IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che ha istituito  il  Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che
stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui  all'art.  14  della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita
sostenibile»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  113
del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma
3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state  individuate
le priorita', le forme e le intensita' massime di  aiuto  concedibili
nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto, in particolare, l'art. 15 del citato decreto 8  marzo  2013,
che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita  sostenibile
sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro  dello  sviluppo
economico, che individuano, tra l'altro,  l'ammontare  delle  risorse
disponibili, i requisiti di  accesso  dei  soggetti  beneficiari,  le
condizioni di ammissibilita' dei programmi e/o dei progetti, le spese
ammissibili, la forma e l'intensita' delle  agevolazioni,  nonche'  i
termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i  criteri
di valutazione dei  programmi  o  progetti  e  le  modalita'  per  la
concessione ed erogazione degli aiuti; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Vista la legge 11 novembre 2011, n.  180,  recante  «Norme  per  la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Visto l'allegato n. 1, lettera A), del citato decreto 8 marzo 2013,
che  riporta  l'elenco  delle  tecnologie   abilitanti   fondamentali
definite nell'ambito del programma quadro di  ricerca  e  innovazione
«Orizzonte 2020» e, in particolare, al punto 4 le «biotecnologie»; 
  Visto il programma EuroTransBio (ETB), al quale il Ministero  dello
sviluppo  economico  partecipa  con   altri   Ministeri   e   agenzie
governative di piu' Paesi  e  Regioni  europei,  con  l'obiettivo  di
supportare la crescita  delle  piccole  e  medie  imprese  (PMI)  nel
settore delle biotecnologie in  Europa,  attraverso  specifici  bandi
transnazionali per il finanziamento di progetti congiunti di sviluppo
sperimentale e ricerca industriale presentati da almeno  due  PMI  di
due differenti Paesi aderenti al programma; 
  Tenuto conto della decisione  del  consorzio  ETB  di  lanciare  il
decimo bando transnazionale congiunto il 1° ottobre 2014; 
  Tenuto conto della disponibilita' di risorse  nazionali  pari  a  4
milioni di euro a valere sul Fondo per la crescita sostenibile; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini dell'attuazione della collaborazione transnazionale  nel
settore delle biotecnologie e' indetto un bando per la  selezione  di
specifici  progetti  presentati  da  imprese   italiane,   anche   in
collaborazione  con  organismi  di  ricerca,  associate  con   almeno
un'impresa appartenente a un altro Paese tra quelli  partecipanti  al
decimo bando transnazionale Euro Trans Bio.