IL DIRETTORE GENERALE 
             per le biblioteche, gli istituti culturali 
                       ed il diritto d'autore 
 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n. 171; 
  Visto il  decreto  ministeriale  27  novembre  2014,  in  corso  di
registrazione presso la  Corte  dei  Conti,  recante  l'articolazione
degli uffici dirigenziali di livello non generale del  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo; 
  Vista la legge 15 aprile 2004, n. 106 recante  "Norme  relative  al
deposito  legale  dei  documenti  di  interesse  culturale  destinati
all'uso pubblico"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006,  n.
252, concernente il "Regolamento recante nonne in materia di deposito
legale  dei  documenti  di  interesse  culturale  destinati   all'uso
pubblico"; 
  Considerato che il materiale bibliografico pervenuto  per  deposito
legale  alle  due  Biblioteche  nazionali  centrali  ai  sensi  della
nomiativa sopracitata comprende anche documenti non congrui  rispetto
al fine di conservare la memoria della cultura e della  vita  sociale
italiana di cui all'art. 1 della legge 106/2004; 
  Visto il decreto del Direttore generale 24 marzo 2014 n. 215 con il
quale e' stato costituito il Gruppo  di  lavoro  con  il  compito  di
individuare il materiale bibliografico pervenuto per deposito  legale
suscettibile di scarto; 
  Considerate le risultanze cui e'  pervenuto  il  Gruppo  di  lavoro
suddetto nella riunione del 2 dicembre 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai fini dell'Archivio Nazionale della produzione editoriale di  cui
all'art. 1 della legge  15  aprile  2004,  n.  106  sono  considerate
tipologie di documenti non rilevanti: 
    a) materiale incompleto o da completare (es. spezzoni di  volumi,
pubblicazioni a fascicoli  scomplete;  album  di  figurine  privi  di
figurine); 
    b) pubblicazioni di interesse limitato  a  cerchie  ristrette  di
associati e simili,  edite  in  piu'  lingue  (es.  pubblicazioni  di
movimenti religiosi): se ne conserva solo l'edizione italiana; 
    c) agenzie di stampa, sia generaliste che tematiche; 
    d) monografie o prodotti  multimediali  che  pervengano  in  piu'
copie perche' distribuiti come allegato a piu' testate di giornali  o
periodici del medesimo gruppo editoriale (es. il  medesimo  film  che
pervenga come allegato sia ad un quotidiano che a un settimanale  del
medesimo gruppo editoriale): se ne conserva solo una copia; 
    e) periodici pubblicati in piu' copie identiche che  differiscano
per la tipologia dei diversi allegati: si conserva solo una copia del
periodico con tutti gli allegati; 
    f)  cartine  topografiche  e  stradali  che  abbiano  come  scopo
principale la diffusione di informazioni di carattere pubblicitario.