IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, comma 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» il quale prevede che: «Al fine di migliorare l'efficienza, la rapidita' e la trasparenza dei processi di dismissione nonche' diminuirne i relativi costi, il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., realizza un Programma per l'efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, del decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 2002, n. 254 e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della normativa vigente, anche mediante l'impiego di strumenti telematici»; Visto l'art. 1, comma 20 del decreto-legge n. 95/2012 il quale prevede che «Nell'ambito delle risorse derivanti dalle procedure di alienazione di cui al precedente comma, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di finanziamento del Programma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonche' le modalita' di versamento di dette somme all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione dei Ministeri interessati di una quota pari ad almeno l'80% dei proventi delle dismissioni, per la destinazione a progetti innovativi dell'amministrazione che effettua la dismissione»; Visto l'art. 1, comma 17 del decreto-legge n. 95/2012 il quale prevede che «Il Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della Consip S.p.A. cura lo sviluppo e la gestione del sistema informatico di e-procurement realizzato a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti, anche al fine di garantire quanto disposto al successivo comma 18»; Visto l'art. 1, comma 18 del decreto-legge n. 95/2012 il quale prevede che «Consip S.p.A. puo' disporre, sulla base di apposite Convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, del sistema informatico di e-procurement di cui al comma 17 per l'effettuazione delle procedure che la medesima svolge in qualita' di centrale di committenza a favore delle pubbliche amministrazioni nonche' per le ulteriori attivita' che la medesima svolge in favore delle pubbliche amministrazioni, anche ai sensi del successivo comma 19. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula apposite intese con le amministrazioni che intendano avvalersi del sistema informatico di e-procurement di cui al comma 17, per l'effettuazione delle procedure per le quali viene utilizzata la Consip S.p.A. in qualita' di centrale di committenza»; Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; Visto il R.D. 23 maggio 1924, n. 827; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Regolamento dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, l'art. 310 «Cessione di beni mobili a titolo oneroso»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e, in particolare, il Titolo V concernente «Dismissione di beni mobili»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469 «Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unita' previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Considerata la necessita' di procedere alla realizzazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, avvalendosi di Consip S.p.A., del Programma per l'efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili, in attuazione dell'art. 1, commi 19 e 20 del decreto-legge n. 95/2012, quale misura volta al miglioramento dell'efficienza, della rapidita' e della trasparenza dei processi di dismissione nonche' alla diminuzione dei relativi costi; Considerato che il presente decreto costituisce una prima attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1 commi 19 e 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e che lo stesso reca le modalita' di realizzazione del Programma di dismissione ivi previsto con specifico riferimento all'Amministrazione cui si applica il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero l'Amministrazione della Difesa, nelle sue articolazioni organizzative competenti, ai sensi della normativa vigente, in tema di dismissione di beni mobili, in considerazione delle specificita' e delle peculiarita' previste dalla normativa vigente per le procedure di dismissione dei beni mobili rientranti nella disponibilita' di tale Amministrazione; Considerata la conseguente necessita' di prevedere la disciplina di dettaglio di carattere esecutivo e la disciplina attuativa ai fini della concreta applicazione delle sopra richiamate disposizioni in tema di dismissione dei beni mobili con particolare riferimento a quelli rientranti nella disponibilita' del Ministero della Difesa; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto disciplina, in esecuzione ed attuazione dell'art. 1, commi 19 e 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le prime modalita' di realizzazione del Programma per l'efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili dell'Amministrazione della Difesa, nelle sue articolazioni organizzative competenti in tema, (di seguito anche «Amministrazione»), ponendo la disciplina di dettaglio e stabilendo le modalita' di finanziamento del Programma nonche' le modalita' di versamento delle somme derivanti dalle dette procedure all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ivi prevista. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere previste ulteriori modalita' di realizzazione del Programma. 2. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i beni oggetto di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' i beni oggetto di specifiche normative di settore.