IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 2 aprile  2013,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il decreto in data 16 novembre 2000 con il  quale  l'Istituto
«S.I.F. - Societa'  italiana  di  psicoterapia  funzionale  -  Scuola
europea di formazione in psicoterapia funzionale corporea», e'  stato
abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione  in
psicoterapia nella sede principale di Napoli e nella sede  periferica
di Firenze, per i fini di cui all'art. 4 del  richiamato  decreto  n.
509 del 1998; 
  Visto il decreto in data 27 aprile 2001, con il quale  all'Istituto
«S.I.F. - Societa'  italiana  di  psicoterapia  funzionale  -  Scuola
europea di formazione in psicoterapia funzionale corporea»  e'  stata
confermata l'abilitazione ad istituire e  ad  attivare  un  corso  di
formazione in psicoterapia nella sede periferica di  Firenze,  per  i
fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998; 
  Visti i decreti  in  data  17  marzo  2003  e  30  aprile  2003  di
autorizzazione al trasferimento della sede di Napoli; 
  Visto il decreto in data 8 novembre 2005 di abilitazione delle sedi
periferiche di Catania, Padova e Roma; 
  Visto  il  decreto  in  data   24   gennaio   2006   di   rettifica
all'abilitazione della sede periferica di Padova; 
  Visto il decreto in data  30  ottobre  2006  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede di Napoli; 
  Visto il decreto  in  data  2  agosto  2007  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede di Firenze; 
  Visto il decreto in  data  20  luglio  2010  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede di Napoli; 
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il   predetto   istituto   chiede
l'autorizzazione a cambiare la denominazione in «SEF - Scuola Europea
di Formazione in Psicoterapia Funzionale»; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    suindicata    Commissione
tecnico-consultiva nella seduta dell'8 ottobre 2014  favorevole  alla
variazione della denominazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'Istituto «S.I.F. - Societa' italiana di psicoterapia funzionale -
Scuola europea di formazione  in  psicoterapia  funzionale  corporea»
abilitato con decreto in data 16 novembre  2000  ad  istituire  e  ad
attivare nella sede principale di Napoli un corso di specializzazione
in psicoterapia  ai  sensi  del  regolamento  adottato  con  D.M.  11
dicembre 1998, n. 509, e' autorizzato a cambiare la denominazione  in
«SEF - Scuola Europea di Formazione in Psicoterapia Funzionale». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 4 dicembre 2014 
 
                                    Il Capo del dipartimento: Mancini