IL CAPO del Dipartimento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"; Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Vista la delibera del Consiglio dei ministri adottata nella seduta del 12 dicembre 2014 con la quale e' stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nei giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4 e 5, l'11 e 12 ed il 14 e 15 novembre 2014; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione dei necessari interventi urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale; Acquisita l'intesa della regione Piemonte; Dispone: Art. 1 Nomina Commissario e piano degli interventi 1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Direttore delle Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana, foreste, protezione civile, trasporti e logistica della regione Piemonte e' nominato Commissario delegato. 2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo' avvalersi, anche in qualita' di soggetti attuatori, dei Comuni e delle Province interessate, delle strutture organizzative e del personale della regione Piemonte, nonche' degli enti pubblici e dei soggetti privati a partecipazione pubblica che concorrono al superamento del contesto di criticita'. 3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere: a) gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 2 nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi; b) le attivita' poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi; c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. 4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresi', contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 5. Il predetto piano puo' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 6. I contributi sono erogati ai soggetti di cui al comma 2 previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalita' tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.