Premessa. 
  Nell'ambito dell'attivita' di  vigilanza  sui  contratti  pubblici,
l'Autorita' ha rilevato,  sulla  base  delle  segnalazioni  pervenute
dagli operatori del settore, alcune  criticita'  nelle  procedure  di
affidamento degli appalti  pubblici  di  servizi  postali  a  seguito
dell'intervenuta liberalizzazione del mercato di riferimento. 
  Tenuto conto dell'importanza rivestita dal settore postale sia  nel
mercato interno sia a livello comunitario,  l'Autorita'  ha  ritenuto
opportuno avviare  una  procedura  per  l'emanazione  di  un  atto  a
carattere generale. 
  Al fine di meglio comprendere da  un  punto  di  vista  tecnico  le
problematiche evidenziate e di garantire il rispetto del principio di
massima partecipazione all'iter decisionale  da  parte  dei  soggetti
interessati, la presente determinazione e' stata preceduta dai lavori
di un tavolo tecnico al quale hanno partecipato Poste Italiane S.p.A.
(Poste), le maggiori  associazioni  rappresentative  degli  operatori
privati, alcuni operatori privati in proprio nonche' l'Autorita'  per
le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) quale Autorita' preposta alla
regolamentazione e vigilanza del settore postale. 
  Con le presenti linee guida l'Autorita'  intende  pertanto  fornire
indicazioni operative alle  stazioni  appaltanti  ed  agli  operatori
economici riguardo all'affidamento dei contratti pubblici  aventi  ad
oggetto servizi postali. 
  Conformemente a quanto previsto dal regolamento avente  ad  oggetto
la disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR)  e
della verifica dell'impatto della regolamentazione  (VIR),  la  bozza
della presente determinazione e'  stata  sottoposta  a  consultazione
pubblica sul sito www.avcp.it ed e' accompagnata dalla relazione AIR,
che illustra in maniera piu' diffusa le  criticita'  riscontrate,  le
ipotesi alternative messe a confronto, le  motivazioni  delle  scelte
effettuate ed il possibile effetto  sulle  stazioni  appaltanti,  gli
operatori economici ed il mercato in generale. 
  Nelle presenti linee guida sono fornite  indicazioni  operative  su
come trattare problematiche relative ai temi che riguardano  in  modo
specifico il settore postale, mentre per quanto riguarda  aspetti  di
ordine generale comuni a tutte le procedure per  gli  affidamenti  di
servizi si rimanda a quanto gia' rappresentato dall'Autorita' in atti
a carattere generale (1) . Si tratta, in particolare di: 
  a) l'oggetto dell'affidamento ed in particolare  del  problema  del
c.d. «bundling», ovvero affidare il servizio postale insieme ad altri
servizi, a monte o a valle dello stesso; 
  b) la divisione in lotti di recapito, considerata la  presenza  sul
mercato di operatori attivi in ambiti territoriali ristretti; 
  c) le informazioni che devono essere presenti nei bandi di gara; 
  d) la determinazione dell'importo a base  di  gara,  considerati  i
problemi che sono spesso sorti a causa dell'esenzione dell'IVA di cui
gode Poste in qualita' di fornitore del servizio universale; 
  e) il subappalto, segnatamente il problema di come considerare  gli
invii di posta transfrontaliera, la posta immessa  nel  circuito  del
servizio universale (c.d. postalizzazione), i contratti  relativi  ad
una delle fasi del servizio postale ed il franchising; 
  f) i raggruppamenti temporanei di imprese, affrontando  i  problemi
relativi  ai  raggruppamenti   di   imprese   sovrabbondanti   e   la
possibilita' di modificare la composizione  di  detti  raggruppamenti
per le gare in piu' lotti; 
  g) i requisiti specifici di partecipazione, tra cui  la  necessita'
di dotarsi di un organico medio; 
  h) i criteri di aggiudicazione ed, in  particolare,  come  valutare
nell'ambito dell'offerta tecnica i punti  di  giacenza  (della  posta
inesitata); 
  i) le penali, in considerazione  della  peculiarita'  del  servizio
postale. 
Il quadro normativo di riferimento. 
  Il mercato  interno  dei  servizi  postali  e'  stato  aperto  alla
concorrenza grazie ad un graduale processo di liberalizzazione che e'
stato avviato dal legislatore comunitario con la  direttiva  97/67/CE
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  15  dicembre   1997
concernente regole comuni per lo sviluppo  del  mercato  interno  dei
servizi postali comunitari e  il  miglioramento  della  qualita'  del
servizio. Hanno fatto seguito la direttiva 2002/39/CE del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 che modifica la  direttiva
97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore  apertura  alla  concorrenza
dei servizi postali della Comunita'  e  la  direttiva  2008/6/CE  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  20  febbraio  2008,  che
modifica  la  direttiva  97/67/CE  per  quanto  riguarda   il   pieno
completamento del mercato  interno  dei  servizi  postali  comunitari
(c.d. terza direttiva postale). Tale norma ha decretato, a  decorrere
da gennaio 2011, la completa liberalizzazione del mercato postale  in
tutti i paesi dell'Unione europea. 
  In Italia dunque per effetto delle norme  che  hanno  recepito  nel
nostro  ordinamento  le  suddette  direttive  (2)  si  e'   assistito
progressivamente  alla  liberalizzazione  dei  servizi  postali.  Con
l'intervento piu' recente, il decreto legislativo 31 marzo  2011,  n.
58 (Attuazione della direttiva 2008/6/CE che  modifica  la  direttiva
97/67/CE) di recepimento della  terza  direttiva  postale,  e'  stata
infatti abolita  l'ultima  quota  residua  del  monopolio  di  Poste.
Tuttavia, lo stesso decreto legislativo  n.  58/2011  ha  affidato  a
Poste il servizio postale universale (3) fino al 30 aprile  2026,  ed
ha affidato in via esclusiva a Poste, in quanto gestore del  servizio
universale, i servizi di  notificazioni  a  mezzo  posta  degli  atti
giudiziari e degli atti relativi alle  violazioni  del  codice  della
strada. Su tali ultimi servizi Poste si trova quindi ancora  oggi  in
una situazione di monopolio (4) . 
  Si precisa che i servizi oggetto delle presenti  linee  guida  sono
gli   appalti   pubblici   di   servizi   postali   affidati    dalle
amministrazioni aggiudicatrici in base alle disposizioni delle  Parti
I e II del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163  (di  seguito
denominato Codice). Esulano pertanto dalle linee  guida  i  contratti
pubblici aventi ad  oggetto  attivita'  relative  alla  fornitura  di
servizi postali di  cui  all'art.  211  del  Codice,  rientranti  nei
settori speciali aggiudicati dagli enti aggiudicatori e  disciplinati
dalla Parte III del Codice stesso. 
Questioni relative all'affidamento dei servizi postali. 
1. Procedure di evidenza pubblica. 
  Il quadro normativo di riferimento sopra descritto, connotato dalla
rimozione del monopolio e  dalla  liberalizzazione,  fa  si'  che  le
stazioni appaltanti non soggette alla Parte III  del  Codice  debbano
affidare gli appalti pubblici aventi ad  oggetto  i  servizi  postali
tramite procedure di selezione del contraente basate su  principi  di
evidenza pubblica. La normativa vigente (art. 4, decreto  legislativo
22 luglio 1999, n. 261) consente, infatti,  l'affidamento  diretto  a
Poste esclusivamente dei seguenti servizi: 
  a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta  e  di
comunicazioni a mezzo posta connesse con  la  notificazione  di  atti
giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890; 
  b) i servizi  inerenti  le  notificazioni  a  mezzo  posta  di  cui
all'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
2. Oggetto dell'affidamento. 
  Relativamente  all'oggetto  dell'affidamento,  occorre  distinguere
preliminarmente il servizio postale  dai  servizi  «a  monte»  ed  «a
valle» dello stesso. 
  Il servizio postale, come definito dall'art. 1,  comma  2,  lettera
a), del decreto legislativo n. 261/1999 e' il servizio che include la
raccolta, lo smistamento, il trasporto e la  distribuzione  (i.e.  il
recapito) degli invii postali,  mentre  i  servizi  a  monte  possono
essere individuati nei  servizi  di  elaborazione,  composizione  dei
documenti, stampa, imbustamento. 
  I servizi a valle consistono in una  serie  di  servizi  ulteriori,
quali la  conservazione  sostitutiva/archiviazione  degli  avvisi  di
ricevimento. 
  Al riguardo si osserva che i bandi di gara relativi all'affidamento
dei servizi postali dovrebbero essere redatti  secondo  il  principio
generale per cui il servizio postale va  affidato  separatamente  dai
servizi a monte ed eventualmente a valle dello stesso. 
  In altri termini, le stazioni  appaltanti  dovrebbero  affidare  il
servizio postale ed  i  servizi  a  monte  con  gara  unica  a  lotti
separati, anziche' con un unico lotto, composto dai servizi integrati
(servizio postale piu'  servizi  a  monte).  Gli  appalti  dovrebbero
essere quindi suddivisi  in  lotti  funzionali,  attraverso  i  quali
affidare separatamente i servizi a monte  ed  a  valle  del  servizio
postale, ed in un diverso lotto il servizio postale. 
  Cio' in quanto la suddivisione degli appalti in  lotti  funzionali,
al fine di favorire  l'accesso  al  mercato  delle  piccole  e  medie
imprese, e'  da  annoverarsi  tra  i  principi  dell'affidamento  dei
contratti pubblici (art. 2, comma 1-bis del Codice). Anche a  livello
comunitario la nuova direttiva 2014/24/UE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici che  abroga
la direttiva 2004/18/CE afferma, al considerando 78 ed  all'art.  46,
che al fine di agevolare la  partecipazione  delle  piccole  e  medie
imprese  e  di  rafforzare   la   concorrenza,   le   amministrazioni
aggiudicatrici dovrebbero essere incoraggiate a suddividere in  lotti
i grandi appalti. Tale suddivisione  potrebbe  essere  effettuata  su
base quantitativa, facendo in modo che l'entita' dei singoli  appalti
corrisponda meglio alla capacita' delle piccole e medie imprese, o su
base   qualitativa,   in   conformita'   alle   varie   categorie   e
specializzazioni presenti,  per  adattare  meglio  il  contenuto  dei
singoli appalti  ai  settori  specializzati  delle  piccole  e  medie
imprese o in conformita' alle diverse fasi successive del progetto. 
  Anche dal punto di vista tecnico ed economico vi sono  ragioni  che
inducono a ritenere che il servizio postale cosi' come  definito  dal
legislatore sia distinto funzionalmente dagli altri servizi  a  monte
del servizio postale stesso. A conferma di cio', le attivita' a monte
del servizio postale sono svolte  anche  da  soggetti  che  non  sono
attivi nel mercato postale. 
  Vi sono poi una  serie  di  servizi  a  valle  che  possono  essere
considerati aggiuntivi al  servizio  postale,  quali  ad  esempio  la
conservazione sostitutiva/archiviazione degli avvisi di  ricevimento,
relativamente ai quali, per favorire la partecipazione alle gare,  si
ritiene che la  stazione  appaltante  potrebbe  considerarli  servizi
aggiuntivi nell'ambito dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa,
piuttosto  che  come  servizi  integrati   nell'ambito   del   lotto.
Naturalmente la  loro  esatta  collocazione  dipende  dalle  esigenze
dell'amministrazione.  Ad  esempio,  nel  caso  della   conservazione
sostitutiva degli  avvisi  di  ricevimento,  la  stazione  appaltante
dovrebbe valutare la convenienza di un affidamento separato. 
  Vi sono infine alcuni servizi che non  possono  essere  considerati
accessori  al  servizio  postale,   ad   esempio   la   conservazione
sostitutiva dei documenti, prevista dalla legge 23 dicembre 2005,  n.
266   (legge   finanziaria   2006)   (5)   che,   in   un'ottica   di
razionalizzazione della spesa, potrebbero essere affidati  unbundling
attraverso la previsione di un apposito lotto del bando di gara. 
  Dovrebbe comunque essere evitato che,  mediante  la  previsione  di
piu' servizi,  si  favoriscano  i  soggetti  maggiormente  integrati,
ovvero vengano costituite  nuove  barriere  all'ingresso.  In  questo
senso, la stazione appaltante, in  sede  di  definizione  dei  lotti,
dovrebbe  valutare  se,  in  base  alle  condizioni  di  mercato   ed
eventualmente a seguito  di  un'indagine  preliminare  sullo  stesso,
esistano imprese che possano offrire in  modo  efficiente  servizi  a
valle rispetto al servizio postale. 
  Tuttavia, laddove la  stazione  appaltante  dimostri  con  adeguata
motivazione  che  la  suddivisione  in   lotti,   a   confronto   con
l'affidamento integrato, non produce  un  risparmio  o  un'efficienza
economica, potra' derogare al principio  generale  sopra  espresso  e
procedere  all'affidamento  con  lotto  unico.  In   altri   termini,
l'amministrazione dovra' effettuare, nella determina a contrarre,  la
valutazione comparativa dell'interesse  ad  eseguire  l'appalto  alle
condizioni  tecnicamente  ed  economicamente   piu'   vantaggiose   e
dell'interesse  alla  partecipazione  alle  procedure   di   evidenza
pubblica da parte delle piccole e medie imprese. 
  Come  affermato  dall'Autorita'  infatti,  la   doverosita'   della
suddivisione dell'appalto al fine di  favorire  le  piccole  e  medie
imprese non puo' andare a  discapito  dell'economica  gestione  della
commessa pubblica (6) . 
  Si ritiene  che,  in  considerazione  del  fatto  che  i  costi  di
transazione e di gestione dell'appalto con piu' fornitori  potrebbero
comportare oneri tali  da  compensare  i  benefici  ottenibili  dalla
suddivisione in lotti, per gli appalti in cui il valore del  servizio
oggetto di affidamento e' contenuto, le stazioni  appaltanti  possano
procedere all'affidamento integrato del servizio postale con quello a
monte o a valle dello stesso.  Si  ritiene  di  poter  indicare  come
valore per l'affidamento congiunto dei servizi quello  corrispondente
alle soglie di rilevanza comunitaria. 
3. Divisione in lotti di recapito. 
  Dalle informazioni pervenute all'Autorita' e' emerso  come  l'unico
operatore in  grado  di  coprire  da  solo  il  100%  del  territorio
nazionale sia Poste, e che gli operatori privati, da soli, riescano a
garantire una copertura territoriale regionale, o  al  massimo  sovra
regionale. 
  Al fine  di  rendere  effettiva  la  liberalizzazione  del  mercato
postale appare necessario che le  stazioni  appaltanti  valutino  nei
bandi di gara l'opportunita' di dividere  l'oggetto  dell'affidamento
in piu' lotti di recapito  distinti,  ad  esempio  in  base  ad  aree
omogenee di territorio. Per tali valutazioni  si  devono  considerare
elementi quali il  numero  di  recapiti  previsto,  la  frequenza  di
consegna e la specificita' di servizio. 
  Accanto alla suddivisione  per  aree  territoriali,  una  soluzione
innovativa, gia' utilizzata da alcune stazioni  appaltanti,  potrebbe
essere quella di chiedere agli operatori, nel bando  di  gara  e  per
ciascun lotto, di indicare in sede di offerta quali siano  i  cap  su
cui ogni singolo  concorrente  riesce  a  garantire  il  recapito  ed
effettuare  l'aggiudicazione  tenendo  conto  della  percentuale  del
territorio coperta (7) . 
  L'offerta dei concorrenti verrebbe valutata sulla base  della  loro
possibilita' di operare, calcolando come  prezzo  complessivo  quello
derivante dalla somma del prezzo offerto per la  quota  garantita  e,
per i servizi non offerti, il prodotto  tra  i  prezzi  del  servizio
universale e la quota transitata sullo stesso.  In  sostanza,  se  il
prezzo offerto e' pari a PS , il prezzo del  servizio  universale  e'
pari a 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  , e la quantita' garantita in sede di gara e' una  frazione  d  del
totale, il prezzo complessivo da considerare e' pari a: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Anche il punteggio tecnico deve essere assegnato  proporzionalmente
al servizio effettivamente prestato. 
  All'aggiudicatario verrebbe affidata  quindi  solo  l'attivita'  di
recapito della corrispondenza gestita  dalla  propria  organizzazione
diretta e/o indiretta, mentre  la  corrispondenza  che  l'affidatario
dovrebbe postalizzare (ovvero affidare a Poste, gestore del  servizio
universale) viene stralciata dal contratto ed affidata direttamente a
Poste dalla stazione appaltante o dal soggetto che gestisce la fase a
monte del servizio postale. 
  In ogni caso, deve essere garantita da parte dell'operatore privato
la copertura di un  quantitativo  minimo,  di  regola  non  superiore
all'80% dei volumi appartenenti  al  lotto.  Cio'  significa  che  il
restante 20% del servizio puo' essere postalizzato. 
  Tale modello evita  il  fenomeno  della  postalizzazione  a  carico
dell'aggiudicatario, che, come si vedra'  in  seguito  (paragrafo  6)
puo' comportare svantaggi sia per l'operatore privato sia per  Poste.
Inoltre,   presenta   vantaggi   in   termini   di    responsabilita'
contrattuale,  in  quanto  l'aggiudicatario  risponde  esclusivamente
dell'attivita' di recapito che gestisce  direttamente  o  mediante  i
propri subappaltatori, senza incorrere in responsabilita'  legate  ad
eventuali inadempimenti da parte del gestore del servizio universale. 
  Tuttavia, si ribadisce come nei bandi  di  gara  cosi'  strutturati
occorra prestare la massima  attenzione  ai  criteri  di  valutazione
delle offerte, ad esempio calibrando il punteggio sulla copertura del
territorio che ciascun concorrente e' in grado di offrire. 
4. Informazioni che devono essere presenti nei bandi. 
  Tenuto conto che spesso la carenza  di  informazioni  impedisce  ai
concorrenti di formulare un'offerta consapevole, si  ritiene  che  le
stazioni appaltanti debbano indicare, nel bando  di  gara,  i  flussi
storici  di  invio  e  di  destinazione  della  corrispondenza  (cap)
diversificati per le tipologie di prodotti postali (es. posta massiva
e posta raccomandata) e per le diverse grammature (peso dell'invio). 
  Cio' risulta particolarmente importante quale che sia la  modalita'
di gara prescelta (lotto unico o  su  piu'  lotti,  con  o  senza  le
modalita' evidenziate nel punto precedente). Si pensi che,  nel  caso
in cui e' l'aggiudicatario a dover  postalizzare  la  corrispondenza,
questi avra' bisogno di conoscere con sufficiente  attendibilita'  la
quota che non puo' recapitare, per stimare correttamente i suoi costi
complessivi. 
  Si ritiene che la stazione appaltante dovrebbe  fornire  almeno  il
dato storico delle  destinazioni,  con  l'indicazione  dei  possibili
correttivi relativi a possibili variazioni che incidono sul  recapito
(ad es. il passaggio all'invio telematico  delle  fatture,  modifiche
intervenute o che si prevedere possano intervenire idonee ad incidere
sull'operativita'  della   stazione   appaltante,   facendo   variare
l'entita' e le modalita' di  comunicazione  con  gli  utenti  finali,
ecc.). 
  Si ritiene che le informazioni da fornire in sede di bando  debbano
essere reperite dalla  stazione  appaltante  attraverso  metodi  meno
onerosi possibile, sia per la stessa stazione appaltante  che  per  i
concorrenti alla gara. 
  Innanzitutto, la stazione appaltante non puo'  richiedere  a  terzi
informazioni gia' in suo possesso. 
  Qualora, invece, la  stazione  appaltante  non  abbia  informazioni
certe per la predisposizione dei bandi di gara, ma le stesse siano in
possesso dell'affidatario, devono essere previsti  meccanismi  idonei
per  il  loro  trasferimento  all'amministrazione.  Appare,   quindi,
opportuno che la stazione appaltante introduca nei bandi l'obbligo di
fornire tutte le informazioni necessarie  e  preveda  penali  per  il
mancato rilascio di dette informazioni. 
5. Determinazione dell'importo a base di gara. 
  In via preliminare, si ricorda che l'art. 29 del Codice  stabilisce
che «il calcolo del valore stimato degli  appalti  pubblici  e  delle
concessioni di lavori  o  servizi  pubblici  e'  basato  sull'importo
totale  pagabile  al  netto   dell'Iva,   valutato   dalle   stazioni
appaltanti». Pertanto, il valore stimato  degli  appalti  pubblici  a
base di gara di gara deve essere indicato al netto dell'IVA. 
  Fino alla recente novella normativa, l'indicazione  dell'importo  a
base di gara al lordo dell'IVA (8) , oltre che illegittimo, nel  caso
di gare aventi ad oggetto sia  prestazioni  rientranti  nel  servizio
universale  che  altre   prestazioni,   avrebbe   potuto   comportare
l'attribuzione di un vantaggio competitivo in favore di Poste che, in
qualita'   di   gestore   del   servizio   universale,   e'    esente
dall'applicazione dell'IVA per la prestazione di servizi universali e
pertanto avrebbe potuto praticare un ribasso del  22%,  senza  alcuna
efficienza, grazie ad una normativa fiscale  favorevole  di  cui  non
godono le altre imprese del settore (9) . 
  Si rileva in merito che la legge 11 agosto 2014, n. 116 (entrata in
vigore il 21 agosto 2014) in sede di conversione del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91  (10)  (c.d.  competitivita'),  ha  aggiunto  allo
stesso  l'art.  32-bis,  chiarendo  definitivamente   che   sono   da
considerare esenti  da  IVA  «le  prestazioni  del  servizio  postale
universale,  nonche'  le  cessioni  di  beni  a  queste   accessorie,
effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne  l'esecuzione.  Sono
escluse le prestazioni di servizi e  le  cessioni  di  beni  ad  esse
accessorie, le cui condizioni siano state negoziate  individualmente»
(11) . 
  Posto che la facolta' di stipulare accordi  individuali  esula  del
tutto dall'ambito del servizio universale, con  l'entrata  in  vigore
della suddetta norma  Poste  non  puo'  piu'  beneficiare  di  alcuna
esenzione IVA, dovendo  applicare  l'imposta  in  tutti  i  contratti
commissionati da pubbliche amministrazioni con procedure di  evidenza
pubblica. In questo caso, infatti, le prestazioni oggetto di gara non
rientrano nell'alveo del servizio universale, trattandosi di  accordi
negoziati individualmente. 
6. Subappalto. 
  Il subappalto, nei limiti previsti,  e'  un  istituto  disciplinato
dall'art. 118 del Codice.  I  bandi  di  gara  per  l'affidamento  di
servizi postali devono quindi sempre  ammettere  la  possibilita'  di
subappaltare  entro  i  limiti  del  30%  del  servizio  oggetto   di
affidamento. 
  Ai sensi dell'art. 118, comma 2 del Codice le  stazioni  appaltanti
devono indicare nel  bando  di  gara  quali  servizi  possano  essere
affidati in subappalto. Nel caso dei servizi postali tale indicazione
puo' risultare complessa, considerato che  gli  operatori  economici,
specie di piccole e medie dimensioni, hanno  previsto  organizzazioni
peculiari, ricorrendo a contratti di servizio, franchising  di  sedi,
ecc.,  la  cui  qualificazione   giuridica   presenta   elementi   di
problematicita'.  Sembra,  comunque,  possibile  affermare  che   non
dovrebbe   essere   considerato   subappalto   la   gestione    della
corrispondenza internazionale e quella postalizzata  sulla  rete  del
fornitore del servizio universale. 
  Relativamente alla corrispondenza internazionale, si ritiene che il
ricorso da parte dell'appaltatore ad altri  partners  con  cui  siano
stati siglati accordi di collaborazione non costituisce subappalto ai
fini dell'applicazione delle limitazioni quantitative di cui all'art.
118  del  Codice,  trattandosi  dell'unica   modalita'   tecnicamente
ipotizzabile per l'esecuzione delle prestazioni, in quanto le licenze
e le autorizzazioni sono limitate al territorio nazionale.  Cio'  non
toglie che se  l'operatore,  mediante  accordi  con  imprese  estere,
riesca ad offrire condizioni  migliorative,  queste  potranno  essere
valutate nell'ambito dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 
  Ai fini del raggiungimento del limite del 30%, si ritiene non debba
essere computata, oltre all'affidamento ad altri  partners  stranieri
della corrispondenza internazionale, anche la c.d. «postalizzazione». 
  Per quanto riguarda  la  postalizzazione,  ovvero  la  consegna  al
fornitore  del  servizio  universale  della  corrispondenza  che  gli
operatori privati aggiudicatari delle  gare  non  sono  in  grado  di
consegnare, non sembrano rinvenirsi gli  elementi  essenziali  tipici
del contratto di subappalto. 
  L'assenza di negoziazione, unitamente al fatto che Poste  non  puo'
rifiutarsi di eseguire il servizio universale,  fa  ritenere  che  la
stessa sia  tenuta  ad  applicare  all'aggiudicatario  le  condizioni
giuridiche, tecniche ed economiche (predeterminate e  non  negoziate)
piu' favorevoli previste per la fornitura del servizio universale  ma
non a praticare all'aggiudicatario il prezzo eventualmente offerto in
sede di gara (12) . In ogni caso, si ribadisce che in sede di offerta
l'aggiudicatario deve indicare quanta parte del servizio oggetto  del
lotto e' in grado di effettuare direttamente, prevedendo  un  limite,
come indicato nel paragrafo 3, pari al 20%, al  di  sotto  del  quale
l'offerta non puo' essere considerata valida,  indipendentemente  dal
fatto che la postalizzazione sia effettuata  dal  concorrente  (e  il
relativo costo rappresenti, quindi, una  parte  del  prezzo  offerto)
ovvero direttamente dalla  stazione  appaltante  (il  cui  costo  non
incide sul prezzo offerto ma rileva  ai  fini  della  quantificazione
totale dell'offerta economica). Si ricorda, infatti, al riguardo  che
la gara e' volta ad individuare le migliori condizioni di qualita'  e
di prezzo per tutta la corrispondenza inviata. 
  Invece, si ritiene debbano essere qualificati  come  subappalti,  e
come tali  rientranti  nel  computo  della  percentuale  del  30%,  i
contratti che hanno ad oggetto anche una sola delle fasi del servizio
postale  (raccolta,  smistamento,  trasporto,  distribuzione)  ed  il
franchising. 
  Come evidenziato nel Parere  sulla  normativa  AG  16/2012  del  27
settembre 2012, nel settore del diritto  pubblico  la  giurisprudenza
adotta, infatti, una nozione  di  subappalto  piu'  ampia  di  quella
civilistica e lo definisce  come  qualunque  tipo  di  contratto  che
intercorre tra l'appaltatore ed un terzo in virtu' del  quale  talune
delle prestazioni appaltate non sono eseguite dall'appaltatore con la
propria organizzazione di  mezzi  e  di  personale,  bensi'  mediante
soggetti giuridici distinti (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza  9
febbraio 2006, n. 518). 
  In applicazione dei suddetti principi, si ritiene che  i  contratti
che hanno ad oggetto anche una sola delle fasi del  servizio  postale
(es.  il  trasporto)  stipulati  tra  l'aggiudicatario  del  servizio
postale e soggetti terzi debbano essere qualificati come contratti di
subappalto, e pertanto  computati  al  fine  del  raggiungimento  del
limite del 30%. 
  Relativamente al franchising, si richiama la sentenza del Consiglio
di Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2006 n. 518, che ha  affermato  che  il
franchising rientra nella  nozione  di  subappalto.  Il  franchising,
infatti, costituisce una forma di collaborazione tra imprese, in  cui
taluni soggetti, i franchisees, commerciano prodotti del  franchisor,
utilizzandone  marchio  e  know-how,   ma   mediante   una   distinta
organizzazione, rimanendo soggetti  economicamente  e  giuridicamente
distinti dal franchisor. Pertanto,  ove  l'appaltatore  -  franchisor
intenda non eseguire in proprio talune prestazioni,  ma  affidarle  a
franchisees  che  sono  giuridicamente  ed  economicamente   soggetti
distinti dall'appaltatore, si realizza un  subappalto  ai  sensi  del
Codice. 
7. Raggruppamenti temporanei di imprese. 
  Si evidenzia in primo  luogo  che  i  bandi  di  gara  non  possono
prevedere in generale il  divieto  di  raggruppamenti  temporanei  di
imprese c.d. «sovrabbondanti», ovvero quelle forme di  partecipazione
in forma  aggregata  create  da  imprese  che  sono  in  grado,  gia'
singolarmente, di soddisfare i requisiti tecnico-economici  richiesti
per la partecipazione. 
  Questa    Autorita',    relativamente    ai    possibili    effetti
anticoncorrenziali della partecipazione alle gare dei  raggruppamenti
temporanei di imprese sovrabbondanti, ha gia' evidenziato  che  detta
tipologia di raggruppamenti non  possa  ritenersi  vietata  in  senso
assoluto e preventivo, ma solo con specifico riferimento  a  ciascuna
singola gara ed  a  condizione  che,  in  concreto,  una  tale  forma
aggregativa   possa   determinare   un'indebita   e    sproporzionata
compressione della concorrenza (13) . Cio' e' stato confermato  anche
dalla giurisprudenza amministrativa (14) . 
  Accanto a queste considerazioni di carattere generale, se ne devono
aggiungere altre di ordine specifico che portano anche a  mettere  in
dubbio il concetto di raggruppamento sovrabbondante  in  un  mercato,
quale quello dei servizi postali, caratterizzato dalla presenza di un
numero  estremamente  limitato  di  operatori  in  grado  di  coprire
l'intero territorio nazionale o una parte rilevante dello stesso e da
una pluralita' di operatori di dimensioni  ridotte,  che  operano  in
contesti territoriali limitati. In questo caso, ad esempio, operatori
che possiedono formalmente i requisiti tecnici ed  economici  (spesso
legati al  fatturato)  per  partecipare  alla  gara  potrebbero  aver
bisogno di consorziarsi con altri operatori, che pure possiedono tali
requisiti formali, per garantire l'effettiva copertura del territorio
presente nel lotto. 
  La stazione appaltante dovra' comunque valutare  ogni  volta,  caso
per  caso,  se  il  raggruppamento  costituito  dalle   imprese   che
singolarmente  sarebbero  in  grado  di  partecipare  alla  gara  sia
finalizzato ad escludere altri concorrenti e quindi rappresentare  un
possibile accordo in danno della  concorrenza,  dandone  segnalazione
alle autorita' competenti. 
  Gli operatori del settore hanno evidenziato, inoltre,  come  alcune
stazioni  appaltanti  di  rilievo  nazionale,  dotate  di   strutture
periferiche, affidino i servizi postali con gare  suddivise  in  piu'
lotti, cui corrispondono diverse  aree  geografiche  di  destinazione
della corrispondenza. In queste gare viene frequentemente  introdotto
l'obbligo per i concorrenti plurisoggettivi di  mantenere  inalterata
la composizione del raggruppamento da un lotto all'altro. 
  Tali clausole non appaiono conformi alle previsioni  normative,  in
quanto il Codice prevede unicamente il divieto di  partecipazione  in
piu'  di  un  raggruppamento  ed  il  divieto  di   partecipare   sia
singolarmente che in raggruppamento temporaneo (art. 37, comma 7  del
Codice). 
  L'Autorita', sulla scorta della giurisprudenza  amministrativa,  ha
gia' avuto occasione di chiarire che la partecipazione di un soggetto
a due lotti  della  stessa  gara  quale  mandataria  di  due  diversi
raggruppamenti temporanei di imprese non si traduce nella  violazione
del divieto di cui all'art. 37, comma 7 del Codice (15) . Infatti, in
caso di appalto suddiviso in lotti, si e' sostanzialmente in presenza
di piu' gare (tanti quanti sono i lotti) svolte in un unico  contesto
temporale:  i  lotti,  infatti  sono  aggiudicabili  separatamente  a
concorrenti diversi, con successiva stipula di contratti di appalto. 
  A cio' si aggiunga la specificita' del settore postale, nel  quale,
come gia' ricordato, un numero estremamente ridotto di  operatori  ha
dimensioni tali per concorrere da solo in piu' lotti. Un  concorrente
si trova, in concreto, impossibilitato a partecipare  alle  gare  con
piu' lotti se non puo' associarsi, per ciascun lotto territoriale, di
volta in volta con gli altri operatori che coprono  quel  determinato
territorio. Ne consegue che le clausole che impediscono  la  modifica
del raggruppamento  temporaneo  di  imprese  da  un  lotto  all'altro
costringono i concorrenti a creare macro raggruppamenti  con  imprese
che in sede di esecuzione possono dare un contributo solo  in  alcuni
lotti e non in altri, finendo con il consorziare  operatori  che  non
possono svolgere alcun  servizio,  poiche'  sono  stati  inseriti  in
raggruppamenti  temporanei  solo  per  il  contributo  che  avrebbero
eventualmente potuto rendere in caso di aggiudicazione  di  un  lotto
diverso. Per tali  motivi,  le  clausole  in  questione  appaiono  in
contrasto anche con  i  principi  di  libera  concorrenza  e  massima
partecipazione, enunciati dall'art. 2 del Codice. 
8. Requisiti di partecipazione. 
  Relativamente ai requisiti di  partecipazione,  si  osserva  che  i
bandi di gara devono prevedere il possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all'art. 38 del Codice. 
  L'Autorita' e  la  giurisprudenza  amministrativa  hanno,  infatti,
affermato che il possesso, in capo ai partecipanti,  di  inderogabili
requisiti  di  moralita',  rappresenta  un  principio  di   carattere
generale  che   trova   applicazione   anche   nelle   gare   dirette
all'affidamento di  servizi  di  cui  all'allegato  IIB.  Si  tratta,
infatti, di un fondamentale principio di  ordine  pubblico  economico
che  soddisfa  l'esigenza   che   il   soggetto   che   contrae   con
l'amministrazione  sia  «affidabile»  e,  quindi,  in  possesso   dei
requisiti di ordine generale e di moralita' che la norma tipizza (16)
. 
  Relativamente ai requisiti di carattere speciale, al fine  di  dare
la massima apertura alla concorrenza, ma  al  contempo  garantire  la
partecipazione di concorrenti in possesso di esperienza e  competenza
tali da poter gestire le complessita' tecniche tipiche  del  servizio
da affidare, si ritiene necessario che i bandi di gara  richiedano  i
seguenti requisiti  di  capacita'  economico  finanziaria  e  tecnico
organizzativa: 
  Capacita' economica e finanziaria: 
  bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa,  ovvero  dichiarazione
sottoscritta  in  conformita'  alle  disposizioni  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
  dichiarazione, sottoscritta in conformita'  alle  disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
concernente il fatturato globale d'impresa e  l'importo  relativo  ai
servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati  negli
ultimi tre esercizi (fatturato specifico) per un valore massimo  fino
al  doppio  di  quello  posto  a  base  di  gara  Con  il  Parere  di
Precontenzioso  n.  129  del  24  luglio  2013  l'Autorita'   si   e'
pronunciata in relazione al requisito  del  fatturato  specifico.  In
primo luogo ha individuato la ratio della disposizione  normativa  in
commento  nell'esigenza  di  aggiudicare  l'appalto  ad   una   ditta
provvista  di  un  livello  minimo  e  sufficiente  di  esperienza  e
capacita' strutturale. Inoltre, si e' occupata in  particolare  della
correlazione dell'importo del fatturato realizzato negli  ultimi  tre
esercizi  con  l'importo  a  base  di  gara,  affermando  che  e'  da
considerarsi legittima la clausola del bando richiedente un fatturato
medio negli ultimi tre esercizi sino al doppio di quello posto a base
di gara, essendosi in tal  senso  espressa  anche  la  giurisprudenza
amministrativa (cfr. Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. I,  11  aprile
2008, n. 1424).. 
  Rimane  fermo  che  se  il  concorrente  non  e'  in   grado,   per
giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la  costituzione
o l'inizio dell'attivita' da meno  di  tre  anni,  di  presentare  le
referenze richieste, puo' provare la propria  capacita'  economica  e
finanziaria mediante qualsiasi  altro  documento  considerato  idoneo
dalla stazione appaltante. 
  Capacita' tecnica e professionale: 
  possesso di licenza individuale ai sensi del  decreto  ministeriale
del Ministero delle comunicazioni 4 febbraio  2000,  n.  73,  e/o  di
autorizzazione  generale  ai  sensi  del  decreto  ministeriale   del
Ministero delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75 (a  seconda  dei
servizi oggetto del  bando  gara)  Sono  fatte  salve  sin  d'ora  le
determinazioni   che   saranno   adottate   dall'Agcom   al   termine
dell'istruttoria per l'adozione del «Regolamento in materia di titoli
abilitativi nel settore postale»  (delibera  n.  485/14/Cons  del  23
settembre  2014,   pubblicata   il   10   ottobre   2014   sul   sito
www.agcom.it).; 
  aver svolto negli  ultimi  tre  anni,  servizi  analoghi  a  quelli
oggetto  dell'appalto,  da  provare   attraverso   la   presentazione
dell'elenco dei relativi principali servizi  prestati.  In  proposito
l'Autorita' ha chiarito che il concetto di servizio  analogo  non  va
interpretato nel senso di servizio identico, ma come similitudine tra
le prestazioni, tenuto conto che l'interesse pubblico sottostante  e'
l'apertura del mercato attraverso l'ammissione alla gara di  tutti  i
concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio  complessivo
di affidabilita' Parere di precontenzioso n. 120 del 17 luglio  2013.
Nel caso dei servizi postali possono essere considerati come analoghi
i servizi prestati sempre nell'ambito del  settore  postale,  diversi
pero' da quelli specifici oggetto del bando. Cio' vale di  regola,  a
meno che non siano richieste  particolari  condizioni  di  esecuzione
(quali data e ora certa,  firma  delle  ricevuta,  ecc.)..  Anche  in
questo caso vale quanto  gia'  osservato  per  il  fatturato  globale
relativamente ai mezzi di prova. 
  Relativamente al requisito dell'organico medio  annuo,  si  ritiene
che negli appalti aventi ad oggetto i servizi postali lo  stesso  non
possa essere individuato quale requisito di partecipazione, ma  debba
essere piu' propriamente qualificato come  condizione  di  esecuzione
del contratto. 
  Infatti, stante la particolare modalita' di esecuzione del servizio
postale, non sempre i  requisiti  di  partecipazione  possono  essere
mutuati da quelli previsti per gli appalti di  servizi  dall'art.  42
del Codice. Nel mercato  postale  il  requisito  dell'organico  medio
annuo nel triennio precedente, specie per gli appalti di  particolari
dimensioni, potrebbe essere posseduto solo dall'ex monopolista  e  da
pochi competitors per determinati ambiti territoriali.  La  richiesta
del possesso  del  requisito  dell'organico  medio  basato  sul  dato
storico puo', quindi, limitare la partecipazione alla gara. Tuttavia,
considerato che l'operatore economico deve dimostrare la capacita' di
poter gestire il numero di invii posti a base di  gara,  la  stazione
appaltante  potrebbe  richiedere,   a   garanzia   dell'affidabilita'
dell'offerente,  la  dimostrazione  del  possesso  di  una  quota  di
organico, che deve essere proporzionata al numero di invii  previsti,
al fine di evitare di penalizzare  eccessivamente  la  partecipazione
alle gare. 
  Il possesso dell'organico necessario per espletare il servizio deve
essere invece considerato quale condizione  di  esecuzione,  per  cui
l'aggiudicatario si impegna, successivamente  all'aggiudicazione,  ad
organizzarsi in maniera tale da raggiungere il livello  di  dotazione
organica richiesto dal contratto di  appalto,  dotazione  che  dovra'
essere opportunamente certificata al momento della sottoscrizione del
contratto e mantenuta per tutta la durata dello stesso.  La  stazione
appaltante dovra' ovviamente esercitare tutte le opportune  forme  di
controllo per verificare  se  la  condizione  di  esecuzione  si  sia
verificata   nonche'   se   i   contratti   di    lavoro    stipulati
dall'aggiudicatario siano regolari. 
  Nel corso del tavolo  tecnico  e'  stato  proposto  che  l'organico
minimo debba rispettare la seguente  proporzione  (17)  (naturalmente
l'amministrazione aggiudicatrice potra' indicare valori differenti  a
seguito di  un'analisi  delle  caratteristiche  del  servizio  e  del
territorio da coprire): 
  un addetto ogni 120.000 pezzi di  ordinaria  da  spedire  nell'arco
dell'anno; 
  un addetto ogni 30.000 pezzi di raccomandata da  spedire  nell'arco
di un anno; 
  un addetto ogni 17.143 pezzi di notifiche eseguite a mezzo di messo
comunale, da spedire nell'arco di un anno. 
  Per quanto riguarda la  descrizione  delle  attrezzature  tecniche,
l'Autorita' ha gia' avuto modo di affermare che anche  la  fissazione
del requisito del possesso delle attrezzature tecniche  da  garantire
al momento della  stipula  non  deve  essere  illogico  e  non  avere
l'effetto  di  limitare  la  partecipazione  alla  gara.  Infatti,  i
principi  di  non  discriminazione  e  parita'  di  trattamento   che
informano la disciplina dei contratti  pubblici  vietano  di  fissare
requisiti calibrati in modo tale da creare barriere territoriali alla
partecipazione o da favorire le imprese in ambito locale (18) . 
  Relativamente ai mezzi di  prova  del  possesso  dei  requisiti  di
carattere speciale, la nuova direttiva  2014/  24/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti  pubblici,
che abroga la direttiva 2004/18/CE, all'art. 60, comma 3, prevede che
di  norma  la  prova  della   capacita'   economica   e   finanziaria
dell'operatore economico possa essere fornita  mediante  una  o  piu'
referenze elencate nell'allegato XII Parte I della direttiva  stessa.
Tuttavia, l'operatore economico che per  fondati  motivi  non  e'  in
grado  di  presentare  le  referenze   chieste   dall'amministrazione
aggiudicatrice  e'  autorizzato  a  provare  la   propria   capacita'
economica  e  finanziaria  mediante  un  qualsiasi  altro   documento
considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice. 
9. Criteri di aggiudicazione. 
  Si  ritiene  che  il  criterio   di   aggiudicazione   dell'offerta
economicamente  piu'  vantaggiosa  debba  costituire   la   modalita'
privilegiata per l'aggiudicazione degli appalti di servizi postali. 
  L'offerta economicamente  piu'  vantaggiosa  e',  infatti,  l'unico
criterio di selezione idoneo a valorizzare le soluzioni sia dal punto
di vista operativo che da quello economico, con il massimo  vantaggio
per la stazione appaltante. 
  Anche a livello comunitario le nuove  direttive  emanate  nel  2014
(19)  prevedono  come  criterio  ordinario  di  aggiudicazione  degli
appalti pubblici quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
L'offerta economicamente piu' vantaggiosa e' individuata  sulla  base
del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia,  quale
il costo del ciclo di vita, e  puo'  includere  il  miglior  rapporto
qualita'/prezzo, valutato sulla base di criteri,  quali  gli  aspetti
qualitativi,   ambientali   e/o   sociali,    connessi    all'oggetto
dell'appalto. 
  Nel rimandare a quanto gia' indicato in generale dall'Autorita'  in
merito all'offerta economicamente piu' vantaggiosa per  i  servizi  e
forniture  nella  determinazione  n.  7  del  24  novembre  2011,  si
evidenzia  che  ciascuna  stazione  appaltante  deve  individuare   i
parametri e i relativi criteri di attribuzione  del  punteggio  sulla
base delle proprie necessita'. Ad esempio,  se  vi  sono  ragioni  di
particolare urgenza  nel  recapito,  dovrebbero  essere  maggiormente
premiate quelle  offerte  che  permettano  una  riduzione  dei  tempi
proposti in sede di gara. 
  Considerata la particolare natura del servizio postale,  nel  quale
di fatto solo un operatore puo'  al  momento  disporre  di  una  rete
capillare  su  tutto  il  territorio  nazionale,  potrebbero  formare
oggetto  di  valutazioni  eventuali  soluzioni  alternative  per   il
recapito. Ad esempio, per quanto riguarda i punti di giacenza per  il
ritiro della corrispondenza inesitata, si potrebbero premiare con  un
maggior punteggio tecnico quegli operatori che presentino un  maggior
numero di punti di giacenza, aventi  determinate  caratteristiche  di
sicurezza e riservatezza,  o  prevedano  soluzioni  per  la  gestione
dell'inesitato da realizzarsi tramite il contatto con il cliente  e/o
un secondo recapito previo appuntamento. 
  Per gli appalti  di  maggiori  dimensioni,  le  stazioni  appaltati
possono valutare l'opportunita' di attribuire un punteggio aggiuntivo
e proporzionato alle imprese in  possesso  del  rating  di  legalita'
rilasciato  dall'Agcm  ai  sensi  dell'art.  5-ter  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1 (20) , o di certificazioni equivalenti  rilasciati
alle imprese straniere da altri organismi o autorita' pubbliche. Cio'
poiche' possono richiedere il rating di legalita'  esclusivamente  le
imprese italiane con un fatturato superiore ai due milioni  di  euro.
Pertanto, al fine di garantire l'effettiva partecipazione alle  gare,
a parita' di condizioni, delle piccole e medie imprese, si suggerisce
di introdurre tale criterio di  valutazione  esclusivamente  per  gli
appalti per i quali il fatturato minimo  di  partecipazione,  per  le
imprese  che  partecipano  anche  in  qualita'  di  mandatarie,   sia
superiore a tale soglie. 
  Il rating di legalita', infatti, rientra nel  piu'  ampio  contesto
delle misure volte  a  contrastare  i  comportamenti  illegali  delle
imprese ed il  fenomeno  della  corruzione  negli  appalti  pubblici,
nonche'  le   interferenze   delle   organizzazioni   criminali   con
l'attivita' di impresa che possono ostacolare il corretto operare dei
meccanismi del mercato postale. 
10. Penali. 
  Si ritiene che le penali debbano essere commisurate alla  tipologia
ed all'entita' complessiva dell'affidamento. A tal fine, i  controlli
devono essere effettivi e garantire il rispetto delle  previsioni  di
gara e dell'offerta presentata  dall'aggiudicatario.  L'autocontrollo
fornito dagli operatori sulla base della certificazione dell'avvenuta
consegna  puo'  essere  un  metodo  a  condizione  che  la   stazione
appaltante sia in grado di verificare  la  corrispondenza  di  quanto
certificato con l'effettiva prestazione offerta. 
  Nella definizione delle penali  si  dovra'  tenere  altresi'  conto
della corrispondenza postalizzata a carico dell'affidatario,  per  la
quale si dovra' tener conto che i tempi di consegna di Poste sfuggono
al controllo dell'affidatario stesso. In tal caso su detta  parte  di
attivita' non devono essere previste penali a carico dell'affidatario
se si verificano le seguenti condizioni: 
  a) gli invii postalizzati sono corrispondenti a quelli  chiaramente
indicati nell'ambito dell'offerta tecnica; 
  b) l'affidatario ha rispettato i tempi per l'immissione nella  rete
del servizio universale previsti  nell'offerta  e  nel  contratto  di
appalto. 
  Il  fornitore  del   servizio   universale,   invece,   rispondera'
esclusivamente per eventuali  inadempienze  in  base  alla  normativa
vigente in materia di qualita' del servizio universale. 
 
    Roma, 9 dicembre 2014 
 
                                               Il presidente: Cantone 
 
Depositato presso la segreteria del Consiglio il 23 dicembre 2014 
 
Il segretario: Esposito 

(1) In particolare, per quanto concerne la verifica dei requisiti  di
    ordine generale si veda la determinazione  n.  1  del  16  maggio
    2012;  per  quanto   concerne   l'offerta   economicamente   piu'
    vantaggiosa nei servizi e forniture si veda la determinazione  n.
    7 del 24 novembre 2011. Utili indicazioni possono essere  trovate
    anche  nei  bandi  tipo  predisposti  dall'Autorita'   ai   sensi
    dell'art. 64, comma 4-bis,  del  decreto  legislativo  12  aprile
    2006, n. 163. 

(2) La direttiva 97/67/CE e' stata recepita dal  decreto  legislativo
    22 luglio 1999,  n.  261  (Attuazione  della  direttiva  97/67/CE
    concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei
    servizi postali comunitari e per il miglioramento della  qualita'
    del servizio), mentre la direttiva 2002/39/CE e'  stata  recepita
    dal decreto legislativo 23  dicembre  2003,  n.  384  (Attuazione
    della direttiva 2002/39/CE che  modifica  la  direttiva  97/67/CE
    relativamente all'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi
    postali della Comunita'). 

(3) Il servizio universale postale ricomprende una serie  di  servizi
    essenziali da fornire, a prezzi accessibili, a tutti  gli  utenti
    su tutto il territorio nazionale. Il servizio postale universale,
    ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto  legislativo  n.  261/1999,
    comprende  la  raccolta,  il  trasporto,  lo  smistamento  e   la
    distribuzione degli invii postali fino a 2 kg, ivi  compresi  gli
    invii raccomandati e assicurati, e dei pacchi fino a 20 kg. 

(4) L'art.  4  del  decreto  legislativo  n.  261/1999,   nel   testo
    risultante a seguito delle modifiche apportate  dall'art.  1  del
    decreto legislativo n. 58/2011, prevede che i servizi inerenti le
    notificazioni di atti a mezzo posta connesse con la notificazione
    di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre  1982,  n.  890,
    nonche' i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di  cui
    all'art. 201 del decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285
    (violazioni in materia di codice della strada) sono  affidati  in
    regime  di  esclusiva  al  fornitore   designato   del   servizio
    universale, Poste Italiane, per finalita' di ordine pubblico. 

(5) Tale norma, all'art.  1,  comma  51,  prevede  che,  al  fine  di
    semplificare   le   procedure   amministrative,   le    pubbliche
    amministrazioni  possono  stipulare  convenzioni   con   soggetti
    pubblici e privati per il trasferimento su  supporto  informatico
    degli  invii  di   corrispondenza   da   e   per   le   pubbliche
    amministrazioni. 

(6) Parere di precontenzioso AG 18/12 del 13 settembre 2012. 

(7) Si  veda  il  bando  Consip  del  10  agosto   2012   «Gara   per
    l'affidamento  dei  servizi  postali  per   la   gestione   della
    corrispondenza per l'INAIL CIG Lotto 1: 4478631B35; CIG Lotto  2:
    4478650AE3», consultabile in http://www.consip.it. 

(8) Computando l'imposta la cui aliquota e' ad oggi pari al 22% della
    base imponibile. 

(9) L'art. 10, comma 1,  n.  16  del  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633  (Istituzione  e  disciplina
    dell'imposta sul valore aggiunto) come  modificato  dall'art.  2,
    comma 4-bis, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.  40,  convertito
    in legge 22  maggio  2010,  n.  73,  disponeva  che  sono  esenti
    dall'IVA «le prestazioni del servizio postale universale, nonche'
    le cessioni  di  beni  e  le  prestazioni  di  servizi  a  queste
    accessorie, effettuate  dai  soggetti  obbligati  ad  assicurarne
    l'esecuzione». 

(10) Disposizioni  urgenti  per  il  settore  agricolo,   la   tutela
     ambientale   e   l'efficientamento   energetico    dell'edilizia
     scolastica e universitaria, il  rilancio  e  lo  sviluppo  delle
     imprese,  il  contenimento  dei  costi  gravanti  sulle  tariffe
     elettriche, nonche' per la definizione immediata di  adempimenti
     derivanti dalla normativa europea. 

(11) La norma modifica il decreto del Presidente della Repubblica  26
     ottobre 1972, n. 633, art. 10, primo comma n. 16. 

(12) Come meglio spiegato nella relazione AIR, si ritiene che in  tal
     senso vada interpretata la deliberazione Agcom 728/13/Cons. 

(13) Determinazione n.  4  del  10  ottobre  2012  e  comunicato  del
     presidente Anac del 3 settembre 2014. 

(14) Cons. St., sez. III, 5 febbraio 2013 n.  689;  Tar  Lazio,  sez.
     III, 9 aprile 2013, n. 3558. 

(15) Parere di Precontenzioso n. 122 del 19 luglio 2012 e Tar  Lazio,
     sez. ITer, 9 dicembre 2010, n. 35960. 

(16) Parere sulla normativa AG 8/13 del 3 luglio 2013, Cons. St. sez.
     VI, 21 maggio 2013, n. 2725. 

(17) I dati sono stati forniti da Fise Are. 

(18) Deliberazione n. 40 del 19 dicembre 2013. 

(19) Direttiva 2014/24/UE sugli  appalti  pubblici,  cit.;  direttiva
     2014/25/UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  26
     febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
     settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e  dei  servizi
     postali  e  che  abroga  la  direttiva   2004/17/CE;   direttiva
     2014/23/UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  26
     febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. 

(20) Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
     Sul rating di legalita' si veda anche la delibera dell'Agcm  del
     14  novembre  2012,  n.  24075  ed  il  decreto  del   Ministero
     dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico del  20
     febbraio 2014, n. 57.