IL DIRETTORE GENERALE 
    per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti i decreti applicativi del predetto d.lgs. 8 aprile  2010,  n.
61, ed in particolare del d.m. 7 novembre 2012, recante la  procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del d.lgs. n. 61/2010; 
  Visto il d.P.R. 21.07.1967 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
210  del  22.08.1967,  con  il  quale  e'   stata   riconosciuta   la
denominazione di origine controllata dei vini "Lugana"  ed  e'  stato
approvato  il  relativo  disciplinare  di  produzione  e   successive
modificazioni; 
  Visto il d.m. 30.11.2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Repubblica italiana n. 295 del 20.12.2011 e  sul  sito  internet  del
Mipaaf - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, con il quale e'
stato approvato il disciplinare di produzione della denominazione  di
origine controllata dei vini "Lugana", cosi' come consolidato con  le
modifiche introdotte per conformare lo stesso alla  previsione  degli
elementi di cui all'art. 118-quater,  paragrafo  2,  del  Regolamento
(CE) n. 1234/2007; 
  Visto il d.m. 7.03.2014, pubblicato sul citato sito del  Ministero,
con il quale  e'  stato  da  ultimo  aggiornato  il  disciplinare  di
produzione della predetta DOC; 
  Vista la domanda presentata dal Consorzio Tutela Lugana DOC per  il
tramite della Regione  Lombardia,  intesa  ad  ottenere  la  modifica
dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini  a  denominazione
di origine controllata "Lugana", al  fine  di  inserire  la  data  di
immissione al consumo  della  tipologia  base,  presentata  a  questo
Ministero nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del  d.m.  7
novembre 2012, con particolare riguardo alla pubblicazione nel B.U.R.
della  Regione  Lombardia  e  della  Regione  Veneto  dell'avviso  di
presentazione della domanda in questione; 
  Considerato che la citata richiesta di modifica non comporta alcuna
modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-quater,
paragrafo 1, lettera d), del Regolamento  (CE)  n.  1234/2007  e  che
pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica  la  procedura
semplificata di cui al citato d.m. 7 novembre 2012, art. 10, comma 8,
conformemente  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  118-octodecies,
paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1234/2007; 
  Visti i pareri favorevoli della Regione Lombardia e  della  Regione
Veneto sulla citata domanda; 
  Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP
ed IGP sulla citata domanda nella riunione dell'11 dicembre 2014; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  pubblicare  sul  sito  internet  del
Ministero la modifica del disciplinare in  questione,  apportando  la
conseguente modifica al disciplinare di  produzione  consolidato  del
vino  DOP  "Lugana",  cosi'  come  approvato  con  il   citato   d.m.
30.11.2011, da ultimo aggiornato con il d.m. 7.03.2014,  e  di  dover
comunicare  la  modifica  in  questione  alla  Commissione  U.E.,  ad
aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla  Commissione  U.E.
ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento  (CE)
n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione
dalla Commissione U.E.,  ai  sensi  dell'art.  70-bis,  paragrafo  1,
lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'art. 5 del disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata dei vini "Lugana", consolidato con  le  modifiche
introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di
cui all'art.  118  quater,  paragrafo  2,  del  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007, cosi' come approvato con il d.m. 30.11.2011  e  da  ultimo
aggiornato  con  il  d.m.  7.03.2014  richiamati  in   premessa,   e'
modificato con il testo riportato in allegato. 
  2. La modifica di cui al comma 1 entra in applicazione a  decorrere
dal 15 gennaio 2015. 
  3. La modifica al disciplinare consolidato della DOP  "Lugana",  di
cui al comma 1, sara' inserita sul  sito  internet  del  Ministero  -
Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP  e  IGP  -  e  comunicata  alla
Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del  relativo  fascicolo
tecnico  gia'  trasmesso  alla  stessa  Commissione  U.E.,  ai  sensi
dell'art. 118-vicies, paragrafi  2  e  3,  del  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 22 dicembre 2014 
 
                                         Il direttore generale: Gatto