IL DIRETTORE GENERALE 
                            DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
              delle politiche europee ed internazionali 
                       e dello sviluppo rurale 
 
  Visto l'art. 32,  comma  3,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917 (Tuir), e successive  modificazioni,  il  quale
prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di  concerto  con
il Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  e'  stabilito  per
ciascuna specie di animali il numero dei capi che rientra nei  limiti
di cui alla lettera b) del comma  2  dello  stesso  articolo,  tenuto
conto della potenzialita'  produttiva  dei  terreni  e  delle  unita'
foraggere occorrenti a seconda della specie allevata; 
  Visto l'art. 56, comma 5, terzo periodo, del predetto testo  unico,
il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali,  ai  fini  della  determinazione  del  reddito   derivante
dall'allevamento di animali eccedente il limite di  cui  alla  citata
lettera b), sono stabiliti ogni due anni il valore medio del  reddito
agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite suindicato
e il coefficiente moltiplicatore  da  applicare  allo  stesso  valore
medio, idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche e, in particolare, gli articoli 4, 14 e  16
che prevedono l'attribuzione ai  dirigenti  generali  della  gestione
finanziaria, tecnica ed  amministrativa  in  relazione  all'indirizzo
politico amministrativo degli organi di Governo; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 23,
con il quale e' stato istituito il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio  2013,  n.  67,   recante   organizzazione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105, recante  organizzazione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto 20 aprile 2006 del Ministero dell'economia e delle
finanze, di  concerto  con  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, concernente  la  determinazione  del  reddito
derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2005-2006; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  27  maggio  2008  del   Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  delle
politiche   agricole   alimentari   e   forestali,   concernente   la
determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali  per
il biennio 2007 e 2008, che ha confermato  i  criteri  stabiliti  dal
citato decreto 20 aprile 2006; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  10  maggio  2010  del   Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  delle
politiche   agricole   alimentari   e   forestali,   concernente   la
determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali  per
il biennio 2009-2010, che  ha  confermato  i  criteri  stabiliti  dal
citato decreto 20 aprile 2006; 
  Considerato che occorre individuare i criteri di determinazione del
reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio  2014  e
2015; 
  Ritenuto che occorre confermare, anche per il biennio 2014 e  2015,
i criteri stabiliti dal suddetto decreto 20 aprile 2006; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Individuazione dei parametri di cui agli articoli 32, comma 3, e  56,
                          comma 5, del Tuir 
 
  1. Per il biennio  2014-2015,  ai  fini  della  determinazione  del
reddito derivante dall'allevamento  di  animali  nel  limite  di  cui
all'art. 32, comma 2, lettera b), del Tuir, e di quello eccedente  di
cui all'art. 56, comma 5, dello stesso testo  unico,  il  numero  dei
capi che rientra nel citato  limite,  il  valore  medio  del  reddito
agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il medesimo limite e
il coefficiente moltiplicatore previsti dall'art. 56,  comma  5,  del
Tuir, sono  determinati  in  base  alle  disposizioni  contenute  nel
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del  20
aprile 2006 e alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 18 dicembre 2014 
 
                                                Il direttore generale 
                                                    delle finanze     
                                                     Lapecorella      
 
        Il Capo del Dipartimento 
delle politiche europee ed internazionali 
        e dello sviluppo rurale 
               Blasi