IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico puo' istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria; Ritenuto opportuno istituire un apposito regime di aiuto finalizzato a sostenere, attraverso l'agevolazione della nascita e dello sviluppo di societa' cooperative, la crescita di attivita' economiche e dei livelli occupazionali; Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e, in particolare, l'articolo 17 che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti agli investimenti in favore delle piccole e medie imprese; Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 27 febbraio 1985 n. 49, recante "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione", cosi' come modificata dall'articolo 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 17, che disciplina le modalita' di intervento del Ministero dello sviluppo economico, attraverso la partecipazione al capitale di societa' finanziarie appositamente costituite, a sostegno dello sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di societa' cooperativa o di piccola societa' cooperativa; Visto l'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con il quale e' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la crescita sostenibile; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale sono individuate, ai sensi del richiamato articolo 23, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile e, in particolare, l'articolo 3, comma 2, lettera b), del predetto decreto ministeriale, ove e' previsto che il Fondo per la crescita sostenibile sostiene interventi diretti "al rafforzamento della struttura produttiva del Paese, al riutilizzo degli impianti produttivi e al rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale"; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, 20 febbraio 2014, n. 57, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2014, che individua le modalita' in base alle quali si tiene conto del rating di legalita' attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; Considerata l'esigenza di sostenere la nascita, su tutto il territorio nazionale, di societa' cooperative promosse e costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, in coerenza con quanto stabilito all'articolo 3, comma 2, lettera b), del sopra citato decreto ministeriale 8 marzo 2012, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalita' organizzata, nonche' lo sviluppo e il consolidamento di societa' cooperative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, al fine di creare condizioni di sviluppo stabile e duraturo, attraverso la nascita di nuovi operatori economici e il conseguente incremento dei livelli occupazionali, Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico; b) "Societa' finanziarie": le societa' finanziarie partecipate dal Ministero ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985 n. 49 e successive modificazioni e integrazioni; c) "Societa' cooperative": le societa' cooperative, di piccola e media dimensione ai sensi di quanto previsto nell'allegato 1 al Regolamento di esenzione, di cui la societa' finanziaria che eroga il finanziamento agevolato abbia gia' acquisito, ai sensi di quanto previsto all'articolo 17 delle legge 27 febbraio 1985, n. 49, una partecipazione temporanea di minoranza; d) "Fondo per la crescita sostenibile": il Fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; e) "Regolamento di esenzione": il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014; f) "Regolamento de minimis": il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni; g) TFUE": Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gia' Trattato che istituisce la Comunita' europea; h) "Regioni del Mezzogiorno": le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.