativi e  regolatori  che
ampliano il quadro delle attivita' svolte  dal  GSE  all'interno  dei
comparti sopra indicati, e in particolare: 
    - implementazione delle attivita' afferenti all'aggiornamento dei
meccanismi dei titoli di efficienza energetica e del  conto  termico,
alla  promozione  dell'efficienza  energetica,   nonche'   a   talune
previsioni  del  decreto  legislativo  4  luglio  2014,  n.  102,  di
attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica; 
    - implementazione delle  attivita'  connesse  alla  rimodulazione
degli incentivi per l'energia prodotta da impianti  fotovoltaici,  ai
sensi dell'art. 26 del decreto-legge n. 91 del 2014; 
    - implementazione delle  attivita'  connesse  alla  rimodulazione
degli incentivi per l'energia prodotta da fonti  rinnovabili  diverse
dal fotovoltaico di cui al decreto ministeriale 6  novembre  2014  di
attuazione dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre  2013,
n. 145, convertito con modificazioni, in legge 21 febbraio  2014,  n.
9; 
    - effettuazione delle attivita' relative alle nuove modalita'  di
erogazione  delle  tariffe  incentivanti  per   l'energia   elettrica
prodotta da impianti fotovoltaici, previste dal decreto  ministeriale
16 ottobre 2014, attuativo dell'art. 26, comma 2,  del  decreto-legge
n. 91 del 2014; 
    - potenziamento delle attivita' per la gestione dello scambio sul
posto, a seguito dell'incremento da 200 kW a  500  kW  della  potenza
massima degli impianti ammessi a operare in tale regime e delle altre
pertinenti disposizioni di cui all'articolo; 
    -    sviluppo    delle    attivita'    connesse    all'evoluzione
dell'incentivazione delle fonti rinnovabili  elettriche  diverse  dal
fotovoltaico,  prevista  dal  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 6 luglio 2012, anche alla luce  della  Comunicazione  della
Commissione Europea (2014/C 200/01) "Disciplina in materia  di  aiuti
di stato a favore dell'ambiente e dell'energia"; 
    - gestione delle attivita' derivanti dalla disciplina sui rifiuti
di apparecchiature elettriche  ed  elettroniche  (RAEE),  di  cui  al
decreto legislativo 14  marzo  2014,  n.  49,  di  recepimento  della
Direttiva 2012/19/UE; 
    - espletamento delle attivita' derivanti  dalla  revisione  della
disciplina   del   dispacciamento   delle   fonti   rinnovabili   non
programmabili di cui alla deliberazione dell'Autorita' per  l'energia
elettrica il gas e il sistema idrico 522/2014/R/eel e per la gestione
dei meccanismi di incentivazione e di ritiro  dedicato  in  relazione
alla gestione integrata di impianti  di  produzione  con  sistemi  di
accumulo di cui alla Delibera 574/2014/R/eel; 
    -  gestione  delle  attivita'  derivanti  dalla  conversione  del
diritto al riconoscimento  dei  certificati  verdi  in  incentivo  da
riconoscere  sulla  produzione  netta  incentivata,   in   attuazione
dell'art. 19 del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012; 
    - potenziamento delle attivita' di verifica e controllo,  di  cui
all'art.  42  del  decreto  legislativo  n.  28  del  2011,  inerenti
all'erogazione degli incentivi  alle  fonti  rinnovabili  elettriche,
alla  produzione  di  energia  termica   da   fonti   rinnovabili   e
all'efficienza energetica, tenuto  conto,  per  quanto  riguarda  gli
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014; 
    - svolgimento di ulteriori attivita'  finalizzate  alla  gestione
delle risoluzioni delle convenzioni Cip 6/92, tenuto conto  che,  con
decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  8  agosto  2014,  il
termine  finale  di  presentazione  delle  istanze   di   risoluzione
anticipata  delle  predette  convenzioni  e'  stato  fissato  al   30
settembre 2015; 
    -  incremento  delle  attivita'  funzionali  alle  verifiche   di
sostenibilita' dei biocarburanti, ai sensi del decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  23  gennaio
2012 e successive modifiche e integrazioni; 
    -  accresciuta  varieta'  di  biocarburanti  che  possono  essere
utilizzati per la copertura delle quote di obbligo di  immissione  in
consumo; 
  Ritenuto che rientrino nella fattispecie di  cui  all'art.  25  del
decreto-legge n. 91 del 2014 anche le istruttorie svolte dal  GSE  su
specifiche istanze dei beneficiari dei meccanismi di incentivazione e
di sostegno, aventi ad oggetto modifiche sugli impianti  o  modifiche
amministrative; 
  Ritenuto che, in base a quanto disposto al comma 1 dell'art. 25 del
decreto-legge n. 91 del 2014 e fatti salvi gli oneri per la  gestione
del conto termico per  le  ragioni  appresso  indicate,  i  costi  di
ciascuna delle attivita' del GSE oggetto di rendicontazione contabile
con le modalita' di cui alla deliberazione n. 163/2013/R/com, nonche'
i costi delle sopra citate attivita' di gestione degli  incentivi  al
biometano, della qualifica di Seu e Seeseu e delle istruttorie svolte
dal GSE su specifiche  istanze  dei  beneficiari  dei  meccanismi  di
incentivazione e di sostegno debbano essere allocati  sui  rispettivi
beneficiari dei predetti meccanismi, evitando sussidi incrociati; 
  Ritenuto di dover condividere le modalita' di  contabilizzazione  e
attribuzione  dei  costi  attuate  dal  GSE  ai  sensi  della  citata
deliberazione n. 163/2013/R/com, nonche' le previsioni di  costo  per
la gestione delle attivita', come individuate nell'allegato 1; 
  Considerato che il GSE, nello svolgimento della propria funzione di
gestore di meccanismi di incentivazione e di sostegno pubblici,  deve
disporre della possibilita' di consolidare  gli  strumenti,  ad  oggi
implementati per la gestione dei  predetti  meccanismi,  al  fine  di
adeguarne le prestazioni ai compiti ad esso affidati e  di  garantire
il costante controllo di tutte le fasi  costitutive  il  processo  di
erogazione degli incentivi medesimi, ivi incluso,  ove  previsto,  il
post-esercizio; 
  Considerato  che,  ai  sensi  del  comma   1   dell'art.   25   del
decreto-legge n. 91 del 2014, gli impianti destinati  all'autoconsumo
entro i 3 kW non sono tenuti  al  pagamento  dei  relativi  oneri  di
gestione, di verifica e di  controllo,  e  che  in  tale  fattispecie
possono essere fatti ricadere tutti gli impianti di potenza fino a  3
kW, che nella quasi totalita' utilizzano  per  autoconsumo  l'energia
prodotta in quanto operanti in regime di scambio sul posto; 
  Considerato che gli oneri sostenuti dal GSE  per  la  gestione  del
conto  termico  non  possono   essere   interamente   attribuiti   ai
beneficiari degli incentivi in quanto si tratta di attivita'  avviata
di recente, comprendente dunque costi propri della fase di avviamento
che,  qualora  interamente  attribuiti  ai  beneficiari,  i  medesimi
beneficiari dovrebbero corrispondere al GSE una tariffa molto elevata
rispetto all'incentivo ricevuto; 
  Ritenuto che le modalita' di attribuzione dei costi di gestione  ai
beneficiari  dei  meccanismi  di   incentivazione   e   sostegno,   e
conseguentemente le modalita' di determinazione delle tariffe di  cui
al comma 2 dell'art. 25 del decreto-legge n.  91  del  2014,  debbano
essere appropriatamente differenziati  in  ragione  del  comparto  di
attivita', allo scopo di assicurare semplicita' e prevedibilita'  dei
flussi, sia per il GSE che per i beneficiari; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
      Approvazione delle tariffe e delle modalita' di pagamento 
 
  1. Ai sensi dell'art. 25, comma 3,  del  decreto-legge  n.  91  del
2014,  sono  approvate  le  tariffe  per  la  copertura  degli  oneri
sostenuti dal GSE per lo svolgimento  delle  attivita'  di  gestione,
verifica e controllo, inerenti i meccanismi di  incentivazione  e  di
sostegno, di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del
presente decreto. 
  2. Le modalita' di pagamento delle tariffe di cui al comma  1  sono
precisate nell'allegato 1. 
  3. Le tariffe di cui al comma 1 si applicano  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017 e comunque  restano  confermate
fino a successivo aggiornamento con decreto ministeriale. 
  4. Qualora, nel periodo 2015-2017, intervengano modifiche al quadro
normativo e regolatorio inerenti i comparti oggetto delle tariffe  di
cui all'allegato 1, che comportino significativi costi aggiuntivi  in
capo al GSE, le tariffe di cui al comma 1 potranno essere  aggiornate
con le medesime modalita' previste dall'articolo 25 del decreto-legge
n. 91 del 2014. 
  5. Qualora, nel periodo 2015-2017, intervengano modifiche al quadro
normativo e regolatorio che attribuiscano ulteriori compiti al GSE in
materia di gestione di meccanismi di incentivazione  e  sostegno,  le
tariffe in capo ai relativi beneficiari saranno definite con apposito
provvedimento emanato con le  modalita'  previste  dall'art.  25  del
decreto-legge n. 91 del 2014.