IL DIRETTORE GENERALE 
                  per la promozione della qualita' 
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto l'art. 9, comma 1, del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di
qualita' dei prodotti agricoli e alimentari che consente  allo  Stato
membro di accordare,  a  titolo  transitorio,  protezione  a  livello
nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione; 
  Visto l'art. 12, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, relativo alle
disposizioni nazionali  per  l'attuazione  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012
sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Vista la domanda presentata dall'«Associazione Torre  Pietra»,  con
sede in Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani), via Ronzino  n.
4, intesa ad ottenere la registrazione  della  denominazione  Cipolla
bianca di  Margherita,  ai  sensi  del  citato  regolamento  (UE)  n.
1151/2012; 
  Vista la nota protocollo n. 40257 del 21 maggio 2014 con  la  quale
il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e   forestali
ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti  indicati  dal
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del  21  novembre  2012,  ha  trasmesso   all'organismo   comunitario
competente la predetta domanda di registrazione; 
  Vista l'istanza con la  quale  l'«Associazione  Torre  Pietra»,  ha
chiesto la protezione a titolo transitorio  della  stessa,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, del predetto  regolamento  (UE)  n.  1151/2012,
espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso  il  Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  da   qualunque
responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato
accoglimento della citata istanza di riconoscimento della indicazione
geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui  soggetti
interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; 
  Considerato che la protezione di cui  sopra  ha  efficacia  solo  a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  4,  del  citato
regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Ritenuto di dover assicurare certezza  alle  situazioni  giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della  denominazione   Cipolla
bianca di Margherita, in attesa che  l'organismo  comunitario  decida
sulla  domanda  di  riconoscimento   della   indicazione   geografica
protetta; 
  Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma  di  decreto
che, in accoglimento della domanda avanzata dall'«Associazione  Torre
Pietra», assicuri la protezione a  titolo  transitorio  e  a  livello
nazionale della denominazione Cipolla bianca di  Margherita,  secondo
il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale  di
questo Ministero all'indirizzo: www.politicheagricole.gov.it; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio   a   livello
nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1,  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  21  novembre
2012, alla denominazione Cipolla bianca di Margherita.