IL CAPO 
              DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 2, lett. d) della  legge
24 febbraio 1992, n. 225, il quale prevede che con ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile sono definite  le  procedure
per la ricognizione, tra gli altri, dei danni subiti dalle  attivita'
economiche e produttive; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  10  gennaio  2014
con la quale e' stato dichiarato, fino al 9 luglio 2014, lo stato  di
emergenza in conseguenza del significativo incremento  del  movimento
franoso  che,   dal   19   aprile   2013,   interessa   il   versante
nord-occidentale del Mont de la Saxe nel  territorio  nel  comune  di
Courmayeur  nella  regione  Autonoma  Valle  d'Aosta  e  sono   stati
stanziati 11,55 milioni di euro a valere sul fondo per  le  emergenze
nazionali di cui all'articolo 5, comma  5-quinquies  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225, nonche' la delibera del Consiglio dei Ministri
del 10 luglio 2014 con la quale il predetto  stato  di  emergenza  e'
stato prorogato di ulteriori 180 giorni; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 30 gennaio 2014, n. 143, adottata per fronteggiare il contesto di
criticita' in rassegna ed, in particolare, l'articolo 2, con il quale
e' stato impegnato il 70% dello stanziamento di cui alla delibera del
Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2014 sopra citata; 
  Considerato che il predetto fenomeno gravitativo nel periodo dal 19
maggio al 24 giugno 2013 ha comportato  l'evacuazione  di  circa  100
abitanti delle frazioni di La Palud e di Entreves e della Val Ferret,
il ripetuto blocco dell'intera circolazione nella stessa  Valle,  con
gravi  danni  economici  alle  attivita'   turistiche,   nonche'   il
preallarme per la circolazione internazionale da e per il traforo del
Monte Bianco; 
  Considerato, altresi', che tale movimento ha conosciuto, dalla fine
del  mese  di  marzo  2014,  un  ulteriore  significativo  incremento
comportando  rinnovate  interruzioni  stradali,  nonche'  l'ulteriore
evacuazione di 80 residenti nel periodo dall'8  aprile  al  5  maggio
2014; 
  Considerato che a seguito della completa ricognizione dei danni sul
territorio, non sono stati riscontrati danni al patrimonio pubblico e
privato,  nonche'  danni  diretti   alle   attivita'   economiche   e
produttive, ma solo danni  indiretti  subiti  dalle  imprese  per  la
sospensione dell'attivita'; 
  Ritenuto, pertanto, necessario definire, ai sensi del sopra  citato
articolo 5, comma 2, lett. d) della legge 24 febbraio 1992,  n.  225,
le procedure per la ricognizione dei  danni  indiretti  subiti  dalle
attivita'  economiche  e  produttive  strettamente   conseguenti   ai
predetti accadimenti; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato   sul   funzionamento   dell'Unione   europea   agli   aiuti
d'importanza minore (de minimis); 
  Vista la nota del Commissario delegato del 12 giugno 2014; 
  Acquisita l'intesa della Regione Autonoma Valle d'Aosta; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Attivita' economiche e produttive 
 
  1. Il Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile del 30 gennaio 2014, n.
143,   e'   nominato   soggetto   responsabile   del    coordinamento
dell'attivita' di  ricognizione  dei  danni  subiti  dalle  attivita'
economiche e produttive ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett.  d),
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per effetto delle  interruzioni
stradali e delle evacuazioni delle frazioni di La Palud e di Entreves
del Comune di Courmayeur e del blocco della  circolazione  nella  Val
Ferret. 
  2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Soggetti  di  cui
all'articolo 1, comma 2, della sopra citata  ordinanza  n.  143/2014,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica  e  nell'ambito
delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente,
provvede all'attivita' di raccolta, controllo,  omogeneizzazione  dei
dati  nonche'  al   coordinamento   delle   relative   procedure   di
acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'articolo 2. 
  3. L'attivita' di ricognizione di cui al comma 1 comprende: 
  a) la  determinazione  dei  giorni  di  sospensione  dell'attivita'
derivante dagli accadimenti di cui in premessa; 
  b) la verifica dell'eventuale concessione  di  contributi  nei  due
anni precedenti per la valutazione della disponibilita'  residua  sul
massimale individuale dell'impresa in regime de minimis; 
  c)  la  quantificazione  del  danno  economico   conseguente   alla
sospensione dell'attivita', espresso  in  trecentosessantacinquesimi,
sulla base dei redditi prodotti risultanti  dalla  dichiarazione  dei
redditi per l'anno finanziario 2012 e/o 2013 ovvero,  in  assenza  di
presentazione  di  dichiarazione  dei  redditi  per  lo   svolgimento
dell'attivita' produttiva, dalle pertinenti scritture contabili.