IL DIRETTORE GENERALE per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171; Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, recante l'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; Vista la legge 15 aprile 2004, n. 106 recante "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252, concernente il "Regolamento recante nonne in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico"; Considerato che il materiale bibliografico pervenuto per deposito legale alle due Biblioteche nazionali centrali ai sensi della nomiativa sopracitata comprende anche documenti non congrui rispetto al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana di cui all'art. 1 della legge 106/2004; Visto il decreto del Direttore generale 24 marzo 2014 n. 215 con il quale e' stato costituito il Gruppo di lavoro con il compito di individuare il materiale bibliografico pervenuto per deposito legale suscettibile di scarto; Considerate le risultanze cui e' pervenuto il Gruppo di lavoro suddetto nella riunione del 2 dicembre 2014; Decreta: Art. 1 Ai fini dell'Archivio Nazionale della produzione editoriale di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 2004, n. 106 sono considerate tipologie di documenti non rilevanti: a) materiale incompleto o da completare (es. spezzoni di volumi, pubblicazioni a fascicoli scomplete; album di figurine privi di figurine); b) pubblicazioni di interesse limitato a cerchie ristrette di associati e simili, edite in piu' lingue (es. pubblicazioni di movimenti religiosi): se ne conserva solo l'edizione italiana; c) agenzie di stampa, sia generaliste che tematiche; d) monografie o prodotti multimediali che pervengano in piu' copie perche' distribuiti come allegato a piu' testate di giornali o periodici del medesimo gruppo editoriale (es. il medesimo film che pervenga come allegato sia ad un quotidiano che a un settimanale del medesimo gruppo editoriale): se ne conserva solo una copia; e) periodici pubblicati in piu' copie identiche che differiscano per la tipologia dei diversi allegati: si conserva solo una copia del periodico con tutti gli allegati; f) cartine topografiche e stradali che abbiano come scopo principale la diffusione di informazioni di carattere pubblicitario.