IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che,  all'articolo  14,  ha
istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'articolo 23,
che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo  14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito  presso  il  Ministero
dello sviluppo economico, assume la denominazione di  «Fondo  per  la
crescita sostenibile»; 
  Visto  il  decreto  8  marzo  2013  del  Ministro  dello   sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  16
maggio 2013, n. 113 con il quale, in applicazione  dell'articolo  23,
comma 3, del predetto  decreto-legge  n.  83  del  2012,  sono  state
individuate le priorita', le forme e le intensita' massime  di  aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  20  giugno
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 28 settembre 2013, n. 228, recante l'intervento del Fondo per  la
crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli
ambiti tecnologici  identificati  dal  Programma  quadro  comunitario
«Orizzonte 2020» ,  come  modificato  e  integrato  dal  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 gennaio 2014,  n.
25; 
  Visto il decreto del Direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese del  Ministero  dello  sviluppo  economico  25  luglio  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  4
agosto 2014, n. 179, che, in relazione all'intervento agevolativo  di
cui al predetto decreto ministeriale 20  giugno  2013,  stabilisce  i
termini  e  le  modalita'   di   presentazione   delle   domande   di
agevolazioni,  i  criteri  per  l'accesso  delle  domande  alla  fase
istruttoria, le condizioni, i punteggi e  le  soglie  minime  per  la
valutazione delle domande, gli adempimenti connessi alla  concessione
delle agevolazioni e le modalita' per la presentazione delle  domande
di erogazione, nonche' gli indicatori di impatto, i valori  obiettivo
e le modalita' di monitoraggio dei progetti agevolati; 
  Visto il decreto del Direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico 17 settembre 2014,  di
cui  al  comunicato  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana del 24 settembre 2014, n.  222,  che  proroga  il
termine di apertura dello sportello agevolativo per la  presentazione
delle domande a valere sulle agevolazioni di cui  al  citato  decreto
ministeriale 20 giugno 2013; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della  legge  15  marzo
1997, n. 59»; 
  Visto il regolamento (CE) n.  800/2008  della  Commissione,  del  6
agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 214 del 9 agosto 2008,  che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); 
  Visti,  in  particolare,  gli  articoli  45  e  44   del   predetto
regolamento n. 800/2008, come  modificato  dal  regolamento  (UE)  n.
1224/2013 della Commissione, del 29 novembre 2013, che  stabiliscono,
rispettivamente, l'applicabilita' dello stesso regolamento fino al 30
giugno 2014 e che allo scadere del periodo di validita' i  regimi  di
aiuti esentati a  norma  del  regolamento  continuano  a  beneficiare
dell'esenzione  durante  un  periodo  transitorio  di  sei  mesi,  ad
eccezione dei regimi di aiuti regionali; 
  Viste  le  informazioni  trasmesse  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico alla Commissione europea,  ai  sensi  dall'articolo  9  del
citato regolamento n. 800/2008, pubblicate nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione  europea  C  210   del   4   luglio   2014,   in   merito
all'istituzione  del  regime  di  aiuti  di  cui  al  citato  decreto
ministeriale 20 giugno 2013 sulla base delle  disposizioni  contenute
nel predetto regolamento n. 800/2008; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato; 
  Visto, in particolare, l'articolo 59 del  predetto  regolamento  n.
651/2014, che stabilisce l'entrata in vigore dello stesso regolamento
a partire dal 1° luglio 2014; 
  Ritenuto necessario procedere  all'adeguamento  delle  disposizioni
contenute nel piu' volte citato decreto ministeriale 20  giugno  2013
alle norme in materia di aiuti di Stato  a  favore  dei  progetti  di
ricerca e sviluppo contenute nel nuovo regolamento  di  esenzione  n.
651/2014, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Adeguamento del decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  20
                             giugno 2013 
alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno
                                2014 
 
  1. Al decreto ministeriale 20 giugno 2013 di cui alle premesse sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1: 
  1) la lettera d) e' sostituita  dalla  seguente:  «d)  "Regolamento
GBER": il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea»; 
  2) la  lettera  h)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «h)  "Ricerca
industriale": ricerca pianificata  o  indagini  critiche  miranti  ad
acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare  per  sviluppare
nuovi prodotti, processi  o  servizi  o  per  apportare  un  notevole
miglioramento  ai  prodotti,  processi  o  servizi  esistenti.   Essa
comprende la creazione di componenti  di  sistemi  complessi  e  puo'
includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in
un  ambiente  dotato  di  interfacce  di  simulazione  verso  sistemi
esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio'  e'  necessario
ai fini della ricerca  industriale,  in  particolare  ai  fini  della
convalida di tecnologie generiche»; 
      3) la lettera i) e' sostituita dalla  seguente:  «i)  "Sviluppo
sperimentale": l'acquisizione, la combinazione, la  strutturazione  e
l'utilizzo  delle  conoscenze  e  capacita'   esistenti   di   natura
scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo  scopo  di
sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano
in  questa  definizione  anche   altre   attivita'   destinate   alla
definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di
nuovi  prodotti,  processi  o  servizi.  Rientrano   nello   sviluppo
sperimentale  la  costruzione  di  prototipi,  la  dimostrazione,  la
realizzazione di prodotti  pilota,  test  e  convalida  di  prodotti,
processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente  che
riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo  primario
e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti,  processi
e servizi  che  non  sono  sostanzialmente  definitivi.  Lo  sviluppo
sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di
un  prodotto  pilota  utilizzabile  per  scopi  commerciali  che   e'
necessariamente il prodotto commerciale finale  e  il  cui  costo  di
fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini
di  dimostrazione  e  di  convalida.  Lo  sviluppo  sperimentale  non
comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche  periodiche
apportate a prodotti, linee di produzione, processi di  fabbricazione
e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali
modifiche rappresentino miglioramenti»; 
      4) la lettera l) e' sostituita dalla seguente:  «l)  "Organismo
di ricerca":  un'entita'  (ad  esempio,  universita'  o  istituti  di
ricerca,  agenzie  incaricate  del   trasferimento   di   tecnologia,
intermediari dell'innovazione, entita' collaborative reali o virtuali
orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo  status  giuridico
(costituito secondo  il  diritto  privato  o  pubblico)  o  fonte  di
finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere in
maniera indipendente attivita' di ricerca  fondamentale,  di  ricerca
industriale o di  sviluppo  sperimentale  o  nel  garantire  un'ampia
diffusione dei risultati di tali attivita'  mediante  l'insegnamento,
la pubblicazione o  il  trasferimento  di  conoscenze.  Qualora  tale
entita' svolga anche attivita' economiche, il finanziamento, i  costi
e i ricavi di tali attivita' economiche  devono  formare  oggetto  di
contabilita' separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza
decisiva su tale entita', ad esempio in qualita' di  azionisti  o  di
soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai  risultati
generati»; 
      b) all'articolo 4, comma 3: 
        1) la lettera a) e' abrogata; 
        2) la lettera b)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «b)essere
regolarmente costituiti e iscritti  nel  Registro  delle  imprese;  i
soggetti non residenti  nel  territorio  italiano  devono  avere  una
personalita' giuridica riconosciuta nello  Stato  di  residenza  come
risultante dall'omologo registro delle imprese;  per  tali  soggetti,
inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della
domanda di  agevolazione,  degli  ulteriori  requisiti  previsti  dal
presente articolo, deve essere  dimostrata,  pena  la  decadenza  dal
beneficio,  alla   data   di   richiesta   della   prima   erogazione
dell'agevolazione la disponibilita' di almeno una sede sul territorio
italiano»; 
  c) all'articolo 5, comma 2, lettera b), le  parole:  «Per  data  di
avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo
titolo di spesa ammissibile ovvero la data di inizio di attivita' del
personale interno.» sono sostituite dalle parole: «Per data di  avvio
del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data di  inizio  dei
lavori di costruzione relativi all'investimento oppure  la  data  del
primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di
qualsiasi altro impegno che  renda  irreversibile  l'investimento,  a
seconda di quale condizione si verifichi prima.»; 
  d) all'articolo 7, comma 1, le parole: «nei limiti delle intensita'
massime di aiuto stabilite dall'art. 31 e dall'art. 6 del Regolamento
GBER» sono sostituite  dalle  parole  «nei  limiti  delle  intensita'
massime di aiuto e delle soglie di  notifica  individuali  stabilite,
rispettivamente, dall'articolo 25 e dall'articolo 4  del  Regolamento
GBER»; 
  e) all'articolo 11, comma 3, la lettera d) e' abrogata. 
  2. Le modificazioni di cui al comma 1 sono applicate a partire  dal
1° gennaio 2015. Resta confermato tutto quanto disposto  dal  decreto
ministeriale 20 giugno 2013 non espressamente modificato.