Per il regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita  della
specialita' medicinale Vibativ (telavancina cloridrato) - autorizzata
con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con  la
decisione del 2 settembre 2011 ed inserita nel  registro  comunitario
dei medicinali con i numeri: 
      EU/1/11/705/001 250 mg - polvere per concentrato per  soluzione
per infusione - uso  endovenoso  -  flaconcino  (vetro)  30  ml  -  1
flaconcino; 
      EU/1/11/705/002 750 mg - polvere per concentrato per  soluzione
per infusione - uso  endovenoso  -  flaconcino  (vetro)  50  ml  -  1
flaconcino. 
      Titolare A.I.C.: Clinigen Healthcare Limited. 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato come  modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  Registro  "Visti
Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  "Interventi
correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante "Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica",  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping"; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Visto il Regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale, serie generale  n.  227  del  29  settembre  2006
concernente  "Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata"; 
  Vista  la  domanda  con  la  quale   la   ditta   ha   chiesto   la
classificazione, ai fini della rimborsabilita'; 
  Visto il parere della Commissione  consultiva  tecnico  scientifica
nella seduta del 21 ottobre 2014; 
  Considerato che per la corretta gestione  delle  varie  fasi  della
distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito  un
numero di identificazione nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC 
 
  Alla specialita' medicinale VIBATIV (telavancina cloridrato)  nelle
confezioni  indicate  vengono  attribuiti  i   seguenti   numeri   di
identificazione nazionale: 
  Confezioni: 
    250 mg - polvere per concentrato per soluzione  per  infusione  -
uso endovenoso - flaconcino (vetro) 30 ml - 1  flaconcino  -  AIC  n.
043539016/E (in base 10) 19JQL8 (in base 32); 
    750 mg - polvere per concentrato per soluzione  per  infusione  -
uso endovenoso - flaconcino (vetro) 50 ml - 1  flaconcino  -  AIC  n.
043539028/E (in base 10) 19JQLN (in base 32). 
  Indicazioni terapeutiche: Vibativ e' indicato per il trattamento di
pazienti adulti con polmonite nosocomiale (NP) compresa la  polmonite
associata a ventilazione meccanica, quando sia  nota  o  sospetta  la
causa da Staphylococcus aureus meticillino-resistente (MRSA). 
  Vibativ deve essere utilizzato solo in situazioni in cui sia noto o
sospetto che non vi siano altre alternative valide. 
  Devono essere prese  in  considerazione  le  linee-guida  ufficiali
sull'uso appropriato di medicinali antibatterici.