IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Vista la legge 5 giugno 1990,  n.  135,  recante  il  programma  di
interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS; 
  Visto il decreto-legge 2 ottobre  1993,  n.  396,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  1993,  n.   492,   recante
disposizioni in materia di edilizia sanitaria; 
  Visto il decreto del Ministro del tesoro  del  27  ottobre  1990  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  recante   «Modalita'   e
procedure degli interventi per  la  prevenzione  e  la  lotta  contro
l'AIDS previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135»; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  4,  comma  3,  del  suddetto
decreto del Ministro del tesoro del  27  ottobre  1990  e  successive
modificazioni, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile,
di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima  del  tasso  di
interesse annuo posticipato applicabile  e'  costituita  dalla  media
aritmetica semplice del rendimento medio lordo dei titoli pubblici  a
reddito fisso, comunicato dalla Banca d'Italia, e dalla media mensile
aritmetica semplice dei tassi giornalieri del Ribor maggiorata  dello
0,75; 
  Considerato altresi' che, in virtu' del suddetto art. 4,  comma  3,
del decreto del Ministro del tesoro del 27 ottobre 1990 e  successive
modificazioni,  al  dato  come  sopra   calcolato,   arrotondato   se
necessario, per eccesso o per difetto, allo  0,05%  piu'  vicino,  va
aggiunto uno spread nella misura dello 0,80; 
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica del 23 dicembre 1998,  il  quale  stabilisce
che il tasso che sostituisce il Ribor e' l'Euribor; 
  Visto il comunicato del Direttore Generale del  tesoro,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999, con  il  quale,  ai
sensi e per gli  effetti  dell'art  45,  comma  32,  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, e' stato reso  noto  il  costo  globale  annuo
massimo dei mutui da stipulare di importo  pari  o  inferiore  a  100
miliardi di lire con oneri a carico dello Stato; 
  Vista la misura del rendimento medio lordo dei  titoli  pubblici  a
reddito fisso, riferito al mese di novembre 2015, rilevato  sul  sito
informatico della Banca d'Italia; 
  Vista la misura del tasso Euribor ACT/360 a tre mesi, rilevato  per
il mese di novembre 2015 sul circuito Reuters,  moltiplicato  per  il
coefficiente 365/360 (Euribor ACT/365); 
  Considerato  che  i  parametri  suddetti,  da  utilizzarsi  per  la
determinazione del tasso di riferimento per  le  operazioni  previste
dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, sono pari a: 
  rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso: 1,705%; 
  media   mensile   aritmetica   semplice   dei   tassi   giornalieri
dell'Euribor ACT/360 a  tre  mesi,  rilevato  sul  circuito  Reuters,
moltiplicato per il coefficiente 365/360 (Euribor ACT/365): 0,082%; 
  Ritenuti validi i dati sopra indicati; 
  Considerato, inoltre, che alla media  mensile  aritmetica  semplice
dei tassi giornalieri  dell'Euribor  va  aggiunta  una  maggiorazione
dello 0,75; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modifiche e integrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
  Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo,
di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre  1993,  n.  492,
regolate a tasso variabile e stipulate anteriormente alla data del 29
marzo 1999 e' pari all'1,25%. 
  In conseguenza, tenuto conto dello spread  dello  0,80,  la  misura
massima del tasso di interesse annuo posticipato per  il  periodo  1°
gennaio - 30 giugno 2015 e' pari al 2,05%. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 23 dicembre 2014 
 
                             Il direttore generale del Tesoro: La Via