IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 2, lett. d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il quale prevede che con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile sono definite le procedure per la ricognizione, tra gli altri, dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2014 con la quale e' stato dichiarato, fino al 9 luglio 2014, lo stato di emergenza in conseguenza del significativo incremento del movimento franoso che, dal 19 aprile 2013, interessa il versante nord-occidentale del Mont de la Saxe nel territorio nel comune di Courmayeur nella regione Autonoma Valle d'Aosta e sono stati stanziati 11,55 milioni di euro a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014 con la quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato di ulteriori 180 giorni; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 30 gennaio 2014, n. 143, adottata per fronteggiare il contesto di criticita' in rassegna ed, in particolare, l'articolo 2, con il quale e' stato impegnato il 70% dello stanziamento di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2014 sopra citata; Considerato che il predetto fenomeno gravitativo nel periodo dal 19 maggio al 24 giugno 2013 ha comportato l'evacuazione di circa 100 abitanti delle frazioni di La Palud e di Entreves e della Val Ferret, il ripetuto blocco dell'intera circolazione nella stessa Valle, con gravi danni economici alle attivita' turistiche, nonche' il preallarme per la circolazione internazionale da e per il traforo del Monte Bianco; Considerato, altresi', che tale movimento ha conosciuto, dalla fine del mese di marzo 2014, un ulteriore significativo incremento comportando rinnovate interruzioni stradali, nonche' l'ulteriore evacuazione di 80 residenti nel periodo dall'8 aprile al 5 maggio 2014; Considerato che a seguito della completa ricognizione dei danni sul territorio, non sono stati riscontrati danni al patrimonio pubblico e privato, nonche' danni diretti alle attivita' economiche e produttive, ma solo danni indiretti subiti dalle imprese per la sospensione dell'attivita'; Ritenuto, pertanto, necessario definire, ai sensi del sopra citato articolo 5, comma 2, lett. d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le procedure per la ricognizione dei danni indiretti subiti dalle attivita' economiche e produttive strettamente conseguenti ai predetti accadimenti; Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore (de minimis); Vista la nota del Commissario delegato del 12 giugno 2014; Acquisita l'intesa della Regione Autonoma Valle d'Aosta; Dispone: Art. 1 Attivita' economiche e produttive 1. Il Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 30 gennaio 2014, n. 143, e' nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attivita' di ricognizione dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per effetto delle interruzioni stradali e delle evacuazioni delle frazioni di La Palud e di Entreves del Comune di Courmayeur e del blocco della circolazione nella Val Ferret. 2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della sopra citata ordinanza n. 143/2014, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, provvede all'attivita' di raccolta, controllo, omogeneizzazione dei dati nonche' al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'articolo 2. 3. L'attivita' di ricognizione di cui al comma 1 comprende: a) la determinazione dei giorni di sospensione dell'attivita' derivante dagli accadimenti di cui in premessa; b) la verifica dell'eventuale concessione di contributi nei due anni precedenti per la valutazione della disponibilita' residua sul massimale individuale dell'impresa in regime de minimis; c) la quantificazione del danno economico conseguente alla sospensione dell'attivita', espresso in trecentosessantacinquesimi, sulla base dei redditi prodotti risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno finanziario 2012 e/o 2013 ovvero, in assenza di presentazione di dichiarazione dei redditi per lo svolgimento dell'attivita' produttiva, dalle pertinenti scritture contabili.