A seguito della pubblicazione della proposta di disciplinare di produzione del nome "Culurgionis" come indicazione geografica protetta nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 96 del 26.04.2014 e a seguito delle opposizioni ricevute ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera c) del decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013. In considerazione del fatto che le suddette opposizioni hanno dimostrato che l'uso del nome "Culurgionis" non e' limitato alla sola area geografica descritta nel disciplinare di produzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 96 del 26.04.2014, ma che questo viene comunemente usato, anche nelle sue varianti linguistiche locali, nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna per designare varie tipologie di pasta fresca ripiena che possono differire per forma e/o contenuto a seconda della localita' di produzione. Ritenuto che debba essere accolta la legittima e documentata istanza del Comitato promotore Culurgionis di tutelare il nome "Culurgionis" riferito al solo prodotto originario dell'Ogliastra, integrando il termine tradizionale "Culurgionis" con il riferimento geografico "d'Ogliastra". Considerato che la Regione Autonoma della Sardegna in fase di consultazione ha evidenziato la necessita' di salvaguardare l'uso delle denominazioni tradizionali sarde che identificano una gamma di prodotti di pasta fresca ripiena che possono differire per forma e/o contenuto. Ritenuto che la richiesta di protezione come IGP del nome "Culurgionis d'Ogliastra" possa consentire, nel rispetto delle norme applicabili, il prosieguo dell'utilizzo da parte dei produttori interessati del termine non geografico "Culurgionis" (anche nelle sue varianti linguistiche locali), per designare varie tipologie di pasta fresca ripiena che possono differire per forma e/o contenuto, superando le motivazioni alla base delle opposizioni ricevute. Considerato altresi' che la Regione Autonoma della Sardegna ha anche rappresentato l'importanza di introdurre nel disciplinare di produzione l'obbligo di evidenziare in etichetta l'utilizzo alternativo di patate o di fiocchi di patate come ingrediente del ripieno. In adempimento a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 10 del Decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013 e ritenuta l'opportunita' di dare evidenza, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, delle modifiche introdotte nel testo del disciplinare di produzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26.04.2014. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in accordo con la Regione Autonoma della Sardegna, esprime parere favorevole alla richiesta di registrazione come IGP del nome "Culurgionis d'Ogliastra" e al disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato procedendo alla trasmissione del relativo fascicolo alla Commissione europea.