LA COMMISSIONE 
 
  Su proposta del Presidente, adotta la seguente delibera: 
  Premesso: 
    1. che,  al  fine  di  realizzare  un  equo  contemperamento  tra
l'esercizio del diritto di sciopero e  i  diritti  costituzionalmente
rilevanti della persona, e nella prospettiva di un potenziamento  dei
poteri di prevenzione e mediazione della  Commissione,  la  legge  11
aprile 2000, n. 83, ha rafforzato il ruolo dell'Autorita' all'interno
delle dinamiche del  conflitto,  ove  lo  stesso  non  trovi  la  sua
naturale definizione nell'ambito della normale dialettica sindacale; 
    2. che, secondo il vigente impianto normativo, il confronto e  il
negoziato fra le parti sociali costituiscono gli strumenti prioritari
per la composizione del conflitto collettivo, tanto piu' auspicabili,
quanto piu'  e'  forte,  in  caso  di  astensione  dalle  prestazioni
lavorative,   il   rischio   di    gravi    lesioni    dei    diritti
costituzionalmente garantiti della persona; 
  Considerato: 
    1. che l'art. 13, comma 1, lettera c), della  legge  n.  146  del
1990,  e  successive  modificazioni,  prevede  che   la   Commissione
"ricevuta la comunicazione di cui all'art. 2, comma 1, puo'  assumere
informazioni  o  convocare  le  parti  in  apposite  audizioni,   per
verificare se sono stati esperiti i tentativi di conciliazione  e  se
vi sono le condizioni per una composizione della controversia, e  nel
caso di conflitti di particolare rilievo nazionale puo' invitare, con
apposita delibera, i soggetti che  hanno  proclamato  lo  sciopero  a
differire la data dell'astensione dal lavoro per il tempo  necessario
a consentire un ulteriore tentativo di mediazione"; 
    2. che la disposizione di cui sopra consente alla Commissione  di
attivare non soltanto un potere di verifica  in  ordine  all'avvenuto
adempimento degli obblighi procedurali di natura preventiva,  dettati
dalla disciplina in vigore,  ma  anche,  e  soprattutto,  un'indagine
rivolta  ad  accertare  l'esistenza  di  possibili  spazi   per   una
composizione della vertenza, attraverso l'assunzione di  informazioni
e/o la convocazione delle parti in apposite audizioni; 
    3. che la lettera e) dell'art. 13 attribuisce alla Commissione un
efficace  strumento  di  conoscenza  delle  ragioni   del   conflitto
collettivo, nonche'  incisivi  poteri  d'impulso,  in  considerazione
della sua posizione terza  nell'ambito  delle  relazioni  industriali
relative al settore dei servizi pubblici essenziali; 
  Ravvisata  la   necessita'   di   contribuire   a   migliorare   il
funzionamento e l'effettivita' del sistema di relazioni  industriali,
in un'ottica di prevenzione dei conflitti di particolare rilievo, per
i quali la Commissione  ritenga  che  sussista  ancora  un  oggettivo
margine di composizione della vertenza; 
  Ritiene che, nel quadro delle disposizioni  dettate  dall'art.  13,
comma 1, lettera c), della  legge  n.  146  del  1990,  e  successive
modificazioni, sia consentito alla Commissione, in sede di  audizione
delle parti,  previo  accertamento  della  sussistenza  di  ulteriori
margini compositivi, formulare  una  proposta  di  risoluzione  della
controversia.  Nel  rispetto  del  principio   costituzionale   della
liberta' sindacale, tale proposta non avra' carattere vincolante  per
le parti, salvo nel caso in cui esse,  aderendovi  espressamente,  la
facciano propria, conferendole i  caratteri  di  un  vero  e  proprio
accordo transattivo concluso dinanzi ad  un'autorita'  amministrativa
indipendente. In tale evenienza, lo stesso  accordo  avra'  efficacia
obbligatoria tra le  parti  sociali  e,  al  pari  di  altri  accordi
collettivi,  potra'  essere  fatto  valere  dinanzi  alle   autorita'
giurisdizionali competenti in caso di eventuale inadempimento; 
  Ritiene, inoltre, di precisare che la mancata partecipazione, senza
giustificato motivo, al procedimento di  composizione  del  conflitto
promosso dalla  Commissione,  nonche'  la  mancata  attuazione  della
proposta di risoluzione della controversia,  ratificata  dalle  parti
sociali,  puo'  essere  oggetto  di  un  autonomo   procedimento   di
valutazione del comportamento dei soggetti  coinvolti,  coerentemente
con quanto previsto dalle lettere h) ed i)  dell'art.  13,  comma  1,
della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
 
                               Dispone 
 
la pubblicazione della presente  delibera  sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e sul sito Internet della Commissione. 
    Roma, 15 dicembre 2014 
 
                                                Il Presidente: Alesse