IL DIRETTORE GENERALE 
    per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della Legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti i  decreti  applicativi  del  predetto decreto  legislativo 8
aprile 2010, n. 61, ed in  particolare  del  D.M.  7  novembre  2012,
recante la procedura a  livello  nazionale  per  la  presentazione  e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di
modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1968
- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 15 luglio 1968,  con
il  quale  e'  stata  riconosciuta  la   Denominazione   di   Origine
Controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» ed e' stato  approvato
il relativo disciplinare di produzione e successive modificazioni; 
  Visto il D.M. 30 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Repubblica italiana n. 295 del 20  dicembre  2011  e  sul  sito
internet del Mipaaf - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini  DOP  e  IGP,
con il quale e' stato approvato il disciplinare di  produzione  della
denominazione  di  origine  controllata   dei   vini   «Montepulciano
d'Abruzzo», cosi' come consolidato con le  modifiche  introdotte  per
conformare lo stesso alla previsione degli elementi di  cui  all'art.
118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007; 
  Visto  il  D.M.  7 marzo  2014,  pubblicato  sul  citato  sito  del
Ministero, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare
di produzione della predetta DOC; 
  Vista la domanda presentata dal Consorzio di Tutela Vini  d'Abruzzo
per il tramite della Regione Abruzzo, intesa ad ottenere la  modifica
del disciplinare di produzione dei vini a  denominazione  di  origine
controllata «Montepulciano d'Abruzzo», presentata a questo  Ministero
nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del  D.M.  7  novembre
2012, con particolare riguardo alla pubblicazione  nel  B.U.R.  della
regione  Abruzzo  dell'avviso  di  presentazione  della  domanda   in
questione; 
  Considerato che la citata richiesta di modifica non comporta alcuna
modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-quater,
paragrafo 1, lettera d), del Regolamento  (CE)  n.  1234/2007  e  che
pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica  la  procedura
semplificata di cui al citato D.M. 7 novembre 2012, art. 10, comma 8,
conformemente  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  118-octodecies,
paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1234/2007; 
  Visto il parere  favorevole  della  regione  Abruzzo  sulla  citata
domanda; 
  Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP
ed IGP sulla citata domanda nella riunione dell'11 dicembre 2014; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  pubblicare  sul  sito  internet  del
Ministero la modifica del disciplinare in  questione,  apportando  la
conseguente modifica al disciplinare di  produzione  consolidato  del
vino DOP «Montepulciano  d'Abruzzo»,  cosi'  come  approvato  con  il
citato D.M. 30 novembre 2011, da ultimo aggiornato con il DM 7  marzo
2014, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione
U.E.,  ad  aggiornamento  del  fascicolo   tecnico   inoltrato   alla
Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3,  del
Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite  il  sistema  di  informazione
messo a disposizione  dalla  Commissione  U.E.,  ai  sensi  dell'art.
70-bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009; 
 
                              Decreta: 
 
 
                             Articolo 1 
 
  1. Al disciplinare di produzione  della  denominazione  di  origine
controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo»,  consolidato  con  le
modifiche introdotte per conformare lo stesso alla  previsione  degli
elementi di cui all'art. 118-quater,  paragrafo  2,  del  Regolamento
(CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre  2011
e da ultimo aggiornato  con  il  D.M.  7  marzo  2014  richiamati  in
premessa, e' modificato con il testo riportato in allegato. 
  2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP «Montepulciano
d'Abruzzo», di cui al comma 1, sara' inserita sul sito  internet  del
Ministero -  Sezione  Prodotti  DOP  e  IGP -  Vini  DOP  e  IGP -  e
comunicata alla Commissione  U.E.,  ai  fini  dell'aggiornamento  del
relativo fascicolo tecnico gia'  trasmesso  alla  stessa  Commissione
U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento
(CE)  n.  1234/2007,  nel  rispetto  delle  procedure  richiamate  in
premessa. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 22 dicembre 2014 
 
                                         Il direttore generale: Gatto