IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  26  gennaio  1948,  n.  98,  sulla
disciplina delle casse conguaglio prezzi; 
  Visto il provvedimento del Comitato  interministeriale  prezzi  (di
seguito denominato CIP) n. 44/1977 del 28  ottobre  1977  concernente
l'istituzione della Cassa conguaglio G.P.L.; 
  Visto il provvedimento n. 18/1989  emanato  dalla  giunta  del  CIP
prezzi in data 12 settembre 1989 con il quale, tra l'altro, e'  stato
istituito presso la  Cassa  conguaglio  G.P.L.,  un  conto  economico
denominato  "Fondo   per   la   razionalizzazione   della   rete   di
distribuzione carburanti" e il presidente del CIP e'  stato  delegato
ad istituire, presso la Direzione generale delle fonti di energia del
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  ora
Direzione generale per  la  sicurezza  dell'approvvigionamento  e  le
infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico, un
Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di  distribuzione
carburanti; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  17  gennaio  1990,  e  successive
modifiche, con il quale e' stato istituito il Comitato tecnico per la
ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti; 
  Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.  32,  di  seguito
decreto legislativo 32/1998,  in  materia  di  razionalizzazione  del
sistema di distribuzione dei carburanti e, in particolare, l'art.  6,
con  il  quale  e'  stato  costituito  un   nuovo   "Fondo   per   la
razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti" in  cui
sono confluiti i fondi residui disponibili nel conto economico avente
la medesima denominazione, istituito ai sensi del  provvedimento  CIP
n. 18/1989, integrato per gli anni 1998, 1999 e  2000  attraverso  un
contributo a carico dei soggetti titolari  di  autorizzazione  e  dei
gestori; 
  Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1999,  recante  norme  di
attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio  1998,  n.
32; 
  Visto l'art. 29 della legge  12  dicembre  2002,  n.  273,  che  ha
stabilito che  il  Fondo  per  la  razionalizzazione  della  rete  di
distribuzione  dei  carburanti  e'  integrato,   per   l'anno   2002,
attraverso un contributo calcolato su ogni litro  di  carburante  per
autotrazione venduto negli impianti di  distribuzione  a  carico  dei
titolari di autorizzazione e dei gestori dei medesimi impianti  nella
misura e secondo le condizioni, modalita'  e  termini  stabiliti  con
provvedimento del Ministro delle attivita' produttive; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  agosto  2003  in  materia   di
Rifinanziamento del Fondo per  la  razionalizzazione  della  rete  di
distribuzione dei carburanti; 
  Visto l'art. 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito
con la legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per
la stabilizzazione finanziaria, ed in particolare il  comma  1  dello
stesso articolo, cosi' come modificato dal decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito con la legge 24 marzo  2012,  n.  27,  recante
"Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture  e  la  competitivita'",  che  stabilisce  che,  fermo
restando quanto previsto  dall'art.  6  del  decreto  legislativo  11
febbraio 1998, n. 32, il Fondo per la razionalizzazione della rete di
distribuzione dei carburanti e' altresi' destinato all'erogazione  di
contributi sia per la chiusura di impianti di  soggetti  titolari  di
non piu' di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente  nel
settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di  ripristino
dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione, e  che
tali  specifiche  destinazioni  sono  ammesse  per  un  periodo   non
eccedente i tre esercizi annuali successivi alla data di  entrata  in
vigore della stessa legge di conversione; 
  Visto l'art. 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito
con la legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per
la stabilizzazione finanziaria, ed in particolare il  comma  2  dello
stesso articolo, cosi' come modificato dal decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito con la legge 24 marzo  2012,  n.  27,  recante
"Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la competitivita'", che stabilisce che, con  decreto
del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30  giugno
2012, e' determinata l'entita' sia dei contributi di cui al  comma  1
dello stesso articolo, sia della nuova contribuzione al fondo di  cui
allo stesso comma 1,  per  un  periodo  non  superiore  a  tre  anni,
articolandola in una  componente  fissa  per  ciascuna  tipologia  di
impianto e in una variabile in funzione dei  litri  erogati,  tenendo
altresi' conto della densita' territoriale degli impianti all'interno
del medesimo bacino di utenza; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  19
aprile 2013, pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana in data 12 giugno 2013,  recante  "Contributi  per  i  costi
ambientali di ripristino  dei  luoghi  a  valere  sul  Fondo  per  la
razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti" con  il
quale sono stati definiti la misura del contributo dovuto, nonche' le
condizioni,  le  modalita'  e  i   termini   per   l'utilizzo   delle
disponibilita' del Fondo medesimo; 
  Visto che lo stesso art. 6 del decreto del Ministro dello  sviluppo
economico del 19 aprile 2013 prevede che i titolari di impianti ed  i
gestori provvedono al pagamento del contributo per il rifinanziamento
del Fondo per la razionalizzazione della rete  di  distribuzione  dei
carburanti per l'annualita' 2013 con due  versamenti  e  precisamente
con un primo  versamento  entro  il  30  aprile  2014,  a  titolo  di
anticipo, corrispondente al 50% del contributo dovuto ed  un  secondo
versamento entro il 31 dicembre 2014, a titolo di conguaglio; 
  Considerato il decreto direttoriale DGSAIE del 14 marzo 2014 ed  il
successivo decreto in corso di emanazione circa l'individuazione  dei
bacini d'utenza provinciali ad  alta  densita'  territoriale,  i  cui
impianti sono soggetti a maggiorazione del contributo dovuto ai sensi
dell'art. 6,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico del 19 aprile 2013; 
  Considerato   che   la   Cassa   conguaglio   G.P.L.   ha   inoltre
sostanzialmente  esaurito  le  risorse   derivanti   dai   precedenti
rifinanziamenti del Fondo e che le domande per  i  contributi  per  i
costi ambientali gravano esclusivamente sul nuovo rifinanziamento del
2014 del Fondo stesso, del quale  sono  gia'  disponibili  presso  la
stessa  Cassa  le  risorse  derivanti  dal  versamento   in   acconto
effettuato da titolari e gestori per un importo di oltre  20  milioni
di euro; 
  Considerato che il Ministero ha presentato  alla  Cassa  conguaglio
G.P.L. per la deliberazione di accantonamento, ai sensi del  comma  4
dell'art. 3 del decreto ministeriale 19 aprile  2014,  circa  n.  250
domande di contributi con istruttoria gia' completata per un  importo
totale accantonabile di oltre 15 milioni di euro; 
  Considerato che la Cassa conguaglio G.P.L. con note prot.  772  del
26 maggio 2014 e prot.  1172  dell'8  agosto  2014  ha  informato  il
Ministero delle difficolta' operative riscontrate nel procedere  agli
adempimenti dei nuovi compiti assegnati dal decreto  ministeriale  19
aprile 2013 e che tali difficolta' stanno causando  un  rallentamento
nell'avanzamento  delle  attivita'  istruttorie  delle  domande  gia'
complete; 
  Considerato che e' inoltre imminente la scadenza  del  30  dicembre
2014 per l'effettuazione del versamento a saldo del contributo per il
rifinanziamento del Fondo, mentre ancora non e' stato  possibile  per
la  Cassa  conguaglio   G.P.L.   effettuare   le   deliberazioni   di
accantonamento per le domande in istruttoria; 
  Ritenuto opportuna una semplificazione dell'iter istruttorio  delle
domande e della  relativa  procedura  di  verifica  presso  la  Cassa
conguaglio G.P.L. al fine di favorire un sollecito avanzamento  delle
domande stesse e della effettiva cantierabilita' delle opere; 
  Ritenuto necessario prorogare il termine di  scadenza  del  secondo
versamento entro il 31 dicembre 2014, a  titolo  di  conguaglio,  del
contributo per il rifinanziamento del Fondo,  al  fine  di  allineare
temporalmente i versamenti al Fondo da parte dei titolari e l'impiego
delle risorse disponibili sul Fondo medesimo; 
  Ritenuto  necessario  modificare  il  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico del 19 aprile 2013  al  fine  di  semplificare  ed
accelerare le attivita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Modificazioni al Decreto del Ministro 
             dello sviluppo economico del 19 aprile 2013 
 
  Al fine della semplificazione della documentazione, delle procedure
e degli adempimenti, il decreto del Ministro dello sviluppo economico
del  19  aprile  2013,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana in data 12 giugno 2013, recante "Contributi per i
costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul Fondo  per  la
razionalizzazione della rete  di  distribuzione  dei  carburanti"  e'
cosi' modificato: 
    la lettera c), comma 2, dell'art.  2,  e'  cosi'  sostituita  "c)
dichiarazione dei versamenti  al  Fondo  ai  sensi  dell'art.  6  del
decreto del Ministro dello sviluppo economico  del  19  aprile  2013,
resa nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
di cui all'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, per ogni impianto oggetto di domanda (Allegato
II)"; 
    al terzo trattino, del comma  3,  dell'art.  2,  dopo  la  parola
"documenti" e' soppressa la parola "contabili"; 
    al secondo paragrafo del comma 2 dell'art. 3, dopo le parole  "e'
espresso" sono aggiunte le parole ",  eventualmente  con  riserva  di
disponibilita' dei fondi,"; 
    al primo periodo del comma 4, dell'art. 3, le  parole  "e  previa
verifica della rispondenza del versamento  di  cui  all'Allegato  II"
sono sostituite da "riservandosi anche  successivamente  la  verifica
della rispondenza dei versamenti di cui all'allegato II"; 
    all'art. 3 dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma: "5. Al
fine della deliberazione di accantonamento di cui al comma 4 e  della
successiva erogazione, la Cassa dovra' verificare che il titolare non
sia tra i soggetti con posizioni irregolari iscritte nell'allegato 2b
al  bilancio  consuntivo  finanziario  relativo  all'esercizio   2013
approvato dalla Cassa stessa e che il medesimo sia tra i soggetti per
cui risultino versamenti al Fondo  di  cui  all'art.  6  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998,  n.  32  e  all'art.  29  della  legge  12
dicembre 2002, n. 273 ed al successivo decreto ministeriale 7  agosto
2003, se titolare di impianti nelle annualita'  per  le  quali  erano
dovuti contributi al Fondo ai sensi citate norme."; 
    al comma  1,  secondo  trattino,  dell'art.  6,  e'  aggiunto  il
seguente  periodo  "Il  titolare  per  il  calcolo  della  componente
variabile puo' far valere i quantitativi di litri di  carburante  per
autotrazione  (benzina,  gasolio  e  G.P.L.)   venduti   all'impianto
nell'anno 2013."; 
    al comma 3, secondo trattino, dell'art.  6,  sono  sostituite  le
parole "entro il 31 dicembre 2014" con le parole "entro il 30  aprile
2015"; 
    all'Allegato  I,  terzo  trattino,  sono  soppresse   le   parole
"previsti dall'art. 6 del decreto legislativo n. 32/1998 e  dall'art.
29 della legge 12 dicembre 2002, n.  273  ed  al  successivo  decreto
ministeriale 7 agosto 2003"; 
    l'Allegato II e' sostituito dalla versione aggiornata allegata; 
    all'allegato III, terzo trattino, dopo la parola  "documenti"  e'
soppressa la parola "contabili".