IL DIRETTORE GENERALE 
per la vigilanza sugli enti, il sistema  cooperativo  e  le  gestioni
                            commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislative 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2522 terzo comma del codice civile; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1 della legge 17 luglio 1975 n. 400; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Viste  le  risultanze  del  verbale  di  revisione   e   successivo
accertamento del 3 luglio 2012 svolta nei  confronti  della  societa'
cooperativa Nuova Edil  Service  con  sede  in  Marcallo  con  Casone
(Milano) - C.F. 04898220969 - effettuata dal revisore incaricato  dal
Ministero  dello  sviluppo  economico  alla  cui  parte   descrittiva
integralmente si rinvia, ed  in  particolare,  alla  circostanza  che
l'Ente benche' diffidato nel corso della  revisione  menzionata,  non
abbia provveduto a ricostituire il numero minimo  dei  soci  previsto
dal codice civile; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
registro delle imprese ed in particolare le risultanze  della  visura
operata in data 12 novembre 2014 dalla quale  risulta  inalterata  la
composizione societaria rispetto a quella del tutto carente  rilevata
il 3 luglio 2012 nonche' risulta il  mancato  deposito  del  bilancio
relativo all'anno 2012; 
  Considerato che la cooperativa, a seguito  della  comunicazione  ai
sensi degli arti. 7 e  8  legge  n.  241/90  effettuata  in  data  23
settembre 2013 prot. n. 153354 non ha prodotto alcuna  documentazione
attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformita' rispetto  al
dettato legislativo; 
  Preso atto dunque del fatto  che  risulta  ricorrere  la  causa  di
scioglimento di cui all'art. 2522, terzo comma del codice civile; 
  Preso atto altresi' che il perdurare di tale causa comporta che  la
societa' non e' piu' in grado di perseguire lo scopo mutualistico; 
  Considerato che la commissione centrale per le cooperative  di  cui
all'art. 4 del decreto ministeriale n. 78/2007  a  tutt'oggi  non  e'
operativa e che pertanto non e' possibile provvedere alla preliminare
acquisizione del relativo parere; 
  Considerato che l'ente risulta trovarsi nelle  condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
  Considerati, dunque, i requisiti professionali nonche' il  rispetto
dei criteri di economicita'  ed  efficienza  ed  economicita',  anche
sotto il profilo dell'ambito territoriale  in  cui  deve  operare  il
professionista incaricato, cosi come risultanti dal curriculum  vitae
della dott.ssa Chiara Rossini, nata  a  Milano  il  19  luglio  1981,
codice fiscale RSSCHR81L59F205R, con  studio  in  Milano,  via  Paolo
Diacono n. 9. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa' cooperativa «Nuova Edil Service soc. coop.» con sede in
Marcallo con Casone (Milano) e' sciolta per  atto  dell'autorita'  ai
sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile  e  la  dott.ssa
Chiara Orsini nata  a  Milano  il  19  luglio  1981,  codice  fiscale
RSSCHR81L59F205R, con studio in Milano, via Paolo Diacono n. 9, ne e'
nominata commissario liquidatore