IL DIRETTORE GENERALE della prevenzione sanitaria Visti gli articoli 28 e 29-ter del regolamento per la sanita' marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche, recanti disposizioni per il rilascio rispettivamente dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti; Visto che ai sensi dell'art. 37-bis del ricordato regio decreto n. 636/1895 sono previsti periodici atti di revisione non superiori a cinque anni per il rinnovo della originaria autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 59 dell'11 febbraio 2014 concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»; Visto il precedente decreto dirigenziale 11 giugno 2012 concernente la revisione parziale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati fino al 31 dicembre 2004, anche se gia' revisionati con decreto 4 marzo 2005; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 settembre maggio 2014, registrato dalla Corte dei Conti in data 30 settembre 2014 (fgl. 4344), con il quale e' stato conferito al dr. Raniero Guerra l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute; Considerato che ricorrono le condizioni per procedere alla revisione delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013; Tenuto conto delle disposizioni previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013 - 2016 adottato da questa Amministrazione in data 31 gennaio 2014 ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 190/2012 Decreta: Art. 1 Revisione parziale 1. E' indetta la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013; 2. Possono partecipare alla revisione i Medici di bordo autorizzati ed i Medici di bordo supplenti iscritti anche prima del 31 dicembre 2004 che non avessero effettuato le revisioni quinquennali indette nel 2004, nel 2009 e nel 2012.