IL DIRETTORE GENERALE 
                     della prevenzione sanitaria 
 
  Visti gli articoli 28 e  29-ter  del  regolamento  per  la  sanita'
marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n.  636,  e
successive  modifiche,   recanti   disposizioni   per   il   rilascio
rispettivamente dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo
e dell'attestato  di  iscrizione  nell'elenco  dei  medici  di  bordo
supplenti; 
  Visto che ai sensi dell'art. 37-bis del ricordato regio decreto  n.
636/1895 sono previsti periodici atti di revisione  non  superiori  a
cinque  anni  per  il   rinnovo   della   originaria   autorizzazione
all'imbarco quale medico di  bordo  e  dell'attestato  di  iscrizione
nell'elenco dei medici di bordo supplenti; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante  «Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  59
dell'11 febbraio 2014 concernente il «Regolamento  di  organizzazione
del Ministero della salute»; 
  Visto il precedente decreto dirigenziale 11 giugno 2012 concernente
la revisione parziale delle autorizzazioni all'imbarco  quale  medico
di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco  dei  medici  di
bordo supplenti rilasciati fino al 31 dicembre 2004,  anche  se  gia'
revisionati con decreto 4 marzo 2005; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  9
settembre maggio 2014, registrato dalla Corte dei Conti  in  data  30
settembre 2014 (fgl. 4344), con il quale e' stato  conferito  al  dr.
Raniero Guerra  l'incarico  di  Direttore  Generale  della  Direzione
Generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute; 
  Considerato  che  ricorrono  le  condizioni  per   procedere   alla
revisione delle autorizzazioni all'imbarco quale medico  di  bordo  e
degli  attestati  di  iscrizione  nell'elenco  dei  medici  di  bordo
supplenti rilasciati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013; 
  Tenuto conto delle disposizioni previste  nel  Piano  triennale  di
prevenzione  della  corruzione  2013  -  2016  adottato   da   questa
Amministrazione in data 31 gennaio 2014 ai sensi dell'art.  1,  comma
14, della legge 190/2012 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Revisione parziale 
 
  1.  E'  indetta  la   revisione   generale   delle   autorizzazioni
all'imbarco quale medico di bordo e  degli  attestati  di  iscrizione
nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal  1°  gennaio
2008 al 31 dicembre 2013; 
  2. Possono partecipare alla revisione i Medici di bordo autorizzati
ed i Medici di bordo supplenti iscritti anche prima del  31  dicembre
2004 che non avessero effettuato le  revisioni  quinquennali  indette
nel 2004, nel 2009 e nel 2012.