IL SOTTOGRETARIO DI STATO 
 
  Vista la legge del 23 dicembre 1999 n. 488,  recante  "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", ed
in particolare l'articolo 27; 
  Visto il decreto legislativo del 10 agosto 2003, n. 259 recante  il
"Codice  delle  comunicazioni  elettroniche",   ed   in   particolare
l'articolo 35; 
  Visto il decreto legislativo del 31 luglio  2005,  n.  177  recante
"Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"; 
  Visto il decreto legge del 2 marzo  2012,  n.  16,  convertito  con
modificazioni dalla legge del 26 aprile 2002, n. 44 ed in particolare
l'art. 3-quinquies recante "Misure urgenti per l'uso efficiente e  la
valorizzazione  economica  dello  spettro  radio  ed  in  materia  di
contributi per l'uso delle frequenze televisive"; 
  Vista la delibera 353/11/Cons dell'Autorita' per le garanzie  delle
comunicazioni del 23 giugno 2011, recante "Nuovo regolamento relativo
alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale"; 
  Vista la delibera 568/13/Cons dell'Autorita' per le garanzie  delle
comunicazioni del 15 ottobre, recante "Determinazione per l'anno 2013
dei contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive terrestri in
tecnica digitale"; 
  Vista la delibera 494/14/Cons dell'Autorita' per le garanzie  delle
comunicazioni  del  30  settembre  2014,  recante  "Criteri  per   la
fissazione da  parte  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  dei
contributi  annuali  per  l'utilizzo  delle  frequenze  nelle   bande
televisive terrestri"; 
  Visto in particolare quanto disposto dai  commi  4  e  7  dell'art.
3-quinquies del decreto legge 2 marzo 2012,  n.  16,  convertito  con
modificazioni dalla legge del 26 aprile 2002, n. 44 secondo  i  quali
".... il nuovo sistema dei contributi e' applicato progressivamente a
partire dal 1 gennaio 2013 ....." e " .... non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica..."; 
  Vista la lettera inviata dalla  Commissione  europea  all'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni ed al  Ministero  dello  sviluppo
economico in data 18 luglio 2014 con la quale la Commissione dichiara
che "in base all'art. 13 della  direttiva  autorizzazioni  (direttiva
2002/20/CE)   ...   devono   essere   obiettivamente    giustificati,
trasparenti,  non   discriminatori   e   proporzionati   allo   scopo
perseguito...."; 
  Considerato che e' necessario distinguere  il  regime  contributivo
applicabile agli operatori di rete, in quanto assegnatari dei diritti
d'uso delle frequenze, dal  regime  contributivo  di  soggetti  anche
giuridicamente differenti, quali i fornitori dei servizi,  alla  luce
del quadro normativo vigente; 
  Considerata  l'impossibilita'  di  conciliare  il  criterio   della
progressivita', di cui al comma 4 del citato  art.  3-quinquies,  con
quanto previsto dal comma 7 dello stesso articolo e con i principi di
proporzionalita'  e  non  discriminazione  dettati  dalla   normativa
comunitaria, tenuto conto dei  criteri  di  determinazione  stabiliti
dalla delibera  494/14/Cons  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazione; 
  Vista la necessita', nelle  more  dell'adozione  del  provvedimento
ministeriale  che  definisce  il  nuovo   regime   contributivo   per
l'utilizzo delle frequenze televisive, di dover, comunque, assicurare
un flusso di entrate al bilancio delle Stato per l'anno 2014; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, concernente "Regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico"; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  30
maggio 2014, recante "Delega di attribuzioni  al  Sottosegretario  di
Stato,  On.  le  Antonello  Giacomelli"  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2014; 
 
                               Decreta 
 
                               Art. 1 
 
  1. In via transitoria, nelle more della determinazione da parte del
Ministero dello  sviluppo  economico,  con  successivo  decreto,  dei
contributi per l'utilizzo  delle  frequenze  nelle  bande  televisive
terrestri, gli operatori di rete sono tenuti a versare  entro  il  31
gennaio  2015,  a  titolo  di  acconto  del  contributo  dovuto   per
l'esercizio finanziario 2014, una somma  pari  al  40  per  cento  di
quanto versato nell'anno 2013. 
  2. A dimostrazione dell'avvenuto pagamento le societa' sono  tenute
a trasmettere entro i dieci  giorni  successivi  al  Ministero  copia
dell'attestazione di versamento. 
  3. In caso di ritardato pagamento le  somme  sono  aumentate  degli
interessi calcolati al tasso legale vigente e decorrenti  dalla  data
di scadenza indicata al comma 1. 
  4. In caso di mancato pagamento del contributo e  degli  interessi,
ove dovuti, si provvede  al  loro  recupero  a  norma  delle  vigenti
disposizioni in materia.