IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168; Vista le legge 30 dicembre 2010 n. 240; Visto lo statuto dell'Universita' di Messina, emanato con decreto rettorale n. 1244 del 14 maggio 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 116 del 19 maggio 2012; Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico, nelle sedute del 25 settembre e del 7 ottobre 2014, con le quali sono state approvate le modifiche del vigente statuto dell'Universita' degli studi di Messina nonche' la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione, nella seduta del 27 settembre 2014, con la quale il consiglio ha espresso il parere favorevole in merito alle predette modifiche di statuto; Vista la nota prot. n. 66101 del 15 ottobre 2014 con cui le suddette delibere sono state trasmesse al MIUR per il controllo previsto ex lege; Considerato che il MIUR, con nota del 12 dicembre 2014, prot. 30923, ha formulato osservazioni sulla proposta di modifica di alcuni articoli dello statuto, precisamente, sulle modifiche apportate all'art. 20, comma 1, all'art. 53, comma 2, all'art. 54, comma 5 e all'art. 57, comma 5; Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle sedute del 29 dicembre 2014, con le quali gli organi collegiali hanno recepito integralmente le osservazioni e le richieste ministeriali, considerate condivisibili; Decreta: Lo statuto d'Ateneo e' cosi' modificato: Articolo unico All'art. 2, si introduce il seguente comma 3: «3. L'Universita' garantisce l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della collettivita', per favorire il progresso culturale, scientifico, economico e sociale». Gli attuali commi 3, 4 e 5 assumono la numerazione 4, 5 e 6. All'art. 5, i commi 7 e 8 sono cosi' sostituiti: «7. L'Universita' puo' partecipare, secondo modalita' stabilite con delibera del consiglio di amministrazione e previo parere vincolante del senato accademico, a societa' o ad altre associazioni o fondazioni di diritto privato per lo svolgimento di attivita' connesse alle attivita' didattiche e/o di ricerca o comunque utili al fine di un ottimale conseguimento dei propri fini istituzionali come previsto dalla legislazione vigente. 8. L'Universita' ha un sigillo, il cui utilizzo da parte di terzi e' soggetto ad autorizzazione del rettore». Per ragioni di sistematicita', gli articoli 7 «Organi di governo» e 8 «Accesso ai fondi di finanziamento» dello statuto sono invertiti ed e' spostata la sezione I del titolo II. Pertanto, l'art. 7 «Accesso ai fondi di finanziamento» adesso fa parte del titolo I e la sezione I del titolo II prende inizio dall'art. 8 «Organi di governo». All'art. 9, i primi 2 periodi del comma 1 sono cosi' sostituiti: «1. Il rettore e' eletto a suffragio diretto da: a) professori di ruolo, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010; b) ricercatori a tempo determinato diversi da quelli indicati alla lettera a), il cui voto viene conteggiato nella misura del 30 per cento; c) dirigenti amministrativi; d) personale tecnico-amministrativo, lettori e collaboratori esperti linguistici il cui voto viene conteggiato nella misura del 25 per cento del numero complessivo dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo indeterminato aventi diritto al voto; e) studenti, dottorandi, assegnisti, specializzandi il cui voto viene conteggiato nella misura del 30 per cento del numero complessivo dei rappresentanti delle suddette categorie in senato accademico, consiglio di amministrazione e nei consigli di dipartimento». Alla lettera m) del comma 9, dopo la parola «censura» le parole «previo il parere consultivo del consiglio di disciplina» sono soppresse. All'art. 10, le lettere b), c), d) ed e) del comma 1 sono cosi' modificate: «b) da tutti i direttori di dipartimento; c) da tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori a tempo indeterminato, scelti secondo le modalita' di cui al comma 3, in rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari indicate nel seguente comma 2; d) da cinque studenti eletti secondo le modalita' di cui al regolamento per l'elezione delle rappresentanze in seno agli organi collegiali dell'Ateneo; e) da tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e collaboratori esperti linguistici, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili anche consecutivamente una sola volta». Il comma 2 e' cosi' modificato: «Per le finalita' di cui al comma 1, lettera c), sono costituite le seguenti macro-aree scientifico-disciplinari: 1. Scienze (area 1 - Scienze matematiche e informatiche; area 2 - Scienze fisiche; area 3 - Scienze chimiche; area 4 - Scienze della Terra; area 8 - Ingegneria civile e architettura; area 9 - Ingegneria industriale e dell'informazione); 2. Scienze della vita (area 5 - Scienze biologiche; area 6 - Scienze mediche; area 7 - Scienze agrarie e veterinarie); 3. Scienze economico-giuridico-umanistiche (area 10 - Scienze dell'antichita', filologico-letterarie e storico-artistiche; area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; area 12 - Scienze giuridiche; area 13 - Scienze economiche e statistiche; area 14 - Scienze politiche e sociali). Ogni macro-area elegge un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato, appartenenti ad aree CUN diverse.». I primi due periodi del comma 3 sono cosi' sostituiti: «Posto che nessuna area CUN potra' avere piu' di un rappresentante, risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto la piu' alta percentuale sul numero degli aventi diritto al voto della propria macroarea e del proprio ruolo». Al secondo periodo la parola «area» e' sostituita dalla seguente: «macro-area». Al terzo periodo la parola «quattro» e' sostituita con la parola «tre». Il comma 5 e' soppresso. Al comma 6, lettera e), le parole «sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Universita'» sono sostituite con le parole: «sul bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale e sul bilancio unico di Ateneo di esercizio». Al comma 8, il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi. All'inizio del comma 10 e' inserito il seguente periodo: «Partecipa alle riunioni del senato accademico con voto consultivo il prorettore vicario che funge da presidente con voto deliberativo in assenza del rettore. Partecipa, altresi', con voto consultivo, il coordinatore del collegio dei prorettori.». All'art. 11, le lettere c) e d) del comma 1: sono cosi' modificate: «c) due componenti esterni all'Ateneo non appartenenti da almeno tre anni ai ruoli dell'Ateneo messinese designati dal senato accademico; d) quattro componenti interni all'Ateneo, di cui un professore ordinario, un professore associato, un ricercatore, appartenenti a macro-aree scientifico-disciplinari diverse, e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e collaboratori esperti linguistici, eletti dai componenti ciascuna categoria. L'elettorato attivo, all'interno di ciascuna macro-area, spetta a tutti i professori di prima e seconda fascia ed a tutti i ricercatori. La rappresentanza del personale docente e' determinata procedendo preliminarmente al sorteggio della componente cui va attribuito l'elettorato passivo per ciascuna macro-area. Successivamente si procede all'elezione del rappresentante per ogni macro-area. Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti». Inoltre, alla fine del comma e' aggiunto il seguente periodo: «Spetta al senato accademico dichiarare l'ammissibilita' delle candidature presentate, dopo aver verificato il possesso dei predetti requisiti». Al comma 2 la parola «quattro» e' sostituita con la parola «tre». Il comma 3 e' cosi' modificato: «In caso di anticipata cessazione dalla carica e sempre che debba ancora decorrere un lasso temporale di almeno due mesi prima della cessazione del mandato, si fa luogo per i componenti interni alla surroga del soggetto cessato con il primo dei non eletti limitatamente al periodo mancante del mandato; per i componenti esterni si procede alla sostituzione facendo riferimento alle disponibilita' originariamente date.». Il comma 4 assume la seguente formulazione: «I componenti del consiglio di amministrazione non elettivi sono nominati nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.». Il comma 5 e' cosi' modificato: «Coloro che, esterni all'Ateneo, aspirino a far parte del consiglio di amministrazione sono tenuti a far pervenire al rettore, a seguito di avviso pubblico, nei tempi e con le modalita' stabiliti da apposito regolamento, il loro curriculum professionale, che sara' quindi sottoposto all'esame del senato accademico. Risulteranno eletti i due candidati che avranno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Nel caso in cui, dopo la seconda votazione, residuino seggi da attribuire si dara' corso ad un terzo turno di votazione al quale sara' ammesso un numero di candidati pari al doppio dei seggi da attribuire. A tale turno saranno ammessi i candidati piu' votati nel precedente e risulteranno eletti coloro che avranno conseguito il maggior numero di voti. In ogni turno di elezione ogni componente del senato potra' esprimere tante preferenze quanti sono i seggi da attribuire. In caso di parita' di voti prevale sempre il candidato piu' anziano.». Al comma 7, il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi. Il primo periodo del comma 9 e' cosi' modificato: «Partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con voto consultivo il prorettore vicario che funge da presidente con voto deliberativo in assenza del rettore. Partecipa, altresi', con voto consultivo, il coordinatore del collegio dei prorettori». All'art. 12, comma 1, lettera g) le parole: «il bilancio di previsione, annuale e triennale, ed il conto consuntivo» sono cosi' sostituite: «i documenti pubblici di sintesi preventivi e consuntivi». All'alinea dell'art. 13 la parola: «amministrativi» e' sostituita dalle seguenti: «di amministrazione»; la lettera b) e' soppressa con scorrimento delle successive lettere ed e' stata aggiunta all'elencazione la lettera «h) il presidio della qualita'». L'art. 15 e' soppresso. All'art. 17, comma 2, il terzo periodo e' cosi' sostituito: «I componenti durano in carica tre anni e non sono immediatamente rinnovabili». Il quarto periodo e' soppresso. All'art. 20, comma 1, terzo periodo, le parole: «a maggioranza assoluta e sulla base della valutazione comparativa dei curricula presentati in seguito ad apposito avviso pubblico» sono soppresse; dopo il terzo periodo, inoltre, e' inserito il seguente: «L'elezione avviene, sulla base della valutazione comparativa dei curricula presentati in seguito ad apposito avviso pubblico, a maggioranza assoluta o, in caso di mancata elezione al primo turno, a seguito di ballottaggio tra i due candidati piu' votati». Si introducono, alla fine dell'art. 21, i seguenti commi 4 e 5: «Il presidio della qualita' e' composto da otto membri, di cui cinque scelti tra il personale docente e tre tra il personale tecnico-amministrativo dell'Universita'; e' presieduto da un professore ordinario, scelto tra i membri designati, che svolge le funzioni di coordinatore. Il presidio della qualita' dura in carica tre anni. 5. Il Presidio della qualita' sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di assicurazione della qualita' per le attivita' didattiche e di ricerca.». All'art. 23, comma 8, primo periodo si sostituisce la parola «quarantacinque» con «cinquantacinque». Al secondo periodo, la parola «quaranta» e' sostituita con la parola «cinquantacinque». Si introduce alla fine del comma 8 il seguente periodo: «Il numero dei Dipartimenti e' pari a dodici». All'art. 26, alla fine del primo periodo del comma 2, le parole: «un rappresentante del personale tecnico-amministrativo» sono cosi' sostituite: «rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nella misura di uno, qualora il numero di docenti afferenti al dipartimento sia inferiore o pari a settanta, di due qualora il numero sia maggiore di settanta e fino a centoventi, di tre qualora il numero sia superiore a centoventi». All'art. 28 il comma 2 e' cosi' modificato: «2. Il direttore e' eletto di norma fra i professori ordinari afferenti al dipartimento, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e secondo modalita' stabilite dal regolamento di dipartimento. Hanno la legittimazione elettorale attiva i professori, i ricercatori, i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e il segretario amministrativo facenti parte del consiglio di dipartimento nonche' tutti gli studenti, i dottorandi e gli specializzandi iscritti a corsi di studio incardinati nel dipartimento nonche' gli assegnisti afferenti allo stesso. Il voto degli studenti, dei dottorandi, degli specializzandi e degli assegnisti viene conteggiato nella misura del trenta per cento del numero dei rappresentanti delle suddette categorie nel consiglio di dipartimento. Per le elezione del direttore, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nei commi 1-5 dell'art. 9 del presente statuto. Il direttore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile anche consecutivamente una sola volta. Il direttore designa tra i professori del dipartimento un vicedirettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e dura in carica per la durata del mandato del direttore. Il direttore ed il vicedirettore sono nominati con decreto del rettore. Il vicedirettore e' revocato con decreto del rettore, su proposta del direttore.». All'art. 39, i commi 3 e 4 sono cosi' modificati: «3. Organi della scuola sono il consiglio, composto dai docenti della scuola e da tre rappresentati degli specializzandi, e il direttore. Il consiglio delibera lo statuto ed il regolamento interno della scuola, sovrintende tutte le attivita' della scuola; ne coordina i corsi; elegge il direttore di norma tra i professori ordinari di ruolo che svolgono attivita' di docenza presso la scuola. Solo in caso di indisponibilita' di questi ultimi, la carica puo' essere assunta da un professore di seconda fascia. 4. Il direttore dura in carica tre anni ed e' nominato con decreto del rettore; convoca e presiede il consiglio e cura l'attuazione delle deliberazioni consiliari». Al comma 5, le parole «la durata del mandato del direttore» sono soppresse. All'art. 53, i commi 2 e 3 sono soppressi. Nella rubrica dell'art. 53, le parole: «e delle cariche elettive» sono soppresse. L'art. 54 e' cosi' sostituito: «1. Non sono eleggibili a qualsiasi carica accademica indicata dal presente statuto: a) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o piu' delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio; b) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a un anno di reclusione per delitto non colposo. 2. Gli studenti hanno la legittimazione elettorale attiva e passiva soltanto se risultano regolarmente iscritti ad un corso di studio. 3. Hanno la legittimazione elettorale passiva gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'universita', in regola alla data di presentazione delle candidature con il pagamento delle tasse universitarie relative all'anno accademico in corso. Gli studenti fuori corso, oltre il primo anno, non hanno la legittimazione passiva alle cariche previste dal presente statuto e, qualora siano gia' componenti di organi elettivi, decadono dagli stessi. Il mandato delle rappresentanze studentesche dura due anni ed e' rinnovabile per una sola volta. 4. Gli studenti chiamati a far parte degli organi collegiali dell'Universita' decadono con il conseguimento del titolo di studio conclusivo del corso in cui sono iscritti all'atto della proposizione della candidatura. 5. In caso di cessazione anticipata di un organo si procede senza indugio al rinnovo della carica ed il nuovo eletto resta in carica per il completamento del mandato residuo. Il periodo cosi' ricoperto e' computato ai fini dell'eventuale cumulo e limite di rielezioni. Di norma non si procede al rinnovo se il periodo residuo del mandato e' inferiore a sei mesi. In tal caso, il mandato e' ricoperto dal professore decano competente. Le disposizioni di cui ai due periodi precedenti non si applicano alle cariche previste dall'art. 2, comma 1, lettere d), g) e m) della legge n. 240/2010. Tutte le candidature devono essere presentate nel termine indicato dal decreto di indizione delle elezioni. 6. Gli studenti chiamati a far parte degli organi collegiali dell'Universita' decadono con il conseguimento della laurea. La decadenza di cui al presente comma non si applica se lo studente rappresentante risulta iscritto, senza soluzione di continuita', ad un corso di laurea magistrale, in prosecuzione degli studi intrapresi. La decadenza si applica ai rappresentanti nei consigli di corso di studio. La decadenza si applica altresi' ai rappresentanti nei consigli di dipartimento, a meno che lo studente rappresentante risulti iscritto, senza soluzione di continuita', ad un corso di laurea magistrale, afferente allo stesso dipartimento, in prosecuzione degli studi intrapresi.». All'art. 55, comma 5, lettera a) le parole: «qualora risultino eletti a farne parte» sono soppresse. Il comma 3 dell'art. 57 e' cosi' sostituito: «La partecipazione agli organi collegiali e' obbligatoria, salvo giustificati motivi. L'organo collegiale puo' non giustificare l'assenza. L'assenza ingiustificata per piu' di tre sedute consecutive ad un organo elettivo comporta la decadenza dalla carica. In tal caso, si fa luogo alla surroga o alla sostituzione del componente decaduto. La decadenza e' deliberata dall'organo collegiale e dichiarata con decreto rettorale.». Al comma 4, la parola «possono» e' sostituita con la seguente: «sono» e, alla fine del comma, le parole: «dell'organo stesso» sono soppresse. Viene, inoltre, aggiunto il seguente comma 5: «Scaduto il mandato degli organi accademici senza che sia stato completato il procedimento di rinnovo, questi restano in carica, in regime di prorogatio, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, al solo fine di esercitare l'attivita' di ordinaria amministrazione e di adottare gli atti urgenti e indifferibili.». L'art. 59 e' soppresso. All'art. 61 il comma 1 e' cosi' sostituito: «1. Il nuovo assetto dipartimentale entrera' in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2015.». Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7: «2. Il senato accademico in carica alla data di approvazione delle presenti modifiche cessera' alla data del 30 settembre 2015. I rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo rimarranno in carica fino alla scadenza naturale del mandato. 3. Dal 1° gennaio 2015 al 28 febbraio 2015 i consigli di dipartimento proporranno i criteri di afferenza dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo alle nuove strutture dipartimentali nonche' i criteri di incardinamento dei corsi di studio, con proprie delibere di indirizzo. Entro il 15 marzo successivo, il senato accademico, sulla base delle proposte dipartimentali, indichera' l'indirizzo generale dell'Ateneo per la costituzione dei nuovi dipartimenti. Entro il 30 aprile successivo, i docenti presenteranno le loro richieste di afferenza ai dipartimenti prescelti in conformita' agli indirizzi deliberati. Entro il 20 maggio, il senato accademico deliberera' in merito al nuovo assetto dipartimentale e all'incardinamento dei corsi di studio nei nuovi dipartimenti. 4. Entro il 31 luglio 2015, saranno eletti i rappresentanti degli studenti, dei dottorandi, degli assegnisti, degli specializzandi nonche' del personale tecnico-amministrativo nei consigli di dipartimento. I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi, degli assegnisti e degli specializzandi resteranno in carica solo per l'anno accademico 2015/2016. 5. Entro il 30 settembre 2015, i dipartimenti procederanno all'elezione dei direttori. Il mandato di direzione svolto nei dipartimenti costituiti in sede di prima applicazione dello statuto emanato con decreto rettorale n. 1244 del 14 maggio 2012 e' computato ai fini del limite dei mandati. 6. Entro la data indicata al comma precedente, si procedera' al rinnovo della componente elettiva del senato accademico. Le cariche elettive svolte nel senato accademico costituito in sede di prima applicazione dello statuto emanato con decreto rettorale n. 1244 del 14 maggio 2012 sono computate ai fini del limite dei mandati. 7. Gli organi diversi dal senato, dai consigli dei dipartimenti e dai presidenti e dai consigli delle SIR in carica alla data di entrata in vigore delle presenti modifiche, permangono fino alla scadenza naturale del mandato». Gli attuali commi 2, 3, 4 e 5 assumono la nuova numerazione 8, 9, 10 e 11». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Messina, 30 dicembre 2014 Il rettore: Navarra