IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 febbraio 2004, recante «Aggiornamento delle norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 44 del 23 febbraio 2004), emanato in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 154, che detta «Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari»; Visto il successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2009, recante «Aggiornamento delle norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 246 del 22 ottobre 2009), con il quale e' stato inserito il comma 2-bis all'articolo 2 del citato decreto del 12 febbraio 2004; Visto l'art. 161, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (Testo Unico Bancario), il quale stabilisce che la legge 17 febbraio 1992, n. 154, viene abrogata ma continua ad essere applicata fino all'entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del Testo Unico Bancario; Visto l'art. 116, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (Testo Unico Bancario), il quale attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la CONSOB e la Banca d'Italia, il potere di stabilire criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento e per la trasparente determinazione dei rendimenti, nonche' gli obblighi di pubblicita', trasparenza e propaganda da osservare nell'attivita' di collocamento dei titoli di Stato; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, relativo all'«Imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti» (di seguito "imposta sostitutiva"); Considerato che, in conseguenza dell'abbassamento dei tassi di interesse sui titoli di Stato a breve termine, e' opportuno ridurre le commissioni massime dovute dalla clientela in occasione dei rispettivi collocamenti onde evitare che esse vengano praticate in caso di tassi di rendimento negativi e razionalizzare gli intervalli di scadenza sui quali le suddette commissioni sono commisurate; Considerata l'esigenza di rendere maggiormente trasparenti le disposizioni riguardanti la data di valuta di accredito alla clientela degli importi dovuti e prevedere ulteriori modalita' tecniche di diffusione delle informazioni riguardanti i titoli di Stato; Ravvisata l'esigenza di adottare un nuovo decreto per aggiornare le norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato; Sentita la CONSOB; Sentita la Banca d'Italia; Decreta: Art. 1 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle categorie di soggetti che svolgono le operazioni di collocamento dei titoli di Stato, a breve, a medio e a lungo termine, anche se non partecipano direttamente alle operazioni d'asta o ai consorzi di collocamento. Si applicano, altresi', alle categorie di soggetti che raccolgono le adesioni negli altri tipi di collocamento. 2. Nel caso in cui il collocamento dei titoli avvenga attraverso un consorzio di collocamento o mediante la raccolta di adesioni di cui al comma precedente, i riferimenti al prezzo medio ponderato di cui all'articolo 2 e al prezzo di aggiudicazione di cui all'articolo 3, si intendono effettuati al prezzo di emissione stabilito dal Tesoro nel decreto di emissione.