IL CAPO 
              DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'articolo 3,  comma  2,  ultimo  periodo  del
citato decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni  dalla
legge n. 100/2012, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli
interventi da parte delle gestioni commissariali ancora  operanti  ai
sensi della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova  applicazione
l'articolo  5,  commi  4-ter  e  4-quater  della  medesima  legge  n.
225/1992; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  n.
3634 del 21 dicembre 2007, n. 3660 del 5 marzo 2008, n. 3675  del  28
maggio 2008, n. 3710 del 31 ottobre 2008, n. 3764 del 6 maggio  2009,
n. 3791 del 15 luglio 2009, n. 3807 del 15 settembre  2009,  n.  3829
del 27 novembre 2009, n. 3841 del 19 gennaio  2010,  n.  3886  del  9
luglio 2010, n. 3916 del 30 dicembre 2010 e n. 3932 del 7 aprile 2011
e n. 3967 del 1° ottobre 2011, nonche' le note  del  Ministero  della
salute del 30 novembre 2012 e del Commissario delegato del 6 novembre
2012; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 87 del 31 maggio 2013, recante  «ordinanza  di  protezione  civile
finalizzata  a  favorire  e  regolare   il   subentro   dell'Istituto
zooprofilattico  sperimentale  del   Mezzogiorno   nelle   iniziative
finalizzate  al  superamento  della  situazione  di  criticita'   nel
territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe  in  relazione
al rischio sanitario connesso all'elevata diffusione della brucellosi
negli allevamenti bufalini»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 182  del  24  luglio  2014,  recante  «Ulteriori  disposizioni  di
protezione civile per favorire e regolare il  subentro  dell'Istituto
zooprofilattico  sperimentale  del   Mezzogiorno   nelle   iniziative
finalizzate  al  superamento  della  situazione  di  criticita'   nel
territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe  in  relazione
al rischio sanitario connesso all'elevata diffusione della brucellosi
negli allevamenti bufalini»; 
  Vista  la  nota  del  Commissario   dell'istituto   zooprofilattico
sperimentale  del  Mezzogiorno  del  27   ottobre   2014,   con   cui
quest'ultimo  ha  chiesto,  in   alternativa   ad   un'autorizzazione
all'utilizzo  delle  risorse  finanziarie  residue,  la  proroga  del
termine  fissato  dall'articolo  1,  comma  1,  della  sopra   citata
ordinanza n. 182/2014 per la chiusura della contabilita' speciale  al
medesimo  intestata,  al  fine  di  consentire  l'ultimazione   delle
iniziative ancora necessarie per il ritorno nell'ordinario; 
  Ravvisata la necessita' di garantire il  rapido  completamento,  da
parte dell'Amministrazione  pubblica  subentrante,  delle  iniziative
finalizzate al definitivo superamento della situazione di  criticita'
in rassegna; 
  Sentito il Ministero della salute; 
  Acquisita l'intesa della regione Campania; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per consentire il completamento delle attivita' gia' programmate
ai sensi dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 87 del  31  maggio  2013,  il  termine  di  chiusura  della
contabilita'  speciale  n.  5128,  gia'  intestata   al   Commissario
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 6, della  medesima  ordinanza  n.  87/2013,  e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  e'  prorogato  fino  al  31
dicembre 2015. 
  2.  Restano  fermi  gli  obblighi   di   rendicontazione   di   cui
all'articolo 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992,  n.  225  e
successive modifiche ed integrazioni. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 22 dicembre 2014 
 
                                             Il Capo del dipartimento 
                                                    Gabrielli