IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  12
febbraio 2004, recante «Aggiornamento delle norme per la  trasparenza
nelle operazioni di collocamento dei  titoli  di  Stato»  (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  44  del  23  febbraio
2004), emanato in attuazione dell'art. 2, comma  2,  della  legge  17
febbraio 1992, n. 154, che detta  «Norme  per  la  trasparenza  delle
operazioni e dei servizi bancari e finanziari»; 
  Visto il successivo decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze del 19 ottobre 2009, recante «Aggiornamento delle  norme  per
la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di  Stato»
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 246 del 22
ottobre 2009),  con  il  quale  e'  stato  inserito  il  comma  2-bis
all'articolo 2 del citato decreto del 12 febbraio 2004; 
  Visto l'art. 161, comma 2, del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni (Testo Unico  Bancario),  il
quale stabilisce che  la  legge  17  febbraio  1992,  n.  154,  viene
abrogata ma continua ad essere applicata fino all'entrata  in  vigore
dei provvedimenti emanati dalle autorita'  creditizie  ai  sensi  del
Testo Unico Bancario; 
  Visto l'art. 116, comma 2, del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni (Testo Unico  Bancario),  il
quale attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze,  sentite
la CONSOB e la Banca d'Italia,  il  potere  di  stabilire  criteri  e
parametri per la determinazione delle eventuali  commissioni  massime
addebitabili alla clientela in occasione del collocamento  e  per  la
trasparente determinazione dei rendimenti, nonche'  gli  obblighi  di
pubblicita', trasparenza e propaganda da osservare nell'attivita'  di
collocamento dei titoli di Stato; 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996,  n.  239,  e
successive modificazioni,  relativo  all'«Imposta  sostitutiva  sugli
interessi, premi ed altri frutti  di  talune  obbligazioni  e  titoli
similari   per   i   soggetti   residenti»   (di   seguito   "imposta
sostitutiva"); 
  Considerato che, in  conseguenza  dell'abbassamento  dei  tassi  di
interesse sui titoli di Stato a breve termine, e'  opportuno  ridurre
le commissioni  massime  dovute  dalla  clientela  in  occasione  dei
rispettivi collocamenti onde evitare che esse  vengano  praticate  in
caso di tassi di rendimento negativi e razionalizzare gli  intervalli
di scadenza sui quali le suddette commissioni sono commisurate; 
  Considerata  l'esigenza  di  rendere  maggiormente  trasparenti  le
disposizioni  riguardanti  la  data  di  valuta  di  accredito   alla
clientela  degli  importi  dovuti  e  prevedere  ulteriori  modalita'
tecniche di diffusione delle informazioni  riguardanti  i  titoli  di
Stato; 
  Ravvisata l'esigenza di adottare un nuovo decreto per aggiornare le
norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei  titoli
di Stato; 
  Sentita la CONSOB; 
  Sentita la Banca d'Italia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle categorie
di soggetti che svolgono le operazioni di collocamento dei titoli  di
Stato, a breve, a medio e a lungo termine, anche se  non  partecipano
direttamente alle operazioni d'asta o ai consorzi di collocamento. Si
applicano, altresi', alle categorie di  soggetti  che  raccolgono  le
adesioni negli altri tipi di collocamento. 
  2. Nel caso in cui il collocamento dei titoli avvenga attraverso un
consorzio di collocamento o mediante la raccolta di adesioni  di  cui
al comma precedente, i riferimenti al prezzo medio ponderato  di  cui
all'articolo 2 e al prezzo di aggiudicazione di cui  all'articolo  3,
si intendono effettuati al prezzo di emissione stabilito  dal  Tesoro
nel decreto di emissione.